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Sez. 6, Sentenza n. 5337 del 17/03/1987 Ud. (dep. 30/04/1987) Rv. 175839 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIBERTÀ DEI MEZZI DI PROVA - DICHIARAZIONE DELLA PARTE OFFESA - SOTTO GIURAMENTO - NATURA - FONTE DI PROVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175839-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIBERTÀ DEI MEZZI DI PROVA - DICHIARAZIONE DELLA PARTE OFFESA - SOTTO GIURAMENTO - NATURA - FONTE DI PROVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

In virtù della sussistenza, nell'ordinamento processuale penale, dei principi della libertà dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, la dichiarazione della persona offesa, resa sotto giuramento per la qualità di testimone da essa assunta, ben può costituire anche da sola fonte di prova, ma in tal caso deve essere valutata dal giudice con cautela e spirito critico dato l'interesse della parte lesa alla punizione dell'imputato. (V mass n 143522; (V mass n 149528; (V mass n 160097).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 450, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)