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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 1 luglio 1969, cause riunite C-2/69 e C-3/69

Decisione
decisa il 1969-07-01
ECLI
ECLI:EU:C:1969:30

Epigrafe

Nel procedimento 2 e 3-69 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Vrederechter di Anversa (Secondo Cantone) nella causa dinanzi ad esso pendente tra SOCIAAL FONDS VOOR DE DIAMANTARBEIDERS (Fondo previdenziale per gli operai dell'industria dei diamanti), Anversa e N. V. CH. BRACHFELD & SONS, di Anversa (causa 2-69), SOCIAAL FONDS VOOR DE DIAMANTARBEIDERS, Anversa e CHOUGOL DIAMOND CO., di Anversa (causa 3-69), domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 9, 12, 13, 18, 37 e 95 del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. Trabucchi (relatore) e J. Mertens de Wilmars, presidenti di Sezione; A. M. Donner, W. Strauß, R. Monaco e P. Pescatore, giudici; J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia possono riassumersi come segue :
paragrafo 2
La legge 12 aprile 1960 ha istituito nel Belgio il Fondo previdenziale per gli operai dell'industria dei diamanti. Il Fondo è un ente di diritto pubblico destinato a finanziare, ad attribuire ed a corrispondere vantaggi previdenziali accessori agli operai che lavorano i diamanti.
paragrafo 3
Con legge 28 luglio 1962, lo Stato belga ha modificato detta legge, aggiungendovi un articolo 2 bis del seguente tenore :
paragrafo 4
«Tutti gli importatori di diamanti sono tenuti a pagare dei contributi destinati a consentire al Sociaal Fonds di adempiere il compito assegnatogli dall'articolo 2. I contributi corrispondono ad 1/3 % del valore dei diamanti grezzi importati. Il re può dispensare dal pagamento dei contributi qualora il diamante importato non superi il valore di 300 F il carato, ovvero il diamante venga importato nell'ambito dell'accordo tra industriali diamantieri belgi e olandesi.»
paragrafo 5
In forza di tale disposizione, nel dicembre 1963 circa 200 importatori di diamanti grezzi e di diamanti industriali sono stati citati dal fondo per il pagamento dei contributi, degli oneri aggiuntivi e degli interessi per il periodo 1o gennaio 1960 — 30 settembre 1963.
paragrafo 6
La maggior parte delle cause sono pendenti dinanzi al Vrederechter del secondo Cantone della città di Anversa. Dinanzi a questo giudice, tra i patroni degli importatori di diamanti grezzi e di diamanti industriali ed il patrono del fondo previdenziale è stato convenuto di esaminare due cause-tipo, cioè le cause S.p.r.l. Chougol (importatrice di diamanti industriali) e S.A. Brachfeld (importatrice di diamanti grezzi).
paragrafo 7
Con decisione 24 dicembre 1968, il Vrederechter di cui sopra, pronunciandosi in entrambe le cause, chiedeva alla Corte di interpretare :
paragrafo 8
«1. Gli artt. 9, 12, 13, 18 e 95 sulla questione : a) Se in detti articoli, o in alcuni fra essi, i dazi o tasse di effetto equivalente di cui trattasi debbano avere tutte le caratteristiche di un onere fiscale; b) Se siano dazi o tasse soltanto quelli che arrecano un vantaggio allo Stato ovvero in generale tutti quelli riscossi da uno Stato membro in occasione dell'importazione, a prescindere dal loro scopo fiscale, amministrativo o previdenziale. 2. Gli stessi articoli, sulla questione del se sia determinante la natura dell'onere ovvero soprattutto il suo effetto. 3. Gli stessi articoli, sulla questione del se l'effetto equivalente consista nell'uguaglianza di scopo dell'onere, ovvero nell'uguaglianza di risultati. 4. Gli stessi articoli, sulla questione del se i risultati vadano giudicati con riguardo alla destinazione delle somme riscosse ovvero all'incidenza sul libero scambio delle merci. 