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Sez. 6, Sentenza n. 7809 del 26/05/1998 Ud. (dep. 02/07/1998) Rv. 211262 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Potere di disporre la rinnovazione - Valutazione del giudice di non potere decidere allo stato degli atti - Discrezionalità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211262-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)