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Sez. 1, Sentenza n. 1852 del 09/02/2001 (Rv. 543751 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'opposizione - Questioni non riconducibili, neppure, come antecedente logico, a quelle dedotte in appello - Questioni nuove - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di decisione della Corte Costituzionale sopravvenuta (n. 319 del 2000 sul fallimento del socio che ha perso la responsabilità illimitata da oltre un anno).
Stato
decisa il 2001-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543751-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Le questioni non ricomprese nel "thema decidendum" del giudizio d'appello - coincidente con le questioni effettivamente devolute con i motivi d'impugnazione o, se di queste siano l'antecedente logico, con quelle rilevabili d'ufficio, su cui non sia intervenuta pronuncia in primo grado - non sono rilevabili d'ufficio in sede di legittimità e, in quanto introducono un nuovo tema di contestazione, non possono neppure essere dedotte dalla parte quandanche non implichino nuovi accertamenti di fatto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si deduceva la mancanza di un presupposto soggettivo del fallimento a seguito della sentenza n. 319 del 2000 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 147 legge Fall. ove prevedeva il fallimento dei soci illimitatamente responsabili anche dopo decorso un anno dalla perdita della responsabilità illimitata -, ritenendo che la questione, dedotta in appello, del compimento di atti di gestione da parte del socio accomandante fosse del tutto indipendente da quella della perdita da oltre un anno della qualità di socio, così qualificando nuova quest'ultima questione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)