Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 dicembre 1972, causa 29/72
Epigrafe
Nel procedimento 29-72
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Presidente del Tribunale di Trento, nella causa dinanzi a questo pendente fra
SPA MARIMEX, con sede in Milano, via Litta 7,
e
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ITALIANA, in persona del ministro delle finanze in carica,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 22, n. 1, del regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio 27 giugno 1968 (GU n. L 148, pag. 24) e dell'art. 95 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner (relatore) e J. Mertens de Wilmars, giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: V. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
La SpA Marimex (attrice nella causa principale) importava dalla Germania attraverso il passo del Brennero, il 26 luglio 1971, una partita di 5267 kg di carni bovine refrigerate e, il 17 settembre 1971, 30 animali vivi della specie bovina. Sia le carni che gli animali venivano sottoposti, al posto di frontiera, a visita sanitaria effettuata da un veterinario ufficiale. Per tali visite, la SpA Marimex pagava presso gli uffici della dogana di Fortezza una tassa sanitaria pari a 10 lire per kg di carne (complessivamente 52670 lire) e a 1000 lire per ogni capo bovino (complessivamente 30000 lire).
paragrafo 3
Ritenendo che tali importi non fossero dovuti, in quanto «tasse d'effetto equivalente» a dazi doganali, vietate dall'art. 22, n. 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 805/68, la Marimex chiedeva al presidente del tribunale di Trento, con domanda presentata l'8 maggio 1972, d'ingiungere all'Amministrazione finanziaria italiana, in persona del ministro delle finanze pro tempore, la restituzione delle somme pagate.
paragrafo 4
Con ordinanza 17 maggio 1972 il presidente del tribunale di Trento ha sospeso il procedimento ingiuntivo ed ha ordinato la rimessione degli atti alla Corte di giustizia affinché questa si pronunci, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, sulla seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 5
«Se un onere pecuniario che venga applicato dallo Stato italiano per ragioni di controllo sanitario sui bovini vivi e sulle carni bovine macellate al momento del loro passaggio dalla frontiera debba considerarsi una tassa ad effetto equivalente ai dazi ai sensi dell'art. 22 paragrafo 1, del regolamento 805/1968/CEE: e ciò pur se sulla merce corrispondente prodotta all'interno dello Stato italiano venga applicato un onere pecuniario che sia a) percepito da enti diversi dallo Stato e b) quantificato secondo criteri di calcolo non comparabili con i criteri di quantificazione dell'onere pecuniario che grava sui bovini vivi e sulle carni bovine importate.»
paragrafo 6
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 26 maggio 1972. In forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la SpA Marimex, il governo della Repubblica italiana, il governo del regno dei Paesi Bassi e la Commissione delle Comunità europee. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
paragrafo 7
L' attrice nella causa principale, il governo della Repubblica italiana e la Commissione hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 4 ottobre 1972. La Marimex era rappresentata dagli avv. Ubertazzi e Capelli, del foro di Milano; il governo italiano dall'ambasciatore Maresca, in qualità di agente, assistito dal sostituto avvocato generale dello Stato Zagari; la Commissione dai suoi consiglieri giuridici sig.ra Dona-Viscardini e sig. Oldenkopf.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 novembre
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto
paragrafo 1
Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › 1. Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La Commissione osserva che, così com'è formulata, la questione si presta ad obiezioni, in quanto fa riferimento ad un onere pecuniario «applicato dallo Stato italiano»: posta in questi termini, essa sembra intesa ad ottenere che la Corte si pronunci direttamente sulla compatibilità della tassa italiana, che costituisce oggetto della causa principale, col diritto comunitario.
paragrafo 2
Ora, emerge dall'delart. 177 che la Corte può unicamente statuire sull'interpretazione del trattato e degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie, nonché sulla validità di questi ultimi. La Commissione propone perciò di eliminare i riferimenti al caso concreto nel testo della questione.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › 2. Sul problema del se i diritti riscossi per controlli veterinari siano tasse d'effetto equivalente a dazi doganali
paragrafo 1
La Marimex sottolinea anzitutto che allo Stato italiano è consentito di sottoporre a visita veterinaria i bovini vivi e le carni bovine macellate, all'atto della loro importazione nel territorio nazionale. Ciò risulta tanto dall'art. 36 del trattato CEE, quanto dalle direttive del Consiglio 26 giugno 1964, n. 64/432/CEE (GU 1964, pag. 1977) e n. 64/433/CEE (GU 1964, pag. 2012), relative a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche.
