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Sez. 5, Sentenza n. 7591 del 01/02/2011 Ud. (dep. 28/02/2011) Rv. 249718 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO | Assenza dei decreti autorizzativi delle eseguite intercettazioni - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249718-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO

Non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità l'eccezione relativa all'assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, trattandosi di questione concernente la formazione del fascicolo del dibattimento, che, stante la preclusione di cui all'art. 491, commi primo e secondo, cod. proc. pen., deve essere proposta subito dopo che siano state compiute per la prima volta le attività relative all'accertamento della costituzione delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)