Sez. 5, Sentenza n. 14102 del 19/10/1999 Ud. (dep. 10/12/1999) Rv. 216102 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Prova testimoniale non assunta in primo grado - Acquiescenza del PM - Rimedio - Rinnovazione del dibattimento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di rinnovazione del dibattimento in appello, una volta che il PM abbia prestato acquiescenza alla mancata audizione di un teste non comparso in primo grado, né si sia avvalso del potere di chiedere la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, non rimane che il rimedio della parziale rinnovazione del dibattimento ex art. 603, primo comma, cod. proc. pen. nella misura in cui l'invocato esame costituisce una nuova prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)