Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 4 ottobre 1979, causa 141/78
Epigrafe
Nella causa 141 /78
Repubblica francese, rappresentata dal sig. Guy Ladreit de Lacharrière, direttore degli affari legali presso il ministero degli affari esteri, in qualità di agente e dal sig. Pierre Péré, segretario presso il ministero degli affari esteri, in qualità di agente aggiunto, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata,
ricorrente,
sostenuta dalla
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. John Tempie Lang, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. Mario Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
interveniente,
contro
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, rappresentato dal sig. W. H. Godwin, Under-Secretary (Legai), Treasury Solicitor's Office, in qualità di agente, assistito dall'avv. T. H. Bingham, Queen's Counsel, Gray's Inn e dall'avv. P. G. Langdon-Davies, Barrister, Inner Tempie, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata,
convenuto,
causa avente ad oggetto la declaratoria che il Regno Unito, adottando, il 9 marzo 1977, e mettendo in vigore, il 1o aprile 1977, il decreto «Sea Fisheries, Boats and Methods of Fishing, The Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977», è venuto meno, nel settore della pesca marittima, a degli obblighi impostigli dal Trattato CEE,
LA CORTE
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e T. Koopmans, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti svolti dalle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Il 20 ottobre 1970, il Consiglio delle Comunità europee, basandosi in particolare sugli artt. 42 e 43 del Trattato CEE, adottava il regolamento n. 2141/70, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU n. L 236, pag. 1) ed il regolamento n. 2142/70, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 236, pag. 5).
paragrafo 2
L'atto relativo alle condizioni di adozione ed agli adattamenti dei Trattati allegato al Trattato, detto di «adesione», del 22 gennaio 1972, contiene agli artt. 98-103, disposizioni in materia di pesca; in particolare, l'art. 102 stabilisce che il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni di esercizio della pesca al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione «in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare».
paragrafo 3
Il 19 gennaio 1976, il Consiglio adottava il regolamento n. 100/76, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca (GU n. L 20, pag. 1), ed il regolamento n. 101/76, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU n. L 20, pag. 19). Il primo dei suddetti regolamenti abroga il regolamento n. 2142/70, il secondo il regolamento n. 2141/70.
paragrafo 4
L'8 ottobre 1976, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di re-golamento che istituiva un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU C 255, pag. 3).
paragrafo 5
Durante la sessione svoltasi il 30 ottobre 1976 all'Aia, il Consiglio approvava — e poi adottava formalmente il 3 novembre 1976 — una risoluzione con cui si conveniva che gli Stati membri, mediante un'azione concertata avrebbero esteso — dal 1o gennaio 1977 — i limiti delle loro zone di pesca a 200 miglia dalla loro costa prospiciente il mare del Nord e l'Atlantico settentrionale e che, a decorrere da questa data, lo sfruttamento da parte dei pescherecci dei paesi terzi, delle risorse ittiche di queste zone sarebbe stata disciplinata da accordi tra la Comunità ed i paesi terzi interessati. Di conseguenza, il Consiglio incaricava la Commissione di intavolare subito, secondo le direttive impartite dallo stesso Consiglio negoziati coi paesi terzi interessati e decideva un'azione di conserva degli Stati membri in previsione dei futuri lavori nell'ambito delle commissioni internazionali per la pesca, in particolare delle commissioni internazionali per la pesca dell'Atlantico del Nord-Ovest, dell' Atlantico del Nord-Est e dell'Atlantico del Sud-Est.
paragrafo 6
Il Consiglio, nella stessa occasione, esprimeva il proprio assenso (Allegato VI alla risoluzione) circa una dichiarazione della Commissione, del seguente tenore:
paragrafo 7
In attesa dell'applicazione delle misure comunitarie in materia di conservazione delle risorse naturali, attualmente in corso di elaborazione, gli Stati membri non adottano misure unilaterali di conservazione delle risorse.
paragrafo 8
Tuttavia, se non si dovesse pervenire ad un accordo in seno alle commissioni internazionali della pesca per l'anno 1977 e se in seguito non potessero essere adottate immediatamente misure comunitarie autonome, gli Stati membri potrebbero prendere, a titolo conservativo e in modo non discriminatorio, le misure atte ad assicurare la protezione delle risorse situate nelle zone di pesca che costeggiano le loro rive.
paragrafo 9
Prima di prendere tali misure, lo Stato membro in questione cercherà di ottenere l'approvazione della Commissione che dovrà essere consultata in tutte le fasi di tali procedure.
paragrafo 10
Siffatte eventuali misure lasciano impregiudicati gli orientamenti che saranno adottati per l'applicazione delle disposizioni di carattere comunitario in materia di conservazione delle risorse.
paragrafo 11
I problemi della pesca venivano nuovamente discussi dal Consiglio il 15 ed il 16 novembre 1976.
paragrafo 12
Il 3 dicembre 1976, la Commissione sottoponeva al Consiglio una proposta di regolamento che istituiva povvedimenti povvisori per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca; il Consiglio, durante le sessioni del 13 e del 20 dicembre 1976, non riusciva a raggiungere un accordo su tale proposta.
paragrafo 13
Il 20 dicembre 1976, la Commissione sottoponeva al Consiglio una proposta complementare di regolamento che definiva talune misure di conservazione; il 14 gennaio 1977 esso presentava una nuova proposta di regolamento che definiva alcune misure transitorie per la conservazione delle risorse della pesca. Il Consiglio, durante la sessione del 18 gennaio 1977 non riusciva a giungere ad un accordo sulle proposte della Commissione.
paragrafo 14
Il 18 febbraio 1977, il Consiglio adottava il regolamento n. 350/77, che definisce alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche (GU n. L 48, pag. 28).
paragrafo 15
Il 9 marzo 1977, il ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione del Regno Unito ed i segretari di Stato per la Scozia e l'Irlanda del Nord avvalendosi dei poteri loro conferiti in particolare dalla Sea Fish (Conservation) Act 1977, adottavano il decreto «Sea Fisheries, Boats and Methods of Fishing, The Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977». Tale decreto è entrato in vigore il 1o aprile 1977.
paragrafo 16
Esso vieta, in una zona delimitata degli oceani Atlantico ed Artico e dei loro mari tributari, la presenza a bordo dei pescherecci britannici e non britannici che incrociano nelle zone di pesca del Regno Unito, di determinate reti a piccole maglie; le dimensioni minime delle maglie variano a seconda delle acque interessate. Il decreto autorizza il trasporto di reti a piccole maglie per la cattura di talune specie, non protette, tra le quali gli' scampi; tuttavia, questa autorizzazione non si applica quando le specie protette rappresentano più del 20 % della cattura giacente nella stiva.