5. a) Gli articoli 9 e 12, sulla questione del se il pregiudizio per il libero scambio delle merci presupponga in ogni caso che l'onere riscosso abbia conseguenze discriminatorie o protezionistiche ; b) Gli stessi articoli, sulla questione del se non sia concepibile un pregiudizio senza concorrenza di una produzione nazionale: c) Articolo 12, in relazione agli articoli 9 e 18, sulla questione del se un nuovo onere gravante sull'importazione da tutti i paesi stranieri sia sempre vietato, in quanto incompatibile con le finalità perseguite dagli articoli 9 e 18 del trattato (cioè l'introduzione di una tariffa doganale comune e la riduzione dei dazi al disotto del livello generale) cosicché non abbia alcuna importanza il fatto che detto onere abbia o meno carattere discriminatorio ; d) Gli articoli 9 e 12, in relazione all'articolo 37, sulla questione del se, anche a proposito dei dazi o tasse di cui agli articoli 9 e 12, si debba fare la distinzione, contenuta nell'articolo 37, tra monopoli che provocano una discriminazione fra i cittadini degli Stati membri, per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi, e quelli che non la provocano ; e) Gli articoli 9 e 12, in relazione all'articolo 95, sulla questione del se il divieto, di cui agli articoli 9 e 12, sia più ampio di quello contenuto nell'articolo 95, e precisamente se non abbia rilievo il fatto che i dazi di cui trattasi siano o meno più elevati di quelli riscossi sui prodotti nazionali; f) L'articolo 12, in relazione agli articoli 9 e 13, sulla questione del se l'articolo 12 si possa considerare come un primo passo per il raggiungimento dello scopo di cui agli articoli 9, n. 1, e 13, e come tale debba essere inteso in senso generale. 6. Gli articoli 9 e 12, sulla questione del se, nel giudicare del pregiudizio per il libero scambio delle merci, si debba tener conto solo dello svantaggio degli altri Stati membri o dei loro cittadini, ovvero anche di quello di tutti i cittadini della Comunità, ivi compresi quelli dello Stato che ha adottato il provvedimento di cui trattasi. Se il contenuto del divieto possa essere interpretato secondo la soluzione data a questa questione.»
paragrafo 9
Il giudice belga, prima di adire la Corte, si è chiesto se, qualora la legge belga in questione risultasse incompatibile col trattato CEE, si dovrebbe applicare il trattato piuttosto che la legge nazionale. Giunto alla conclusione che il diritto comunitario deve avere la preminenza, il giudice belga ha adito la Corte di giustizia.
paragrafo 10
Nei provvedimenti di rinvio, il giudice belga ritiene che, per risolvere le controversie di cui trattasi, si debba appurare se i contributi che gli importatori di diamanti grezzi debbono versare in forza della legge belga, rientrino in una delle nozioni di dazi, tasse o imposte di cui agli articoli 8, 12, 18 e 95 del trattato CEE.
paragrafo 11
Il giudice belga osserva che la dottrina ammette che vi è grande diversità quanto alla natura e quanto allo scopo dei dazi doganali: essi possono avere lo scopo di procurare un introito fiscale, di favorire una politica commerciale, di fungere da rimborso per le spese di una licenza amministrativa, o di coprire le spese di statistica.
paragrafo 12
Richiamandosi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 6-64 (Costa/Enel), il giudice afferma che, a differenza dell'articolo 37, sul quale verteva detta sentenza, gli articoli 9 e 12 non si limitano a vietare i dazi aventi carattere discriminatorio tra i cittadini degli Stati membri.
paragrafo 13
Il Vrederechter di Anversa osserva infine che gli importatori belgi di diamanti grezzi possono affermare di essere svantaggiati rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri, non gravati dalla tassa litigiosa. Essi possono quindi ritenere che gli industriali belgi siano avvantaggiati, a spese degli importatori, rispetto agli industriali di altri Stati membri, poiché i primi, in forza della legge litigiosa, vanno esenti da una parte dell'onere che dovrebbero sopportare se, come in quasi tutti gli altri settori, dovessero contribuire alle previdenze a favore dei loro dipendenti. La tassa non ricade infatti appieno su di essi, sotto forma di aumento del prezzo dei loro acquisti, giacché tra l'altro il diamante industriale, che costituisce una quota non trascurabile delle importazioni e che non viene lavorato dai loro operai, né è da loro direttamente acquistato o venduto, è pure tassato.
paragrafo 14
Conformemente all'articolo 20, 2o comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, le parti nel processo di merito, la Com missione delle Comunità europee e il governo belga hanno presentato osservazioni scritte.
paragrafo 15
L'udienza si è tenuta il 6 maggio 1969.
paragrafo 16
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 21 maggio 1969.
paragrafo 17
Con ordinanza della Corte 18 giugno 1969, le presenti cause sono state riunite ai fini della sentenza.

