Sez. 2 - , Sentenza n. 22090 del 04/09/2019 (Rv. 654919 - 03)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Elezione di un consiglio dell'ordine - Professionista eletto incandidabile o ineleggibile - Conseguenze - Invalidità "ad origine" - Elezione del primo dei non eletti - Fondamento - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, "tamquam non esset", ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. (Fattispecie relativa ad elezione al consiglio dell'Ordine degli ingegneri).
Riferimenti normativi: Decr. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 15 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)