paragrafo 17
Il 1o ottobre 1977, il peschereccio francese «Cap Cavai» veniva fermato all'interno della zona di pesca del Regno Unito, mentre utilizzava reti a maglia piccola; nella cala esso conteneva un quantitativo di pesce le cui proporzioni dopo la cernita risultavano dell'ordine di 2,9 tonnellate di pesci bianchi e di 1,8 tonnellate di scampi.
paragrafo 18
Il capitano del peschereccio, sig. Emile Maréchal, compariva il 4 ottobre 1977, avanti la Magistrate's Court di Pembroke, che lo condannava per aver detenuto a bordo del suo peschereccio reti a maglie troppo strette, ad una ammenda di 150 sterline, più le spese (50 sterline).
paragrafo 19
Con nota 13 ottobre 1977, il Governo della Repubblica francese sottoponeva alla Commissione delle Comunità europee, giusta l'art. 170, 2o comma, in fine del Trattato CEE, la questione del se il decreto britannico 9 marzo 1977 fosse conforme al diritto comunitario.
paragrafo 20
Il Governo britannico presentava osservazioni scritte alla Commissione il 23 dicembre 1977.
paragrafo 21
La Commissione procedeva, il 2 febbraio 1978, ad una audizione, nel corso della quale il Governo della Repubblica francese ed il Governo del Regno Unito potevano presentare in contradditorio osservazioni orali.
paragrafo 22
La Commissione emetteva il 22 marzo 1978, giusta l'art. 170, 3o comma, un parere motivato, nel quale dichiara che il Regno Unito è venuto meno ad obblighi impostigli dal Trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Con atto depositato il 14 giugno 1978, la Repubblica francese, a norma dell'art. 170, 1o comma, adiva la Corte di giustizia per far constatare l'inadempimento addebitato al Regno Unito, nel settore della pesca marittima, in ragione della messa in vigore del decreto 9 marzo 1977.
paragrafo 2
Con ordinanza 25 ottobre 1978, la Corte, a norma dell'art. 37, 1o comma, del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia ha ammesso la Commissione delle Comunità europee ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese.
paragrafo 3
La fase scritta del procedimento si è svolta secondo il rito.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 5
Tuttavia, essa ha invitato il Governo del Regno Unito a fornirle ulteriori informazioni sul procedimento svoltosi il 4 ottobre 1977 avanti la Magistrate's Court di Pembroke; la parte ha ottemperato all'invito nei termini prescritti.
paragrafo 6
D'altronde, a domanda della Corte, il Governo della Repubblica francese ha fornito precisazioni quanto all'oggetto del ricorso ed all'esatto contenuto delle sue conclusioni.
SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il Governo della Repubblica francese chiede alla Corte di dichiarare che il Regno Unito, ponendo in vigore il decreto 9 marzo 1977«Sea Fisheries, Boats and Methods of Fishing, The Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977», è ve-nuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE; a suo avviso, tale decreto è illegittimo a norma del diritto comunitario e non costituisce un provvedimento che il Governo del Regno Unito era giuridicamente tenuto ad adottare in forza dei suoi impegni derivanti dalla Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nord-orientale.
paragrafo 2
La Commissione conclude che la Corte voglia dichiarare che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, omettendo di chiedere l'approvazione della Commissione, in forza dell'Allegato VI della risoluzione dell'Aia del 30 ottobre 1976, e di notificare il decreto di cui è causa alla Commissione, in forza dell'art. 3 del regolamento n. 101/76.
paragrafo 3
Il Governo del Regno Unito chiede alla Corte di respingere le conclusioni del Governo francese e di porre a carico di questo le spese di causa.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso del procedimento scritto
paragrafo 1
Il Governo della Repubblica francese deduce in sostanza, a sostegno del ricorso, che il decreto britannico 9 marzo 1977 non corrisponde all'adempimento di un obbligo risultante dalla Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nordorientale, del 24 gennaio 1959, è incompatibile col diritto comunitario, poiché disciplina una materia riservata alla competenza della Comunità ed è stata messa in vigore non tenendo conto degli imperativi derivanti, per gli Stati membri, dall'Allegato VI della risoluzione dell'Aia e costituisce una misura di protezione eccessiva.
paragrafo 2
a) Il decreto britannico non costituisce una misura d'attuazione d'una raccomandazione adottata nell'ambito della Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nordorientale (CPANE).
Il decreto britannico contiene disposizioni che non si ispirano alla raccomandazione n. 5: questa non riguarda la pesca destinata all'alimentazione umana bensì quella effettuata a scopi di trasformazione industriale; essa si limita a vie-tare che le navi che praticano la pesca a fini industriali abbiano a bordo più del 25 % di specie che devono esser catturate con reti a maglia grande.
Nemmeno la raccomandazione n. 2 della CPANE, che limita l'uso delle reti a maglia piccola, può essere invocata per giustificare il provvedimento britannico: essa, pur stabilendo il principio secondo cui tale tipo di reti non dev'essere usato per la cattura di specie diverse da quelle che figurano nell'elenco, non fissa però alcun limite espresso in percentuali.
Il Regno Unito non può quindi sostenere che il decreto 9 marzo 1977 costituisce un provvedimento di attuazione che risulta da obblighi contratti nell'ambito della CPANE; esso non può nemmeno affermare che detto provvedimento costituisce applicazione del complesso delle norme di tale Convenzione.
In una nota verbale del 27 gennaio 1977, il Governo britannico ha dichiarato che la raccomandazione della CPANE relativa al controllo non andava più applicata. Non si può, pertanto, riconoscergli il diritto di invocare in buona fede l'obbligo di applicare le norme della CPANE mentre, d'altra parte, risulta che esso non si fa alcuno scrupolo di disapplicare ta-lune di esse.
D'altronde, il decreto di cui trattasi non può giustificarsi con una interpretazione unilaterale, da parte del Governo britannico dell'insieme delle raccomandazioni della CPANE, ivi comprese quelle non aventi alcun nesso diretto con la materia di cui è causa. Dette raccomandazioni poiché ciascuna di esse concerne un settore d'attività ben definito vanno applicate separatamente. Le raccomandazioni della CPANE non possono, «nel loro insieme», essere interpretate ad libitum da ciascuno Stato, dato che ciò porterebbe all'emanazione di misure del tutto arbitrarie.