SENTENZA › In fatto › II — Compendio delle osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto

paragrafo 1
Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte possono riassumersi come segue :
paragrafo 2
L'attore nelle cause di merito assume che il Fondo previdenziale per gli operai dell'industria dei diamanti ha scopi puramente previdenziali, come risulta chiaramente dai lavori parlamentari che hanno preceduto l'adozione della legge di cui trattasi. Se, contrariamente alla norma generale in materia di fondi previdenziali, detto Fondo non viene alimentato mediante ritenute proporzionali ai salari corrisposti ai beneficiari, il far gravare il contributo sugli importatori di diamanti che saranno lavorati nel Belgio garantisce che tutti i diamanti importati vengano presi in considerazione, ai fini dei contributi, in ragione del loro valore reale, e gli oneri vengano suddivisi equamente tra distributore e industriale.
paragrafo 3
Il sistema s'impone anche in vista della struttura dell'industria belga dei diamanti, che ostacolerebbe l'applicazione di un sistema di quote calcolate in funzione dei salari. D'altro canto, l'opportunità di questa scelta rientra nel potere discrezionale del legislatore belga. L'attore nelle cause di merito sostiene che i contributi sono calcolati solo sulle merci destinate alla lavorazione nel Belgio, cosicché i prodotti rispediti e la merce in transito sono sempre esclusi dal calcolo.
paragrafo 4
Posto che gl'importatori di diamanti grezzi, i trasformatori di diamanti e gli operai del ramo costituiscono le successive maglie di un'unica catena economica, il principio della solidarietà, su cui si fonda la legislazione sociale, giustifica il contributo degli importatori per il miglioramento delle condizioni sociali degli operai occupati nell'industria dei diamanti.
paragrafo 5
Il Fondo previdenziale ricorda inoltre che, il 29 febbraio 1968, il presidente della Commissione delle Comunità europee aveva inviato una lettera al ministro belga degli affari esteri seguita, il 20 gennaio 1969, da un parere motivato ai sensi dell'articolo 169 del trattato, in cui si invitava il governo belga a sopprimere dalla legislazione in questione la contraddizione con l'articolo 7 del trattato, contraddizione risultante dal fatto che solo le importazioni di diamanti grezzi dai Paesi Bassi erano esenti dai contributi di cui sopra. La Commissione proponeva un'alternativa: o esentare dall'onere tutti i diamanti provenienti dagli Stati membri, oppure sopprimere l'esonero concesso ai soli Paesi Bassi.
paragrafo 6
Pur sottolineando che, data l'ubicazione dell'industria dei diamanti, pare molto improbabile che accordi di scambi siano stipulati tra le industrie belghe e quelle dei Paesi membri diversi dai Paesi Bassi, l'attore nelle cause di merito ritiene che il Belgio si conformerà a tale invito, estendendo la dispensa alle importazioni effettuate nell'ambito degli accordi di scambi tra l'industria belga dei diamanti e quella degli Stati membri. Dalla concezione su cui si fondano le dispense contemplate dalla legge di cui trattasi, si desume che i diamanti grezzi non sono presi in considerazione ai fini dell'onere di cui è causa solo perché vengono importati, giacché le dispense si fondano proprio sul fatto che le importazioni di diamanti cui esse vengono applicate non aumentano il volume delle operazioni di trasformazione. Anzitutto è tecnicamente impossibile tagliare un diamante grezzo di valore inferiore e 300 franchi il carato e, in secondo luogo, il diamante impor tato dai Paesi Bassi, nell'ambito dell'accordo sugli scambi stipulato tra le industrie dei diamanti belghe e olandesi sostituisce puramente e semplicemente i. diamanti belgi esportati nei Paesi Bassi nell'ambito dello stesso accordo, diamanti di cui si è già tenuto conto nel calcolare i contributi di cui trattasi. L'attore nelle cause di merito si richiama poi ai lavori preparatori del trattato CEE, onde corroborare la sua affermazione secondo cui il trattato non mira ad esentare da ogni imposta od onere le merci messe in libera pratica, ma solo ad assoggettarle tutte allo stesso trattamento, onde evitare che gli scambi siano perturbati da interventi protezionistici degli Stati membri.
paragrafo 7
Il trattato non richiede che tutti gli elementi che contribuiscono a influenzare il costo di produzione delle merci siano identici nei sei Stati membri: se le differenze sotto questo profilo sono tali da ostacolare il buon funzionamento del mercato comune, la Commissione ricorre ai procedimenti di cui agli articoli 100 e segg. del trattato. È quindi evidente che la legislazione relativa al Fondo previdenziale non fa alcuna discriminazione tra diamanti belgi e diamanti stranieri, poiché non protegge né avvantaggia il commercio e l'industria dei diamanti nel Belgio nei confronti della concorrenza straniera.
paragrafo 8
I contributi dovuti al fondo previdenziale non possono comunque venir definiti tasse e quindi non sono colpiti dal divieto degli articoli 9 e 12 del trattato che, a ragion veduta, parlano di «tassa d'effetto equivalente», anziché, come proposto in origine, di «qualsiasi provvedimento d'effetto equivalente». Per stabilire se si tratti di una tassa d'effetto equivalente, si deve appurare se la tassa in questione abbia effetto discriminatorio o protezionistico e quindi alteri il gioco della concorrenza tra Stati membri. Secondo l'attore nelle cause di merito, la giurisprudenza della Corte si presta a questa interpretazione. Dall'articolo 95 del trattato, in relazione agli articoli 9, 12 e 13, si desume inoltre che vi è effetto equivalente al dazio doganale solo quando le tasse sono superiori agli oneri che gravano direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali.
