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Sez. 1, Sentenza n. 3285 del 21/12/2015 Cc. (dep. 25/01/2016) Rv. 265726 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI | Presupposti - Mera violazione delle prescrizioni - Rilevanza - Esclusione - Necessità di adeguamento dello "status libertatis" all'aggravamento delle esigenze cautelari - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265726-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI

In tema di sostituzione e revoca delle misure cautelari coercitive, il presupposto per l'aggravamento della misura non è la violazione delle prescrizioni, bensì la necessità di adeguare lo "status libertatis" alla eventuale sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale la S.C. ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma dell'aggravamento della misura degli arresti domiciliari con il controllo mediante braccialetto elettronico, ritenendo che la sopravvenuta condanna dell'imputato in appello ad una gravosa pena detentiva e l'accertato inserimento dello stesso in una consorteria transnazionale rendevano più attuale e concreto il pericolo di fuga).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)