In ogni caso, le raccomandazioni della CPANE non possono costituire fondamento giuridico di provvedimenti nazionali a partire, per quanto riguarda il Regno Unito, dal 31 dicembre 1977, data in cui la denuncia della Convenzione da parte di tale Stato ha acquistato efficacia.
b) Il decreto britannico 9 marzo 1977, poiché non costituisce un provvedimento d'attuazione delle norme sancite dalla CPANE, è un atto unilaterale, illegittimo alla stregua del diritto comunitario, di cui esso non rispetta né la lettera né lo spirito.
Quanto alle disposizioni del diritto comunitario va constatato che il decreto controverso disciplina un settore che rientra nella competenza della Comunità, in spregio di talune norme già sancite da questa.
La competenza della Comunità in materia di conservazione delle specie marine deriva, in particolare, dall'art. 3, lett. d), del Trattato CEE, dal combinato disposto dell'art. 38, n. 3 e dell'Allegato II dello stesso Trattato, dai suoi artt. 39-46, dai regolamenti nn. 2141/70 e 2142/70, nonché dall'art. 102 dell'Atto di adesione. Dal complesso di tali disposizioni risulta che la Comunità è competente ad adottare provvedimenti interni nel settore della conservazione del patrimonio alieutico. D'altronde, la Corte di giustizia ha dichiarato, in particolare nella sentenza 14 luglio 1976 (cause riunite 3, 4 e 6/76, Kramer e. a.; Racc. 1976, pag. 1279), che la Comunità ha inoltre competenza ad assumere obblighi internazionali in relazione alla preservazione delle risorse del mare.
Il forza della sua competenza globale in materia di pesca, la Comunità ha adottato un certo numero di regolamenti ed istituito procedimenti che ammettono, in un primo periodo, la competenza concorrente degli Stati membri ad emanare provvedimenti nel settore della pesca, i quali tuttavia sono soggetti al controllo della Commissione. Orbene, nell'emanare il decreto di cui trattasi, il Regno Unito non ha rispettato tali procedimenti stabiliti dalla risoluzione dell'Aia.
In particolare, l'Allegato VI alla risoluzione dell'Aia stabilisce che uno Stato membro può, in via eccezionale, adottare provvedimenti unilaterali per la conservazione delle risorse della pesca, a condizione d'avere, prima, chiesto l'approvazione della Commissione, che va consultata in tutte le fasi del procedimento.
L'espressione, «provvedimenti unilaterali» non può essere contrapposta all'espressione «provvedimenti obbligatori»; risulta dalla dichiarazione, dal suo spinto e dalle intenzioni dei suoi autori che con l'espressione «provvedimenti unilaterali» si devono intendere i provvedimenti che non sono emanati dalla Comunità: qualsiasi provvedimento di conservazione non comunitario costituisce un provvedimento unilaterale.
Per quanto riguarda l'effettiva portata del procedimento stabilito nell'Allegato VI della risoluzione dell'Aia, l'espressione «cercherà di ottenere l'approvazione della Commissione» va intesa come avente un valore particolarmente vincolante; essa non può limitarsi a far riferimento semplicemente ad informazioni da fornirsi alla Commissione, cioè alla notifica del progetto di provvedimento. Stabilendo che l'approvazione della Commissione va ricercata «in tutte le fasi del procedimento», l'Allegato VI evidenzia che, ove la Commissione non dia la sua approvazione, il provvedimento proposto va modificato. L'interpretazione restrittiva della suddetta espressione è stata formulata dallo stesso Consiglio nella risposta scritta alle interrogazioni parla-mentari nn. 304/77 e 378/77 e dalla Corte di giustizia nella sentenza 16 febbraio 1978 (causa 61/77, Commissione c/ Irlanda, Racc. 1978, pag. 417).
L'espressione in cui si parla dell'approvazione ha valore molto incisivo di guisa che il decreto britannico di cui trattasi viola le disposizioni dell'Allegato VI della risoluzione dell'Aia.
Emanando, col decreto 9 marzo 1977, provvedimenti in contrasto già con la lettera delle norme comunitarie, il Regno Unito ne ha del pari violato lo spirito.
L'affermazione pura e semplice dell'esistenza d'una competenza concorrente degli Stati membri e della Comunità non sembra più corrispondere, nel settore della pesca marittima, alla situazione modificatasi in questi ultimi anni.
I poteri che gli Stati possono tuttora conservare non solo hanno unicamente carattere residuo e provvisorio, ma inoltre possono esser esercitati solo se la loro coerenza viene controllata a livello comunitario dalla Commissione. Pur se, in via del tutto transitoria, determinate discipline nazionali possono sussistere, esse vanno coordinate ed uniformate nella misura più completa possibile per non contribuire a consolidare una scacchiera di spazi marittimi soggetti a discipline nazionali laddove la costruzione europea richiede uno spazio soggetto ad una disciplina unica nella sua fonte per essere coerente nel suo contenuto.
D'ora in poi, nessun provvedimento nazionale può essere adottato, in un settore non disciplinato dal diritto comunitario, senza la completa approvazione della Commissione, che gli conferisce il carattere di norma comunitaria fin dal momento in cui viene accordata; in tal modo, siffatti provvedimenti «nazionali» vanno considerati in realtà come un modo di attuare, in maniera decentrata, la competenza comunitaria.
L'osservanza dell'obbligio di chiedere il consenso della Commissione consente inoltre di evitare l'adozione unilaterale di norme nazionali contraddittorie che, da una parte, toglierebbero alla Comunità qualsiasi attendibilità quanto alla sua competenza ad intavolare negoziati internazionali e, d'altra parte, sarebbero in contrasto con lo spirito delle norme già elaborate.
Qualora ciascuno Stato membro potesse unilateralmente adottare discipline nazionali applicabili all'intera zona soggetta alla giurisdizione nazionale, la Comunità non sarebbe più in grado di intavolare seri negoziati coi paesi terzi. Qualora risultasse che gli Stati membri hanno in realtà conservato i poteri ch'essi assumono di aver trasferito alla Comunità, la posizione di quest'ultima nell'ambito delle trattative internazionali sarebbe notevolmente indebolita.
