Sez. U, Sentenza n. 7068 del 09/06/1992 (Rv. 477617 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Per illegittima occupazione ed espropriazione di un fondo, per realizzare alloggi dell'edilizia residenziale pubblica - Condanna in solido del Comune e dell'Istituto autonomo per le case popolari - Appello del soccombente - Appello incidentale tardivo dell'altro - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario ex art. 331 cod. proc. civ. - Configurabilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
Qualora la sentenza di primo grado abbia condannato in solido al risarcimento dei danni il Comune e l'Istituto autonomo per le case popolari, in relazione all'illegittimità dell'occupazione dell'espropriazione di un fondo nell'ambito della realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, l'appello principale proposto dall'un soccombente autorizza l'altro al gravame incidentale tardivo, atteso che la stretta interdipendenza, quanto a presupposti, delle obbligazioni solidali di detti enti li pone nella veste di litisconsorti necessari, ai sensi ed agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)