Sez. 3, Sentenza n. 11249 del 19/09/1996 Ud. (dep. 30/12/1996) Rv. 207198 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Attività sul territorio - Con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di piano attuativo -Sussistenza di edificazione illecita o lottizzazione abusiva - Parametro di riferimento - Individuazione - Fattispecie.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Nel caso in cui si sia agito sul territorio con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo, occorre verificare se l'attività complessiva posta in essere costituisca mera edificazione illecita, punibile ai sensi delle lettere A) e B) della legge 28 febbraio 1985, n.47, ovvero lottizzazione abusiva, penalmente sanzionata dalla lettera C) dello stesso art. 20: il parametro di riferimento è dato dall'art.18, primo comma, citata legge n.47 del 1985 e si incentra nel concetto di "opere o atti giuridici che comportino trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni". In tale nozione la "trasformazione dei terreni" va interpretata nel senso del conferimento di un diverso assetto ad una porzione del territorio comunale, combinando insieme, nel momento ideativo e/o in quello attuativo, impianti di solo interesse privato con impianti di interesse collettivo (non necessariamente pubblico), in modo da creare una nuova maglia di tessuto urbano. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza assolutoria dal reato di lottizzazione abusiva relativa a terreni che avevano prevalente destinazione agricola, la S.C. ha osservato che i giudici di appello avrebbero dovuto valutare la vicenda, analizzando specificamente se potevano costituire elementi sintomatici del fine lottizzatorio tutti i comportamenti contestati nel capo d'imputazione).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)