L'esistenza di poteri concorrenti in materia di pesca sarebbe pure in contrasto con la lettera di determinate norme comunitarie vigenti. Ciò vale per le disposizioni relative all'organizzazione di mercato; così nel settore della pesca degli scampi, l'esistenza di discipline nazionali sensibilmente diverse tra loro potrebbe incidere in misura notevole sul livello dei prezzi e sul regolare approvvigionamento dei mercati. Provvedimenti del genere, dato il loro carattere unilaterale ed im-prevedibile, sarebbero in contrasto con gli interessi dei produttori e nel contempo con quelli dei consumatori. D'altronde, questi vari provvedimenti finirebbero col creare disparità tra gli Stati, a seconda delle prassi più o meno liberali adottate. Soprattutto è evidente che la persistenza di discipline nazionali incoraggia l'adozione di provvedimenti eccessivi e non necessari, che rendono difficile lo svolgimento dei compiti della Comunità. Nel caso del decreto britannico di cui trattasi, è opportuno sottolineare che il quantitativo delle catture accessorie autorizzate è fissato nel 20 % del volume complessivo delle catture, mentre la Commissione, nelle proposte al Consiglio del 28 gennaio 1978, ha fissato il quantitativo equo nel 40 % del totale. Ammettere la possibilità di continuare ad adottare povvedimenti nazionali senza «avallo» comunitario si risolverebbe nell'intralciare l'elaborazione, da parte della Comunità, di una disciplina comunitaria.
Taluni cambiamenti verificatisi dopo il 1976 consigliano di rileggere la giurisprudenza Kramer alla luce della nuova situazione che si è determinata. Questa sentenza ha ammesso l'esistenza di una competenza limitata e provvisoria degli Stati membri nel caso in cui le istituzioni comunitarie non avessero ancora assunto le loro funzioni e i loro obblighi. Si può quindi ritenere, a contrario, che, nel caso in cui le istituzioni comunitarie abbiano esercitato i loro poteri non vi è più posto per provvedimenti unilaterali degli Stati membri; orbene, il decreto britannico è entrato in vigore il 1o aprile 1977 e la Comunità aveva già in tale data esercitato il suo potere, fra l'altro in materia di catture accessorie e di dimensioni delle maglie delle reti, come risulta dal regolamento n. 350/77.
Questo regolamento concerne indubbiamente solo determinate specie, ma dispone all'art. 3 che «il Consiglio … adotta delle disposizioni relative all'utilizzazione obbligatoria per la pesca di talune specie di reti a maglia più larga … nonché delle disposizioni concernenti il trasporto a bordo di reti aventi maglie di varie misure». Il Consiglio ha quindi, per l'avvenire, espressamente affermato la sua competenza per disciplinare le dimensioni delle maglie delle reti.
c) Il decreto britannico 9 marzo 1977 costituisce un provvedimento irragionevole ed eccessivamente restrittivo.
La CPANE non fissa, in realtà, alcuna cifra per quanto riguarda il volume delle catture accessorie. Il Governo del Regno Unito, limitando tale volume al 20 % — mentre invece nella Repubblica francese vige una disciplina che stabilisce una percentuale dell'80 % — ha adottato un provvedimento eccessivamente restrittivo. Nella proposta figurante nel «compromesso» del 28 gennaio 1978, sottoposta al Consiglio, la Commissione ha fissato una percentuale del 40 % per le catture accessorie; questa proposta non ha incontrato opposizioni da parte del Regno Unito.
paragrafo 3
La Commissione ritiene che la presente causa sollevi, in sostanza, due questioni, e cioè quella del se l'art. 5 del Trattato CEE, così com'è tradotto e concretato nell'Allegato VI della risoluzione dell'Aia, imponga agli Stati membri l'obbligo tassativo di chiedere l'approvazione della Commissione prima di adottare un provvedimento nazionale in materia di conservazione delle risorse alieutiche e quella del se l'Allegato VI si applichi a provvedimenti nazionali che assertivamente facilitano l'attuazione di raccomandazioni adottate nell'ambito della Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nordorientale, benché non siano imposti dalle suddette raccomandazioni.
paragrafo 4
a) L'art. 5 del Trattato è giuridicamente vincolante; accordi che, di per sé, non sono giuridicamente vincolanti possono bastare a fornire un carattere concreto e specifico all'obbligo giuridico generale imposto dall'art. 5 di cooperare e di non porre ostacoli alla realizzazione delle finalità del Trattato.
L'art. 5 precisa che gli «obblighi» possono risultare «dagli atti delle istituzioni della Comunità»; per tali atti non possono intendersi solamente i regolamenti, le direttive e le decisioni. Del resto, risulta chiaramente dal 2o comma dell'art. 5 che taluni obblighi giuridici imposti agli Stati membri risultano non da un atto specifico del Consiglio o della Commissione ma dall'obbligo generale loro incombente di agire in conformità alla lettera ed allo spirito del Trattato. Una risoluzione del Consiglio adottata su proposta della Commissione e relativa ad una questione importante notevolmente difficile per la Comunità, può pertanto far sorgere obblighi giuridici.
L'Allegato VI della risoluzione dell'Aia impone degli obblighi agli Stati membri.
Il Trattato CEE istituisce una Comunità, che implica l'obbligo evidente, generale e particolare di collaborare in perfetta buona fede alla realizzazione degli obiettivi comuni: gli impegni morali e politici, che tutti gli Stati membri assumono liberamente e pubblicamente, devono essere pienamente rispettati; gli Stati membri sono tenuti a svolgere un'azione comune.
L'Allegato VI tratta dell'esercizio dei poteri e della competenza degli Stati membri; e concerne una materia giuridica, non economica. Esso contempla un pro-cedimento inteso a consentire alla Commissione di accertare che il contenuto dei provvedimenti nazionali non crei difficoltà d'ordine giuridico.
Autorizzando unicamente provvedimenti da adottare in via conservativa ed in maniera non discriminatoria l'Allegato VI riveste un carattere declaratorio per quanto concerne la vigente legislazione comunitaria. Essa ha pure un carattere declaratorio in quanto contempla l'obbligo di chiedere l'approvazione della Commissione.
In un settore nuovo del diritto, come quello della creazione della zona di 200 miglia, è particolarmente opportuno svolgere un'azione comune ed evitare l'adozione di disposizioni nazionali in contrasto fra loro.
L'Allegato VI ha istituito un regime transitorio per fare fronte ad una situazione che pone alla Comunità continue difficoltà. Stante l'incapacità del Consiglio di risolvere i problemi cui si deve far fronte sarebbe stato impossibile andare avanti senza stabilire un nuovo accordo che consentisse di far fronte alla nuova situazione: l'allegato VI offre una situazione pratica e immediata che non avrebbe alcun valore se non fosse giuridicamente vincolante.
