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Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 14/04/1973 (Rv. 363525 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363525-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel provvedere sulle spese del processo il giudice ha un potere discrezionale che incontra solo il limite di non poter condannare al pagamento delle spese stesse la parte vittoriosa: ove rispetti tale limite il suo giudizio e insindacabile in Sede di legittimita, per cui non e ivi consentito dolersi della compensazione totale o parziale delle spese o del mancato accoglimento di domanda di compensazione. (Conf 1991/71, mass n 352597; 1886/71, mass n 352445).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)