Sez. 1, Sentenza n. 5195 del 09/05/1991 (Rv. 472086 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità della azione | Minore infrasedicenne - Proposizione dell'azione del genitore esercente la patria potestà - Interesse del minore - Sentenza n. 341 del 1990 della Corte Costituzionale - Applicazione ai giudizi in corso.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità della azione
Nel giudizio inerente all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale del minore infrasedicenne, promossa dal genitore esercente la potestà, la sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 274 primo comma cod. civ., nella parte in cui non prevede il positivo riscontro della corrispondenza dell'azione medesima agli interessi del minore (e quindi del difetto di un pregiudizio per il suo equilibrio affettivo e la sua collocazione sociale), trova immediata applicazione anche in sede di legittimità, e, quindi, impone la cassazione con rinvio della pronuncia che abbia statuito su detta ammissibilità senza valutare gli indicati interessi (sempre che la relativa decisione sia investita dal ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)