Altre risoluzioni adottate all'Aia hanno manifestamente efficacia giuridica; così le direttive fornite alla Commissione per quanto concerne le trattative coi paesi terzi le hanno attribuito un certo potere di negoziare benché limitato sotto certi aspetti. Gli Stati membri non possono legittimamente agire individualmente in maniera incompatibile col mandato fornito alla Commissione.
L'Allegato VI è stato elaborato dalla Commissione e ratificato dal Consiglio. Questo procedimento è analogo a quello seguito per la legislazione comunitaria ordinaria e tutela l'interesse generale della Comunità, che il principio secondo cui la Commissione deve formulare proposte è destinato a salvaguardare.
L'Allegato VI è la sola risoluzione dell'Aia che tratta in maniera esauriente l'argomento del regime interno della pesca: la sua disapplicazione su vasta scala avrebbe sollevato gravi problemi giuridici. Un controllo preliminare destinato a garantire una coerenza logica e ragione-vole, è manifestamente preferibile ad un controllo a posteriori.
Nella riunione del Consiglio del gennaio 1978, gli Stati membri hanno ribadito il loro accordo sull'Allegato VI ed i rappresentanti del Regno Unito hanno fatto lo stesso nel corso dell'audizione disposta dalla Commissione nell'ambito della presente controversia, il 2 febbraio 1978.
Le risorse della pesca dipendono dal sistema ecologico marino nel suo complesso; una politica comunitaria razionale in materia di conservazione e di gestione esige, in mancanza di una disciplina comunitaria globale, che la Commissione sia almeno in grado di garantire che provvedimenti nazionali non creino gravi problemi alla Comunità. Provvedimenti nazionali in materia di pesca possono recar danno ad un patrimonio ittico che interessa più Stati. L'attiva partecipazione della Commissione è essenziale per ridurre al minimo le divergenze tra le normative concernenti la pesca.
La giurisprudenza della Corte conferma che l'allegato VI va considerato come un accordo sugli obblighi giuridici incombenti, in pratica, agli Stati membri in materia di pesca in forza dell'art. 5 del Trattato.
Essa fa chiaramente obbligo agli Stati membri di sollecitare, in buona fede, l'approvazione della Commissione. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad in-formare la Commissione con chiarezza e tempestivamente; l'obbligo di comportarsi in buona fede implica del pari che lo Stato membro interessato sia disposto a modificare le sue proposte al fine di ottenere l'approvazione della Commissione. Anche in questo caso si tratta di un obbligo giuridico derivante dall'art. 5 del Trattato.
b) Tutti i provvedimenti nazionali in materia di pesca devono essere conformi ai principi del diritto comunitario; essi, inoltre, anche qualora il loro scopo principale sia già stato approvato dalla Comunità o a norma di questa, vanno concepiti in modo che non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere tale scopo. In attesa che venga adottata una disciplina comunitaria globale della pesca, è pertanto indispensabile che gli Stati membri i quali intendano adottare provvedimenti, anche se essenzialmente destinati ad attuare regolamenti comunitari o raccomandazioni della CPANE, chiedano l'approvazione della Commissione.
La Commissione può coordinare i prov-vedimenti nazionali, e garantire che, nel complesso essi costituiscano un regime abbastanza soddisfacente solo qualora essi siano sottoposti alla sua approvazione. Ciò vale per i provvedimenti nazionali ad attuare il regolamento n. 350/77; a maggior ragione, i provvedi-menti nazionali intesi a dare attuazione alle raccomandazioni della CPANE vanno sottoposti all'esame della Commissione, giusta l'Allegato VI. Più il potere discrezionale lasciato agli Stati membri è ampio più è indispensabile che questi consultino la Commissione prima di ottenere le raccomandazioni. Ciò è ancora più evidente quando, come nel caso di specie, il provvedimento nazionale va oltre la raccomandazione, dato che il decreto britannico si applica quando la cattura accessoria superi il 20 % del volume totale, prescindendo dal fatto che la cattura principale sia o no destinata all'alimentazione umana.
Del resto l'espressione provvedimenti nazionali «unilaterali» è stata costante-mente usata nel settore comunitario della pesca, nel senso di provvedimenti nazionali, in contrapposizione ai «provvedimenti comunitari».
c) Il decreto di cui trattasi è eccessivo nel senso che non può essere approvato dalla Commissione in quanto elemento della politica comunitaria. Qualora uno Stato membro decide di adottare un provvedimento nazionale stabilendo uno solo dei requisiti ritenuti necessari dalla Commissione e imponendone il rispetto in maniera più rigorosa di quanto è previsto nelle proposte di questa, il provvedimento nazionale non può considerarsi compatibile con le concezioni comunitarie, in materia di politica comune della pesca.
paragrafo 5
Il Governo del Regno Unito ricorda l'importanza, nell'ambito della politica intesa a conservare le risorse del mare, di disposizioni relative alla dimensione delle maglie delle reti, fissata in maniera specifica per diversi gruppi di specie ed alla limitazione delle «catture accessorie».
paragrafo 6
Quanto agli aspetti giuridici della presente causa, va osservato che le censure mosse al decreto 9 marzo 1977 sono infondate.
paragrafo 7
a) Con l'art. 8 della Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nordorientale, gli Stati contraenti si sono impegnati ad attuare qualsiasi raccomandazione formulata dalla Commissione giusta l'art. 7 della CPANE; con l'art. 13, gli Stati hanno convenuto di adottare, nei loro territori e rispetto ai loro cittadini ed alle imbarcazioni battenti le loro bandiere, i provvedimenti idonei a garantire l'applicazione della Convenzione.
Il decreto 9 marzo 1977 non costituisce una semplice trasposizione, nel diritto nazionale, della raccomandazione n. 5 della CPANE; ma «deriva» dall'insieme di queste raccomandazioni. La disposizione che limita le dimensioni delle maglie delle reti è un provvedimento equo e ragionevole che mira ad attuare ciò che costituiva indiscutibilmente la finalità delle raccomandazioni della CPANE. La limitazione al 25 %, contemplata della raccomandazione della CPANE, della presa accessoria — ridotta poi al 20 % dal Consiglio per le acque territoriali comunitarie — riguarda certamente la pesca industriale; non sussiste cionondimeno, alcun motivo logico per il quale il limite di tolleranza relativo alla presa accessoria nella pesca a fini industriali debba essere diverso da quello ammesso nella pesca ai fini alimentari dato che l'uso finale della pesca è di scarsa rilevanza rispetto alla finalità di evitare il supersfruttamento delle scorte alieutiche.