paragrafo 9
Le due convenute nelle cause di merito hanno presentato una memoria identica nella quale si espongono i fatti che hanno indotto ad adottare la legge litigiosa e la situazione di fatto che caratterizza nel Belgio l'importazione, la trasformazione e il commercio dei diamanti grezzi e dei diamanti industriali. Esse producono delle statistiche miranti a dimostrare, tra l'altro, la rilevanza economica di questo ramo d'attività e l'incidenza della tassa litigiosa sul mercato di Anversa. Secondo le statistiche elaborate per il 1968, le importazioni di diamanti grezzi hanno raggiunto la cifra di FB 11748000000 di cui 4138000000 sono stati riesportati allo stato di diamanti grezzi. Le importazioni di diamanti industriali raggiungono i 2951000000 di FB, mentre le esportazioni ammontano a 2950000000. La maggior parte di queste operazioni riguarda diamanti di costo superiore ai 300 franchi al carato e quindi soggetti alla tassa.
paragrafo 10
Per le importazioni di diamanti grezzi, nel 1968 la tassa di 1/3 % corrisponde a 39160000 FB; sui diamanti industriali l'incidenza della tassa è stimata in 8660000 FB. L'importo totale della tassa gravante sui vari tipi di diamanti esportati dal Belgio negli altri paesi della CEE raggiunge i 5400000 FB. Per quanto riguarda più specialmente i diamanti industriali, le convenute nelle cause di merito sostengono che questo ramo non ha alcun rapporto con le attività degli operai dell'industria dei diamanti, e questo fatto fa risaltare ancor più l'anomalia di una legge che ha l'effetto di riversare su tutti gli acquirenti di diamanti nel mercato comunitario l'onere delle provvidenze a favore degli operai belgi del settore. Se la tassa fosse mantenuta, il ramo commerciale in questione potrebbe spostarsi in un altro paese della Comunità, in particolare verso i Paesi Bassi.
paragrafo 11
Per quanto riguarda i punti di diritto deferiti dal Vrederechter di Anversa, le convenute nelle cause di merito producono il parere di due professori di diritto dell'università di Bruxelles.
paragrafo 12
Quanto agli articoli 9 e 12 del trattato CEE, gli autori del parere affermano che queste norme generali non vanno interpretate alla luce dell'articolo 37, il cui oggetto è molto specifico. Essi si oppongono alla tesi che una tassa applicata in ragione e al momento dell'importazione non possa avere effetto equivalente ad un dazio doganale se non nel caso che i prodotti importati siano in concorrenza con prodotti nazionali Essi sostengono che il trattato non ha inteso eliminare solo la protezione dell'industria nazionale, ma anche ogni ostacolo agli scambi. Tale finalità corrisponde ad uno degli scopi essenziali del mercato comune, cioè la costituzione di un regime che garantisca sul mercato una concorrenza non alterata. Non si può quindi ritenere che una tassa, connessa all'importazione, non abbia effetto equivalente ad un dazio doganale in quanto non è destinata a proteggere una produzione nazionale.
paragrafo 13
Quanto allo stabilire se un contributo possa venir considerato come una tassa d'effetto equivalente, anche se nominalmente non ha carattere fiscale e non è destinato alle casse dello Stato, il parere summenzionato si richiama alla sentenza della Corte nelle cause 52 e 55-65 (Repubblica federale di Germania contro Commissione), secondo la quale l'equivalenza tra tassa e dazio doganale va stabilita tenendo conto dei suoi effetti alla luce degli scopi del trattato, senza preoccuparsi dello scopo per il quale uno Stato ha istituito detta tassa, né delle sue caratteristiche.
paragrafo 14
Per definire la nozione di tributo interno, contemplata all'articolo 95 del trattato, si releva anzitutto che, in forza di un principio internazionalmente ammesso, gli Stati non fanno ricadere l'onere di tali tasse sui consumatori stranieri e l'esportatore ha diritto al rimborso delle tasse connesse ai precedenti passaggi del prodotto di cui trattasi. Dalla giurisprudenza della Corte si desume che un contributo obbligatorio non può venire assimilato ai tributi interni di cui all'articolo 95 qualora — come nel nostro caso — non sia destinato a collocare i prodotti importati in una situazione fiscale comparabile a quella delle altre categorie di prodotti, indipendentemente dalla loro origine; non sia riscossa in forza di una legge disciplinante l'imposta sull'entrata, ma costituisca una tassa specifica sui prodotti importati; e non venga restituita in caso di riesportazione dei prodotti sia allo stato greggio, sia previa trasformazione.
