Sez. 6, Sentenza n. 7809 del 26/05/1998 Ud. (dep. 02/07/1998) Rv. 211262 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Potere di disporre la rinnovazione - Valutazione del giudice di non potere decidere allo stato degli atti - Discrezionalità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)