L'affermazione secondo la quale il Regno Unito non applica talune delle più importanti norme adottate in forza della CPANE è inesatta; il Regno Unito si è sempre interamente conformato alle raccomandazioni adottate nell'ambito della CPANE.
La denuncia della CPANE da parte degli Stati membri della Comunità è stata decisa in previsione dell'estensione dei limiti nazionali a 200 miglia ed in quanto la CPANE non costituiva più il mezzo adeguato per garantire la cooperazione internazionale nel settore della conservazione delle risorse ittiche nell'Atlantico Nordorientale. Cionondimeno risulta chiaramente dalla nota emessa dal Governo britannico il 21 febbraio 1977 che è il sistema della Convenzione ad essere stato ritenuto bisognoso di revisione e non già le raccomandazioni adottate nell'ambito della CPANE.
Comunque, le raccomandazioni non hanno cessato di avere efficacia prima che la denuncia degli Stati membri divenisse operante alla fine del dicembre 1977, cioè prima dell'adozione del decreto di cui trattasi.
b) Per quanto riguarda la compatibilità del decreto col diritto comunitario, indubbiamente è pacifico che la Comunità dispone d'una competenza globale, sul piano interno come nelle relazioni con gli altri Stati, per l'adozione dei provvedimenti conservativi necessari nel settore della preservazione delle risorse alieutiche; cionondimeno, a meno e fino a che la Comunità non eserciti la sua competenza in materia di provvedimenti conservativi, gli Stati membri conservano una competenza residua, salvi restando determinate garanzie e determinati pro-cedimenti. Questa competenza residua è stata ammessa dalla giurisprudenza della Corte.
L'Allegato VI della risoluzione dell'Aia ha solo volore declaratorio dei diritti degli Stati membri nei settori non ancora disciplinati della Comunità. La Comunità ha cominciato, a partire dalla data in cui è stata approvata la risoluzione dell'Aia, ad adottare provvedimenti conservativi nel settore della pesca; ma questi non hanno ancora, in alcun modo, carattere generale e la loro applicazione è limitata tanto alle zone nelle quali essi sono attuati quanto alle specie di pesci ch'essi contemplano. Al di fuori di questi limiti, esiste un vasto settore nel quale gli Stati membri sono ancora liberi di agire adottando unilateralmente provvedimenti conservativi che devono essere conformi al diritto in generale. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che i provvedimenti di conservazione nazionali sono autorizzati purché non incidano sulle funzioni della Comunità.
I poteri degli Stati membri non sono stati scalfiti dai regolamenti nn. 101/76 e 350/77 e resteranno intatti fino a che il Consiglio non adotti effettivamente una disciplina generale della pesca. In particolare il regolamento n. 350/77 ha non solo autorizzato ma addirittura obbligato gli Stati membri a ridurre al 20 % la quota massima delle catture accessorie fissata nel 25 % dalla raccomandazione n. 5 della CPANE. I procedimenti di cui all'Allegato VI della risoluzione dell'Aia vanno applicati solo a provvedimenti adottati autonomamente e unilateralmente per l'attuazione delle raccomandazioni della CPANE. Nella motivazione del regolamento n. 350/77 è ammessa l'efficacia dei provvedimenti nazionali che risultano da impegni internazionali.
L'Allegato VI stabilisce che lo Stato membro interessato «cercherà di ottenere» l'approvazione della Commissione, e non già che la «otterrà». Nessun valido procedimento interpretativo consente di attribuire al termine «cercherà» un significato ch'esso normalmente non possiede e niente, nel contesto, autorizza a ritenerlo voluto dagli autori.
Il fatto che l'approvazione della Commissione non costituisce una conditio sine qua non trova conferma nell'atteggiamento tenuto dalla Commissione nella causa relativa alle zone di pesca irlandesi (causa 61/77), nel parere motivato emesso dalla Commissione nell'ambito della presente controversia, nella dichiarazione fatta dal vicepresidente della Commissione, competente in materia di agricoltura avanti il Parlamento europeo il 6 luglio 1977 e nel fatto che un certo numero di provvedimenti di conservazione sono stati emanati da taluni Stati membri, in particolare dalla Danimarca e dall'Irlanda, senza la previa approvazione espressa della Commissione.
Nell'atto introduttivo non è affatto dimostrata la fondatezza dell'assunto che il decreto controverso ha nociuto o poteva nuocere alle trattative dalla Comunità con paesi terzi. La stessa Commissione lo esclude.
Il diritto comunitario — in particolare l'art. 2, n. 1 del regolamento n. 101/76, l'Allegato VI della risoluzione dell'Aia ed il punto 5 della motivazione del regolamento n. 350/77 — ammette la facoltà degli Stati membri di adottare provvedi menti conservativi nazionali fino a che non si giunga ad un accordo sulla politica comune nel settore della pesca.
Il decreto controverso non costituisce un provvedimento eccessivo.
La fissazione del volume massimo delle catture accessorie nel 20 % del volume totale delle catture, tiene conto della modifica apportata dall'art. 6 del regolamento n. 350/77 alla quota della cattura accessoria del 25 % che va applicata, per la pesca a fini industriali, nell'ambito della CPANE.
Nella proposta presentata al Consiglio il 28 gennaio 1978, la Commissione ha suggerito, tanto per un periodo transitorio quanto al fine d'una disciplina permanente, varie misure: non solo la limitazione delle catture accessorie, ma anche disposizioni relative alle dimensioni delle maglie ed alle dimensioni minime dei pesci nonché, a titolo di sistema permanente, provvedimenti in materia di zone di pesca.