paragrafo 15
I consulenti summenzionati ritengono che limitazioni alla libertà d'azione degli Stati membri, in materia di riscossione di tasse d'effetto equivalente nei loro rapporti con gli Stati terzi, derivano dagli articoli 18-28 del trattato, relativi alla tariffa doganale comune, e ciò anche prescindendo dall'applicazione degli articoli 111 e segg., che disciplinano la politica commerciale comune.
paragrafo 16
Nella fattispecie, comunque, non pare che siano stati valicati tali limiti.
paragrafo 17
In un modo più generale, nel parere si afferma che è perfettamente possibile che una tassa, benché priva di effetti protezionistici, alteri le condizioni della concorrenza nel mercato comune, come avviene appunto nel caso della tassa in questione. Il procedimento di cui all'articolo 101, destinato ad eliminare le distorsioni della concorrenza, ha solo funzione sussidiaria, per l'ipotesi che non sia applicabile alcun'altra disposizione del trattato. Nella fattispecie, gli effetti summenzionati vanno eliminati applicando alla tassa litigiosa il divieto di cui all'articolo 12 del trattato.
paragrafo 18
D'altro canto, la tassa in questione ha pure effetto protezionistico per quanto riguarda gli acquirenti belgi, poiché impone a tutti gli acquirenti della Comunità un onere a vantaggio di alcuni datori di lavoro che hanno sede in un solo paese della Comunità.
paragrafo 19
Il parere si richiama infine alla giurisprudenza della Corte, la quale metterebbe n rilievo l'immediata applicabilità degliarticoli 12, 37 n. 2, e 95 1o comma. La Commissione delle Comunità europee osserva che la tassa in questione può venire classificata nell'ampio settore della parafiscalità. L'esperienza dimostra che, per valutare una simile tassa sotto il profilo del diritto comunitario, è insufficiente un esame globale; bisogna esaminare particolareggiatamente ogni tassa in relazione al suo carattere e tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti. È quindi necessario evitare in questo campo ogni conclusione generale che possa venire estesa ad altre tasse, in apparenza simili a quella che ha fatto sorgere la controversia di merito, ma per le quali, in fatto e in diritto, si debbono considerare altri aspetti.
paragrafo 20
Circa l'articolo 12, la Commissione osserva che, per determinare se una tassa vada considerata come una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, si devono valutare i suoi effetti alla luce degli scopi del trattato, specie per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, senza che sia necessario stabilire né la sua denominazione o la sua struttura, né quali siano gli scopi perseguiti dallo Stato che la riscuote, né la destinazione delle somme riscosse. Tuttavia l'effetto d'intralciare le importazioni non è sufficiente a far ritenere che una tassa o un'imposta sia vietata dagli articoli 9 e 12 del trattato. Circa l'articolo 95, la Commissione osserva che la giurisprudenza della Corte in materia di determinate imposte all'importazione, qualora il paese importatore non produca tali merci (cause 27-67 e 31-67), non riguarda direttamente gli articoli 9 e 12 né il divieto ch'essi sanciscono di riscuotere tasse d'effetto equivalente. Tale giurisprudenza ha attribuito grande importanza al fatto che i tributi di cui era questione in dette cause rientravano in una tassa generale, gravante indistintamente su tutti i prodotti interni ed importati. I principi cosi posti non si possono quindi applicare senza ulteriore esame a tributi come quello di cui trattasi, che ha carattere speciale e colpisce un prodotto determinato. Gli Stati membri hanno il potere di applicare oneri fiscali interni speciali, potere che non può essere scalfito dal trattato, il cui articolo 95, pur ponendo limiti all'esercizio di tale potere, cita espressamente i tributi interni «di qualsivoglia natura». Se non vi sono prodotti nazionali similari, la distinzione tra tassa speciale all'importazione e imposta interna non ha alcun significato rispetto agli scopi del trattato.
paragrafo 21
I tributi interni che colpiscono soltanto le importazioni, qualora non vi sia una produzione nazionale, non sono però sempre compatibili col trattato, come si desume dalla sentenza 31-67, che pone dei limiti alla libertà degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione dell'entità delle aliquote.
paragrafo 22
Quanto all'articolo 18 del trattato, la Commissione osserva che esso non si oppone all'applicazione, nei limiti stabiliti dal trattato, di tributi interni sulle importazioni di prodotti dagli altri Stati membri, poiché detti tributi non ostano all'instaurazione di una tariffa doganale comune.
