Sez. 3, Sentenza n. 2388 del 19/02/2002 (Rv. 552347 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Disdetta - Forma - Richiesta scritta - Mancanza od erronea indicazione della data del rilascio - Ininfluenza - Domanda giudiziale proposta anteriormente al decorso del triennio dalla disdetta - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
L'art. 42 della legge n. 203 del 1982, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario, non esclude la proponibilità della domanda prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione. Peraltro detta disdetta non è soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e di esprimere inequivocamente la volontà del concedente medesimo di avvalersi di detto diritto, ed inoltre, è efficace anche quando sia omessa od errata l'indicazione dell'annata agraria al termine della quale si chiede il rilascio, in quanto l'intervallo temporale minimo, a partire dalla comunicazione del preavviso, è direttamente fissato dalla citata norma ed opera a prescindere dal richiamo della medesima.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)