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Sez. 5, Sentenza n. 39042 del 01/10/2008 Cc. (dep. 16/10/2008) Rv. 242319 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Ordinanza cautelare basata su intercettazioni - Provvedimento del tribunale del riesame confermativo - Ricorso per cassazione - Difetto di motivazione del decreto di autorizzazione dedotto per la prima volta - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2008-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242319-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Non è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame confermativo dell'ordinanza cautelare basata sui risultati di intercettazioni telefoniche o ambientali l'inutilizzabilità di tali intercettazioni per difetto di motivazione del decreto di autorizzazione in precedenza non denunciato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)