Sez. L, Sentenza n. 6010 del 16/06/1998 (Rv. 516529 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Delega a stare in giudizio rilasciata dal Presidente dell'Istituto ai direttori delle sedi provinciali - Onere probatorio dell'Istituto - Inosservanza - Rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione - Censurabilità in Cassazione della mancata concessione di termini ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. per la produzione - Esclusione - Efficacia sanante della delega prodotta nel giudizio di Cassazione dopo la pronuncia del giudice di merito in ordine alla mancanza del presupposto processuale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Se l'esistenza della delega ad agire in giudizio rilasciata dal Presidente dell'INAIL ai direttori delle sedi periferiche ai sensi dell'art. 2 legge n. 1033 del 1933 non sia stata allegata e provata dall'istituto, il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di "legitimatio ad processum" della parte ed adottare i provvedimenti conseguenti, senza che sia censurabile in sede di legittimità la mancata concessione di un termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. per la produzione della suddetta delega, tale concessione configurandosi non come un obbligo ma come un potere discrezionale del giudice, e senza che possa valere a sanare la pregressa irregolarità la produzione della suddetta delega nel giudizio di legittimità, posto che il documento attestante la "legitimatio ad processum" di una delle parti non può essere esibito per la prima volta nel giudizio di Cassazione quando il giudice di merito si sia già pronunciato in ordine all'inesistenza del presupposto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 06/07/1933 num. 1033 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)