Relativamente a questo punto, si può constatare che la proposta comunitaria contempla una disciplina più rigorosa dei requisiti stabiliti dal Regno Unito nel decreto 9 marzo 1977.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale
paragrafo 1
La Repubblica francese, rappresentata dal suo agente, sig. Guy Ladreit de Lacharrière, la Commissione, rappresentata dal suo agente, sig. John Tempie Lang, ed il Regno Unito, rappresentato dall'avv. T. H. Bingham, Q. C, hanno svolto le osservazioni orali all'udienza del 21 giugno 1979.
paragrafo 2
Il Governo della Repubblica francese, ha insistito sull'importanza dei principi da esso difesi nella presente causa tenuto conto degli scopi fondamentali della politica comunitaria in materia di pesca; è importante che la Corte constati che il provvedimento britannico 9 marzo 1977 è in contrasto col diritto comunitario quanto al merito e quanto all'iter procedurale seguito.
paragrafo 3
La Commissione ha sottolineato che, adottando il provvedimento controverso, il Governo del Regno Unito ha del pari violato l'art. 3 del regolamento n. 101/76, a termini del quale gli Stati membri sono tenuti a notificare agli altri Stati membri ed alla Commissione le modifiche che essi intendono apportare al regime della pesca nelle acque marittime che rientrano nella loro giurisdizione.
paragrafo 4
Il Governo del Regno Unito ha ribadito che il provvedimento di cui trattasi costituisce attuazione di obblighi assunti nell'ambito della Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nordorientale e non do-veva, a norma del diritto comunitario, essere notificato.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 settembre 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto introduttivo 14 giugno 1978, la Repubblica francese ha chiesto alla Corte a norma dell'art. 170 del Trattato CEE, di dichiarare che il Regno Unito, adottando, il 9 marzo 1977, il decreto n. 440 intitolato «Sea-Fisheries, Boats and Methods of Fishing, The Fishing Nets (Nort-East Atlantic) Order 1977», è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE.
punto 2
L'azione promossa dalla Repubblica francese trae origine da un incidente marittimo, verificatosi il 1o ottobre 1977, quando il peschereccio francese «Cap Cavai» che stava pescando scampi all'interno della zona di pesca del Regno Unito, veniva fermato dai servizi britannici che provvedono alla sorveglianza di tale zona. Il capitano del peschereccio, tradotto avanti la Magistrate's Court di Pembroke, veniva condannato pochi giorni dopo, il 4 ottobre 1977, per contravvenzione al decreto suddetto, e più precisamente per aver usato una rete a maglie di dimensioni inferiori al minimo autorizzato dal decreto. A seguito di questo episodio il Governo francese promuoveva il procedimento ex art. 170, adendo in primo luogo la Commissione, in forza del 2o comma di tale articolo. Il 22 marzo 1978 la Commissione emetteva un parere motivato in conformità al 3o comma dello stesso articolo. In tale parere essa dichiarava che, il Regno Unito, mettendo in vigore il decreto di cui trattasi, era venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato. Poiché il Regno Unito non si conformava a tale parere, il 14 giugno 1978, il Governo francese adiva questa Corte.
punto 3
La Repubblica francese deduce, in via principale, che il decreto controverso, emanato in un settore che rientra nella competenza della Comunità, è stato posto in vigore senza tener conto di quanto prescritto dall'Allegato VI della risoluzione adottata all'Aia dal Consiglio, nelle riunioni del 30 ottobre e 3 novembre 1976, a termini della quale, in attesa della messa in vigore dei provvedimenti comunitari adeguati, gli Stati membri potevano, in via provvisoria, adottare provvedimenti unilaterali per la conservazione delle risorse della pesca, a condizione di aver prima consultato la Commissione e chiesto la sua approvazione. Dato che questa condizione non è stata soddisfatta dal Governo nel Regno Unito, il provvedimento adottato è in contrasto col diritto comunitario. In subordine il Governo francese deduce inoltre che il decreto di cui trattasi, è, quanto alle misure ch'esso sancisce, eccessivo e non costituisce pertanto un ragionevole provvedimento di tutela.
punto 4
Il punto di vista del Governo francese è stato caldeggiato dalla Commissione che è intervenuta in causa. Nelle osservazioni presentate a questa Corte, la Commissione ha evidenziato che il Governo del Regno Unito è del pari venuto meno all'obbligo della notifica preliminare di qualsiasi modifica del re-gime della pesca, imposto agli Stati membri dall'art. 3 del regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca. Inoltre, essa ha in particolare sottolineato il fatto che l'Allegato VI della risoluzione dell'Aia costituisce espressione specifica del dovere di cooperazione sancito in termini generali dall'art. 5 del Trattato CEE. La Commissione deduce infine che i provvedimenti britannici sono eccessivi in quanto stabiliscono taluni requisiti specifici, per quanto concerne in particolare il volume massimo delle catture accessorie, che risultano più restrittivi di quelli contemplati nelle proposte presentate dalla Commissione per la determinazione delle norme comuni in materia.
punto 5
Il Governo del Regno Unito, pur non contestando il carattere vincolante dell'Allegato VI della risoluzione dell'Aia, sostiene che il decreto di cui trattasi non può essere considerato un provvedimento «unilaterale» ai sensi di tale risoluzione, perché è stato emanato per garantire nel Regno Unito l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione istituita nell'ambito della Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nordorientale (CPANE), firmata a Londra il 24 gennaio 1959 (Racc, dei Trattati delle Nazioni Unite, Vol. 486, 1964, pag. 159) e più particolarmente dall'art. 13 di tale Convenzione, a termine del quale ciascuno Stato contraente deve adottare nell'ambito dei suoi territori e nei confronti dei suoi cittadini e delle sue imbarcazioni i provvedimenti idonei a garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e delle raccomandazioni della Commissione che vincolano detto Stato ed a punire le infrazioni delle suddette disposizioni e raccomandazioni. Secondo il Governo britannico, il decreto criticato è stato adottato per garantire l'attuazione dell'insieme delle raccomandazioni della CPANE e, in particolare, della raccomandazione n. 2, relativa alle dimensioni delle maglie delle reti, tenuto conto della raccomandazione n. 5, concernente la proporzione delle catture accessorie in materia di pesca industriale; non era pertanto necessario, per tale decreto, seguire il procedimento di consultazione di cui all'Allegato VI della risoluzione dell'Aia. Quanto alla sostanza dei provvedimenti adottati col suddetto decreto, il Governo del Regno Unito ha strenuamente sostenuto la necessità di misure restrittive per quanto riguarda sia le dimensioni delle maglie delle reti sia la limitazione delle catture accessorie, sottolineando che l'uso delle reti a maglia stretta compromette gravemente la conservazione delle risorse alieutiche.
