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Sez. 1, Sentenza n. 1322 del 07/02/2000 (Rv. 533548 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Sentenza pronunciata in cause dipendenti - Litisconsorzio processuale necessario ex art. 331 c.p.c. - Configurabilità- Appello incidentale tardivo nei confronti di parte diversa dall'appellante in via principale - Ammissibilità -Limiti - Fattispecie in tema di obbligazioni risarcitorie alternative o solidali interdipendenti.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533548-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

Tutte le volte che viene prospettata una responsabilità alternativa e nel caso di obbligazioni solidali interdipendenti, pur se derivanti da titoli diversi, si configurano ipotesi di cause dipendenti onde l'accertamento dell'una posizione è inscindibile dall'accertamento dell'altra e sussiste, tra gli obbligati, litisconsorzio necessario processuale, agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ.. In conseguenza è ammissibile l'appello incidentale tardivo rivolto dal creditore avverso l'altro obbligato non appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)