Sez. 3, Sentenza n. 190 del 11/01/2000 (Rv. 532769 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Decorso del termine di un anno dall'acquisto della proprietà del fondo - Termine di disdetta - Proposizione della domanda prima della scadenza di detti termini - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio del diritto di ripresa del fondo agrario da parte del concedente a norma dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203, il termine di un anno dall'acquisto della proprietà del fondo ed il termine di tre anni per il preavviso, non costituiscono questioni di proponibilità della domanda potendo detti termini utilmente decorrere anche in corso di causa.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)