punto 6
Come il Governo francese ha giustamente sostenuto, il decreto di cui trattasi disciplina un settore che rientra nella competenza della Comunità. Tale competenza comprende tutto ciò che riguarda la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare sia nelle relazioni intracomunitarie, sia in quelle con gli Stati terzi. Questa competenza è basata sul combinato disposto dell'art. 3, lett d), del Trattato, e degli artt. 38 e segg. relativi all'agricoltura, ivi compreso l'Allegato II del Trattato che include la pesca nel settore della politica agricola comune. Che i provvedimenti conservativi rientrino nella sfera della competenza comunitaria è stato poi specificamente ribadito dall'art. 102 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati. Le basi della politica comune in materia di pesca sono state gettate dai regolamenti del Consiglio nn. 2141/70, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU n. L 236, pag. 1) e 2142/70, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (ibid, pag. 5), entrambi emanati il 20 ottobre 1970; a seguito dell'ampliamento della Comunità, tali regolamenti sono stati sostituiti dai regolamenti 19 gennaio 1976, nn. 100 e 101 (GU n. L 20, pagg. 1 e 19). Da parte sua, la Corte ha avuto l'occasione di sottolineare la portata di tali disposizioni nelle sentenze 14 luglio 1976 (cause riunite 3, 4 e 6/76 Kramer e. a., Racc. 1976, pag. 1279), 16 febbraio 1978 (causa 61/77, Commissione c/ Irlanda, Racc. 1978, pag. 417) e 3 luglio 1979 (cause riunite 185 - 204/78 Van Dam e.a.)
punto 7
Di conseguenza, l'entrata in vigore del decreto di cui trattasi, in quanto questo disciplina un settore che rientra nella competenza della Comunità, era soggetta a tutte le disposizioni comunitarie in materia. A questo proposito, occorre, in particolare, richiamarsi innanzitutto agli artt. 2 e 3 del regolamento n. 101/76, a termini dei quali le disposizioni d'ordine legislativo, regolamentare ed amministrativo che determinano il regime applicato da ciascuno degli Stati membri all'esercizio della pesca nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o alla sua giurisdizione vanno notificate agli altri Stati membri e alla Commissione, al pari delle modifiche che si intendono apportare al regime della pesca così definito. È inoltre opportuno ricordare l'Allegato VI della risoluzione dell'Aia, che recita:
In attesa dell'applicazione delle misure comunitarie in materia di conservazione delle risorse naturali, attualmente in corso di elaborazione, gli Stati membri non adottano misure unilaterali di conservazione delle risorse.
Tuttavia, se non si dovesse pervenire ad un accordo in seno alle commissioni internazionali della pesca per l'anno 1977 e se in seguito non potessero essere adottate immediatamente misure comunitarie autonome, gli Stati membri potrebbero prendere, a titolo conservativo e in modo non discriminatorio, le misure atte ad assicurare la protezione delle risorse situate nelle zone di pesca che costeggiano le loro rive.
Prima di prendere tali misure, lo Stato membro in questione cercherà di ottenere l'approvazione della Commissione che dovrà essere consultata in tutte le fasi di tali procedure.
Siffatte eventuali misure lasciano impregiudicati gli orientamenti che saranno adottati per l'applicazione delle disposizioni di carattere comunitario in materia di conservazione delle risorse.
punto 8
La Commissione ha giustamente sottolineato che questa risoluzione dà una forma concreta nel particolare settore cui essa si applica all'obbligo di collaborazione che gli Stati membri hanno assunto a norma dell'art. 5 del Trattato CEE aderendo alla Comunità. L'adempimento di tale obbligo è particolarmente necessario in una situazione in cui è risultato impossibile, a causa di divergenze d'interessi non ancora risolte, istituire una politica comune, e in un settore, come quello della conservazione delle risorse biologiche del mare, nel quale è possibile conseguire risultati utili solo grazie alla collaborazione di tutti gli Stati membri.
punto 9
Da quanto precede risulta che l'emanazione di provvedimenti di conservazione da parte di uno Stato membro va notificata, in via preliminare, agli altri Stati membri ed alla Commissione e che tali provvedimenti sono, in particolare, soggetti a quanto prescritto dall'Allegato VI della risoluzione dell'Aia. In altri termini, lo Stato membro che intenda mettere in vigore siffatti provvedimenti ha l'obbligo di chiedere l'approvazione della Commissione e questa va consultata in tutte le fasi del procedimento.
punto 10
È pacifico che tali obblighi non sono stati adempiuti nella fattispecie. Il Governo del Regno Unito sostiene tuttavia che esso non era tenuto a conformarsi a tale procedimento che, a suo avviso, si applica esclusivamente nel caso di provvedimenti «unilaterali» di conservazioni delle risorse adottate da uno Stato membro. Orbene, le misure che costituiscono oggetto del decreto di cui trattasi non costituirebbero provvedimenti «unilaterali», in quanto sarebbero state adottate per onorare, nei territori soggetti alla giurisdizione del Regno Unito, gli impegni che risultano per questo Stato dalla Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nordorientale e delle risoluzioni adottate nell'am-bito della stessa Convenzione.
punto 11
L'Allegato VI della risoluzione dell'Aia, in cui si dichiara che «gli Stati membri non adottano provvedimenti unilaterali di conservazione delle risorse» salvo che in determinate circostanze e nell'osservanza delle formalità sopra specificate, va inteso nel senso ch'esso si riferisce a qualsiasi provvedimento di conservazione promanante dagli Stati membri e non dalle autorità comunitarie. Il dovere di consultazione che deriva da tale risoluzione riguarda pertanto anche i provvedimenti adottati da uno Stato membro per l'adempimento d'un obbligo internazionale incombentegli in materia. Questa consultazione era tanto più necessaria nella fattispecie in quanto è pacifico, come è stato sottolineato dal Governo francese e dalla Commissione ed ammesso dallo stesso Governo del Regno Unito, che il decreto di cui trattasi, benché dia attuazione a determinate raccomandazioni della CPANE, va cionondimeno, sotto diversi aspetti, al dilà di quanto prescritto in tali raccomandazioni.
punto 12
Da quanto sopra risulta che il Regno Unito, omettendo di informare in via preliminare gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato e di chiedere l'approvazione della Commissione, è venuto meno agli obblighi incombentigli a norma dell'art. 5 del Trattato CEE, dell'Allegato VI della risoluzione dell'Aia e degli ara. 2 e 3 del regolamento n. 101/76.
punto 13
Tenuto conto di questa constatazione, non risulta necessario esaminare il mezzo dedotto in subordine dal Governo francese, relativo al carattere eccessivo dei provvedimenti che sono all'origine della controversia.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 14
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese; il Regno Unito è rimasto soccombente e va quindi condannato.alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, mettendo in vigore, il 1o aprile 1977, il decreto «Sea Fisheries Boats and Methods of Fishing, The Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977», è venuto meno a degli obblighi impostigli dal Trattato CEE.
2o Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è condannato alle spese di causa.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 ottobre 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher