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Sez. 1, Sentenza n. 2831 del 30/10/1973 (Rv. 366410 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366410-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In materia di attribuzione delle spese, fuori dell'ipotesi in cui sia violato il principio della soccombenza per il quale e vietato, ai sensi dell'art 91 cod proc civ, condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa - la statuizione e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, senza che sia possibile alcuna censura in Sede di legittimita, neppure al fine di accertare l'esistenza o meno di giusti motivi che possano consigliare ai sensi dell'art 92 cod proc civ, la compensazione totale o parziale delle spese del procedimento. (Conf 1064/73, mass n 363525).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)