paragrafo 23
La Commissione non ritiene possibile trarre alcuna indicazione dall'articolo 37, circa la nozione di tassa d'effetto equi valente.
paragrafo 24
Quanto al rapporto tra gli articoli 9 e 12, da un lato, e l'articolo 95, dall'altro, la Commissione osserva che i divieti enunciati dai due primi articoli non si possono ritenere d'indole più assoluta di quelli sanciti dall'articolo 95. Secondo quest'ultima norma, ove non vi siano prodotti nazionali, una tassa sul prodotto importato va considerata come tributo interno, lecito finché il suo ammontare rimane entro i limiti generali dei tributi dello Stato membro considerato.
paragrafo 25
Quanto alla posizione rispettiva degli importatori belgi e degli importatori degli altri Stati membri, la Commissione afferma che questi due gruppi si trovano nella stessa situazione per quanto riguarda il mercato belga, giacché l'obbligo di pagare la tassa litigiosa in caso di vendita sul mercato grava uniformemente su tutti. Vi è invece una differenza se un importa tore belga desidera rivendere la merce in un altro Stato membro, poiché non ha diritto alla restituzione della tassa versata all'importazione nel Belgio. Secondo la Commissione, per quanto riguarda però le esportazioni da uno Stato membro, il principio di parità di trattamento, nello spirito del trattato non è portato ad un punto tale che gli Stati membri debbano rimborsare determinati tributi.
paragrafo 26
A proposito della disparita di trattamento che la legge in questione implica a detrimento degli importatori belgi di diamanti, rispetto ai tagliatori di diamanti belgi e degli altri Stati membri, la Commissione rileva infine che, nel campo fiscale e previdenziale, la legislazione degli Stati membri registra ancora notevoli diversità e non si può quindi trarre dalle disparità di trattamento che ne conseguono alcuna conclusione circa l'interpretazione degli articoli 9 e 12. Il governo del Regno del Belgio osserva che, secondo il diritto belga, i dazi doganali rientrano nella nozione di tributo. I contributi previdenziali non possono venire confusi con questa nozione, anche se vengono stabiliti e riscossi secondo la prassi seguita per determinate imposte.
paragrafo 27
Risulta dai lavori preparatori del trattato CEE che gli articoli 12 e segg. non contemplano qualsiasi provvedimento adottato dallo Stato membro, i cui effetti reali siano equivalenti a quelli di un dazio doganale. Ricorrendo alla nozione di tassa d'effetto equivalente il legislatore comunitario ha voluto evitare che determinati Stati membri, ricorrendo ad un'interpretazione interna della nozione di dazi doganali, svisino gli scopi reali del trattato.
paragrafo 28
La nozione summenzionata comprende dunque solo le tasse che integrano i dazi doganali e che vengono applicate solo alle merci provenienti dall'estero, ad esclusione di quelle simili prodotte nel paese. Una tassa, anche se ha le caratteristiche di un tributo, non si può ritenere abbia effetto equivalente ad un dazio doganale, a meno che non ponga il prodotto importato in una situazione meno favorevole di quella riservata al prodotto nazionale corrispondente. Se non vi è un prodotto nazionale similare, non si può parlare di tendenza protezionistica e l'onere gravante i prodotti importati non può avere la conseguenza di falsare la concorrenza tra gli Stati membri.
paragrafo 29
Per quanto riguarda in particolare la tassa litigiosa, il governo belga afferma che il suo unico scopo è quello di finanziare un fondo destinato a procurare determinati vantaggi agli operai dell'industria dei diamanti, e l'onere è sopportato dagli importatori di diamanti grezzi giacché questi traggono un vantaggio indiretto dal lavoro di tali operai.
paragrafo 30
Il sistema si giustifica pure in considerazione delle difficoltà pratiche che sarebbero inerenti al calcolo dei contributi in base ai salari.
paragrafo 31
Il governo belga sottolinea infine che la Commissione delle Comunità europee ha escluso che il contributo costituisca una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale in quanto, nella lettera 29 febbraio 1968 indirizzata al governo belga, essa considera la possibilità di sopprimere l'esonero concesso a favore dei soli Paesi Bassi, ch'essa ritiene in contrasto con l'articolo 7 del trattato CEE, il che significa che in linea di massima nulla osta alla riscossione del contributo all'importazione di diamanti grezzi dai paesi membri.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 2
2/4 Ad eccezione della questione n. 5 c), dette questioni hanno essenzialmente lo scopo di far precisare la nozione di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, di cui agli articoli 9 e 12 del trattato CEE, e la portata del divieto che la colpisce. I richiami fatti agli articoli 18, 37 e 95, onde confrontarli e distinguerli dagli articoli 9 e 12, tendono allo stesso scopo. È quindi opportuno considerare dette questioni nel loro complesso.
