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Sez. L, Sentenza n. 69 del 04/01/1995 (Rv. 489514 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esercizio della legale rappresentanza nell'ambito delle singole circoscrizioni - Delega da parte del presidente dell'I.N.A.I.L. ai direttori di sedi periferiche - Sussistenza - Onere probatorio dell'Istituto - Inosservanza - Rilevabilità d'ufficio - Fattispecie relativa a nullità della procura "ad litem" dichiarata per mancanza di prova dell'espressa delega da parte del Presidente dell'Istituto, senza la previa concessione di un termine per la produzione del documento contenente la delega.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489514-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Incombe sull'I.N.A.I.L. l'onere di provare la sussistenza della delega da parte del presidente dell'Istituto ai direttori delle sedi periferiche per l'esercizio, in particolare, della legale rappresentanza dell'ente nell'ambito delle singole circoscrizioni (art. 2 R.D.L. 6 luglio 1933 n. 1033, come modificato dall'art. 1 d.l.c.p.s. 13 maggio 1947 n. 438); la mancata dimostrazione della sussistenza di tale delega - la quale è riconducibile alla figura della delegazione fra organi attuata ai fini del decentramento amministrativo -, rilevando ai fini della "legitimatio ad processum", può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto dall'I.N.A.I.L. in base al rilievo che la procura conferita ai difensori da parte del direttore della sede provinciale dell'Istituto era nulla non essendo stato provato che il suddetto direttore avesse ricevuto dal Presidente un'espressa delega a rappresentare in giudizio l'Istituto medesimo. La S.C., nel confermare tale decisione, ha precisato altresì che non poteva essere censurato la mancata concessione, da parte del giudice del gravame, di un termine all'appellante, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., per la produzione del documento contenente la delega in questione, trattandosi di un potere discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Regio Decr. Legge 06/07/1933 num. 1033 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)