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Sez. U - , Sentenza n. 28383 del 14/12/2020 (Rv. 659869 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE | Elezione dei componenti del consiglio dell’ordine - Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 - Limitazione della contestazione all’ineleggibilità solo di alcuni degli eletti - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659869-02

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE

In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, il reclamo previsto dall'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, può essere limitato a far valere cause d'ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, con la conseguenza che il relativo accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sulla posizione dei consiglieri interessati, non comporta la rinnovazione delle elezioni - a meno che non implichi la cessazione dalla carica di un numero di componenti superiore alla metà, determinando la decadenza dell'intero consiglio, ai sensi dell'art. 28, comma 8, della l. n. 247 del 2012 - bensì il subentro del primo dei non eletti, ex art. 16 della l. n. 113 del 2017, disciplina applicabile ad ogni ipotesi d'impedimento a ricoprire l'ufficio, senza distinzione tra i casi di decadenza "ex nunc" per morte o dimissioni e quelli di decadenza "ex tunc" per ineleggibilità.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 8, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 12, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)