paragrafo 3
5/6 Come dice l'articolo 9 del trattato CEE, la Comunità è fondata sopra un'unione doganale che implica il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali e di qualsiasi tassa d'effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti coi paesi terzi. L'articolo 12 vieta l'introduzione di nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o di tasse d'effetto equivalente.
paragrafo 4
7/8 La sede di questi articoli all'inizio della parte riservata ai fondamenti della Comunità — l'articolo 9 al primo posto nel titolo relativo alla libera circolazione delle merci, l'articolo 12 all'inizio della sezione riguardante l'abolizione dei dazi doganali — è sufficiente a porre in rilievo il ruolo fondamentale dei divieti di cui trattasi. La forza di queste proibizioni è tale che, onde evitare che siano eluse col favore della varietà delle pratiche doganali o fiscali, il trattato ha voluto prevenire qualsiasi possibile lacuna nella loro applicazione.
paragrafo 5
9/10 L'articolo 17 precisa infatti che i divieti di cui all'articolo 9 vanno applicati anche se i dazi doganali hanno carattere fiscale. L'articolo 95, il quale si trova nella parte del trattato relativa alla «politica della Comunità» e precisamente nel capitolo dedicato alle disposizioni fiscali, mira, mediante il divieto di applicare ai prodotti importati tributi interni superiori a quelli che colpiscono i prodotti nazionali, a colmare le brecce che, per la via fiscale, si potrebbero aprire nei divieti di cui sopra.
paragrafo 6
11/12 Nel vietare i dazi doganali, il trattato non distingue le varie merci a seconda che esse siano o meno in concorrenza coi prodotti del paese importatore. L'abolizione delle barriere doganali non mira quindi esclusivamente ad eliminare il loro carattere protezionistico: al contrario, il trattato ha inteso dare alla norma dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente portata ed effetto generali, onde garantire la libera circolazione delle merci.
paragrafo 7
13/14 Dal complesso di questo sistema e dal carattere generale e assoluto del divieto di applicare qualsiasi dazio doganale alle merci che circolano fra gli Stati membri, risulta che i dazi doganali sono vietati a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo in vista del quale sono stati istituiti, come pure circa la destinazione dei proventi che ne derivano. La giustificazione di detto divieto va ricercata nell'ostacolo che gli oneri pecuniari — sia pure minimi — applicati in ragione del passaggio delle frontiere costituiscono per la circolazione delle merci.
paragrafo 8
15/16 L'estensione del divieto, che colpisce i dazi doganali, alle tasse d'effetto equivalente serve a completare, rendendolo efficace, il divieto degli ostacoli per gli scambi che derivano dai dazi stessi. L'uso di queste due nozioni complementari mira quindi ad evitare, nel commercio fra Stati membri, l'imposizione di qualsiasi onere pecuniario basato sul fatto che delle merci circolanti all'interno della Comunità hanno varcato la frontiera di uno Stato.
paragrafo 9
17/18 Per stabilire se una tassa abbia un effetto equivalente a quello di un dazio doganale, si deve dunque considerare detto effetto alla luce degli scopi perseguiti dal trattato nelle parti, titoli e capitoli in cui sono collocati gli articoli 9 e 12, in ispecie con riguardo alla libera circolazione delle merci. Di conseguenza un onere pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisce le merci nazionali o estere in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale propriamente detto, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli articoli 9 e 12 del trattato, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato, non abbia alcun effetto discriminatorio o protezionistico e il prodotto colpito non sia in concorrenza con un prodotto nazionale.
paragrafo 11
20/21 A questo proposito dagli articoli 95 e seguenti si desume che la nozione di tassa d'effetto equivalente non comprende i tributi che colpiscono nello stesso modo, all'interno dello Stato, i prodotti nazionali similari o comparabili, o che quanto meno, in mancanza di prodotti del genere, rientrano nell'ambito di un tributo interno generale, ovvero hanno lo scopo di compensare, entro i limiti previsti dal trattato, tributi interni del genere. Se non si può escludere che, in determinate ipotesi, un determinato servizio effettivamente prestato possa dar luogo ad una controprestazione ad esso proporzionata, tale possibilità è circoscritta a casi singoli che non si prestino ad eludere gli articoli 9 e 12 del trattato.
paragrafo 12
22/23 Le disposizioni del trattato che contengono i divieti di cui sopra impongono agli Stati membri degli obblighi precisi e ben definiti che non abbisognano, per essere applicati, di alcun ulteriore intervento delle autorità comunitarie o nazionali. Dette disposizioni, quindi, attribuiscono direttamente ai singoli dei diritti.
