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Sez. 6, Sentenza n. 925 del 12/07/1989 Ud. (dep. 25/01/1990) Rv. 183124 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - PARTE OFFESA - FATTO E RELATIVO AUTORE APPRESO PER MEZZO DI PERSONE AUTO-DICHIARATISI INCARICATI - DUPLICE VERIFICA DI ATTENDIBILITÀ: DEL TESTE PARTE LESA E DEI SOGGETTI PORTATORI DEL FATTO ALTRUI - NECESSITÀ - RAGIONE - FATTISPECIE DI MINACCE.*
Stato
decisa il 1989-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183124-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - PARTE OFFESA - FATTO E RELATIVO AUTORE APPRESO PER MEZZO DI PERSONE AUTO-DICHIARATISI INCARICATI - DUPLICE VERIFICA DI ATTENDIBILITÀ: DEL TESTE PARTE LESA E DEI SOGGETTI PORTATORI DEL FATTO ALTRUI - NECESSITÀ - RAGIONE - FATTISPECIE DI MINACCE.*

In tema di prova penale, nel caso in cui la fonte principale dell'accusa sia costituita dalla deposizione del soggetto passivo del reato da giudicare, basata non sulla percezione diretta del fatto da provare e del relativo autore (nella fattispecie: minacce riferite da intermediari), ma da soggetti che dichiarino di averne ricevuto incarico dal presunto autore e di parlare, perciò, per conto ed in nome di costui, si impone al giudice del merito una duplice valutazione: di mera credibilità del testimone (parte lesa), rispetto ai soggetti che avrebbero avuto l'incarico, e di credibilità dei soggetti autodichiaratisi incaricati dal terzo. Quest'ultima verifica va effettuata in base agli elementi disponibili per dimostrare, con adeguata motivazione, la credibilità delle asserzioni di detti ultimi soggetti, sostanzialmente di contenuto accusatorio rispetto a colui che da essi viene indicato come autore del fatto illecito. (fattispecie in cui, nel giudicare del reato di minacce subite dal denunziante per mezzo di persone che si erano dichiarate mandate dal giudicabile, con incarico di riferire le espressioni minatorie, il giudice del merito si era limitato a evidenziare l'attendibilità del denunziante, senza verificare anche quella delle persone che si erano dette incaricate di porgere le espressioni integranti il reato in giudizio). (V mass n 175839, in generale, sulla dichiarazione della parte lesa).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)