Sez. 3, Sentenza n. 20390 del 07/04/2004 Cc. (dep. 30/04/2004) Rv. 228612 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Attività materiale - Nozione - Modificazione di una zona territoriale in violazione degli strumenti urbanistici - Necessità di realizzare opere di urbanizzazione - Fattispecie relativa alla realizzazione di un parcheggio.
EDILIZIA - IN GENERE
Il reato di lottizzazione abusiva si realizza mediante condotte anche materiali, quali una modificazione edilizia od urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente, che venga posta in essere senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla stessa, ed in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti od adottati, e tale da poter determinare l'insediamento di abitanti o lo svolgimento di attività, con conseguente necessità di predisporre od integrare le opere di urbanizzazione. (La S.C. ha ritenuto che potesse configurare il reato la realizzazione di un parcheggio per automezzi pesanti, che aveva comportato la trasformazione di un'area molto estesa, in assenza di qualunque intervento programmatorio sottoposto al controllo della P.A.)
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)