paragrafo 13
24/25 Nel vietare qualsiasi nuovo onere pecuniario che sia applicato nel momento in cui le merci che circolano nella Comunità varcano le frontiere, il trattato non distingue affatto tra i cittadini dei vari Stati membri. Esso infatti vieta qualsiasi onere pecuniario all'importazione e all'esportazione fra Stati membri, indipendentemente dalla nazionalità degli operatori economici che sarebbero danneggiati da misure del genere. Nell'applicare dette disposizioni, non sarebbe quindi corretto distinguere a seconda che le misure di cui trattasi danneggiano determinati Stati membri e i loro cittadini, oppure tutti i cittadini della Comunità, ovvero solo i cittadini dello Stato che ha adottato le misure stesse.
paragrafo 14
26/27 La questione n. 5 c) tende a far stabilire se una nuova tassa che colpisca l'importazione da qualsiasi paese sia sempre vietata, in quanto incompatibile col trattato, per il fatto che osta all'instaurazione di una tariffa doganale comune.
paragrafo 15
28/29 In relazione agli scambi coi paesi terzi, il trattato non contiene disposizioni espresse, analoghe a quelle che vietano, negli scambi tra Stati membri, le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali. L'eventuale esistenza di oneri pecuniari diversi dai dazi doganali propriamente detti, riscossi da uno Stato membro all'atto dell'importazione nel suo territorio di merci provenienti direttamente da paesi terzi, prima dell'instaurazione della tariffa doganale comune, non era atta ad ostacolare l'allineamento delle tariffe doganali di ciascuno Stato membro sulle aliquote della tariffa doganale comune.
paragrafo 17
31/32 In tali casi, potrebbe sorgere la questione del se dal trattato si possano desumere dei limiti, per quanto riguarda la libertà degli Stati di adottare, o mantenere in vigore, delle misure che abbiano l'effetto di alterare il funzionamento della tariffa doganale comune. Detta questione potrebbe tuttavia porsi solo per il periodo posteriore all'instaurazione della tariffa doganale comune.
punto 1
Con sentenza 24 dicembre 1968, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 gennaio 1969, il Vrederechter del 2o Cantone di Anversa ha deferito, a norma dell'articolo 177 del trattato che istituisce la CEE, varie questioni relative all'interpretazione degli articoli 9, 12, 13, 18 e 95 del trattato CEE.
punto 19
Dal complesso delle disposizioni sopra menzionate e dai loro rapporti con le altre disposizioni del trattato, risulta che il divieto di nuovi dazi doganali o tasse d'effetto equivalente, connesso al principio della libera circolazione dei prodotti, costituisce una norma fondamentale che, salve restando le altre disposizioni del trattato, non patisce eccezioni.
punto 30
È vero che il conseguimento degli scopi perseguiti dall'applicazione uniforme, da parte di tutti gli Stati membri, della tariffa doganale comune nelle relazioni coi paesi terzi, potrebbe essere ostacolato dall'adozione unilaterale o dalla conservazione, da parte di uno Stato membro, delle misure di cui sopra, soprattutto nei casi in cui il principio della libera circolazione delle merci messe in libera pratica in uno Stato membro non fosse sufficiente a correggere gli effetti di tali misure nazionali.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
33/34 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo del Regno del Belgio, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Questo procedimento riveste, nei confronti delle parti in causa, il carattere di un incidente sollevato nel corso di una controversia pendente dinanzi al Vrederechter di Anversa, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali dell'attore e delle convenute nelle cause di merito, del governo del Regno del Belgio e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 9, 12, 13, 18, 37, 95 e 177, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, statuendo sulle questioni sottopostele dal Vrederechter di Anversa, 2o Cantone, con sentenza 24 dicembre 1968, afferma per diritto : 1. La nozione di tassa d'effetto equivalente, di cui agli articoli 9 e 12 del trattato CEE, comprende qualsiasi onere pecuniario, diverso da un dazio doganale propriamente detto, che colpisce, per il fatto di aver varcato la frontiera, le merci che circolano all'interno della Comunità, a meno che detto onere non sia ammesso da una precisa disposizione del trattato. 2. Salve restando le limitazioni che potrebbero essere imposte onde conseguire gli scopi della tariffa doganale comune, il trattato non considera incompatibili con l'allineamento progressivo delle tariffe doganali nazionali sulla tariffa esterna comune, gli oneri pecuniari diversi dai dazi doganali propriamente detti, applicati da uno Stato membro anteriormente all'instaurazione della tariffa stessa.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 1o luglio 1969. Lecourt Trabucchi Mertens de Wilmars Donner Strauß Monaco Pescatore Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 1o luglio 1969. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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