Sez. 4, Sentenza n. 25008 del 15/01/2007 Cc. (dep. 28/06/2007) Rv. 237001 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI | Presupposti - Prescrizioni - Trasgressioni - Ipotesi - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI
In tema di sostituzione e revoca delle misure cautelari coercitive, il presupposto per l'aggravamento della misura non è la violazione delle prescrizioni, bensì la necessità di adeguare lo "status libertatis" alla eventuale sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravata l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie, il giudice aveva legittimamente ritenuto che la condanna a rilevante pena detentiva dell'imputato in primo grado per gravi reati giustificasse la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)