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Sez. 3, Sentenza n. 1703 del 12/06/1973 (Rv. 364627 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - SUCCESSIVO - CONTEMPORANEA PENDENZA DI DUE PIGNORAMENTI SULLO STESSO BENE - RIUNIONE DEI DUE PROCEDIMENTI ESECUTIVI - NECESSITA - EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE GIA EMESSO - IRRILEVANZA - REVOCABILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364627-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - SUCCESSIVO - CONTEMPORANEA PENDENZA DI DUE PIGNORAMENTI SULLO STESSO BENE - RIUNIONE DEI DUE PROCEDIMENTI ESECUTIVI - NECESSITA - EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE GIA EMESSO - IRRILEVANZA - REVOCABILITA.*

Allorquando il giudice dell'esecuzione venga comunque a conoscenza (d'ufficio e su rilievo di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sul medesimo bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi e revocare il provvedimento di assegnazione eventualmente emesso in uno dei procedimenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)