paragrafo 2
I limiti dell autorizzazione concessa agli Stati membri risultano dal fatto che l'art. 36 precisa: «per motivi … di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali».
paragrafo 3
Dopo aver fatto una rassegna della dottrina e della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di «tassa d'effetto equivalente» ai sensi degli artt. 12, 13 e 16 del trattato CEE, la Marimex giunge alla conclusione che il diritto percepito per la visita veterinaria di confine è illegittimo, in quanto costituisce una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, ai sensi dell'art. 22, n. 1, del regolamento n. 805/68. A sostegno di questa tesi essa deduce in particolare i seguenti argomenti:
paragrafo 4
a) il diritto in questione è stato istituito con atto sovrano dello Stato membro interessato;
b) esso viene percepito in occasione del transito del confine;
c) ha l'effetto di aumentare il prezzo dei prodotti sui quali viene percepito;
d) non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa nell'esclusivo ed effettivo interesse del singolo importatore;
e) poiché la visita veterinaria di confine è destinata a tutelare un interesse pubblico, e cioè l'integrità del patrimonio zootecnico nazionale e la salute delle persone, il diritto in questione non è percepito come corrispettivo di un determinato servizio, bensì nell'interesse dell'intera collettività;
f) la nozione di tassa d'effetto equivalente contemplata dall'art. 22, n. 1, del regolamento n. 805/68/CEE è identica a quella del trattato: il regolamento abolisce quindi anche il diritto riscosso per la visita veterinaria, con effetto dal 29 agosto 1968.
paragrafo 5
Il governo della Repubblica italiana sostiene che, viste le disposizioni del regolamento n. 805/68/CEE, è fuori dubbio la legittimità della visita veterinaria di confine.
paragrafo 6
Per quanto riguarda la legittimità del relativo diritto, il governo italiano osserva trattarsi del corrispettivo di un servizio effettivamente reso dall'amministrazione all'operatore economico, e quindi della contropartita della visita sanitaria.
paragrafo 7
Il presupposto degli oneri di cui è causa è dato dalla prestazione di un effettivo servizio sanitario, che non è solo rivolto a curare gli interessi generali della salute pubblica e della conservazione del patrimonio zootecnico, ma anche a soddisfare gl'interessi particolari del proprietario delle merci.
paragrafo 8
Inoltre, il diritto in questione è stato stabilito in misura corrispondente all'onere del servizio reso, in relazione al personale ed ai mezzi impiegati.
paragrafo 9
Quanto precede dimostra che il diritto non può essere considerato come una tassa d'effetto equivalente ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 22, n. 1, del regolamento n. 805/68/CEE.
paragrafo 10
Il governo dei Paesi Bassi condivide l'opinione del governo italiano sulla questione della legittimità del controllo sanitario al passaggio della frontiera. Quanto alla legittimità del diritto percepito, il governo olandese svolge le seguenti considerazioni.
paragrafo 11
Il diretto interesse dell'importatore all' esecuzione del controllo non può costituire l'unico criterio per stabilire se il diritto in questione vada considerato come il corrispettivo di un servizio reso dall' amministrazione statale. È necessario tener conto altresì dell'indiretto interesse dei consumatori alla visita veterinaria delle carni importate.
paragrafo 12
Il principio dell uguaglianza in campo economico impone che i consumatori contribuiscano agli oneri del controllo sanitario mediante il pagamento di un diritto sulle merci sottoposte a visita sanitaria.
paragrafo 13
Secondo il governo olandese, i principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza 16 giugno 1966 (cause riunite 52 e 55-65, Repubblica federale di Germania contro Commissione, Raccolta 1966, pag. 346) non si possono applicare analogicamente nel presente caso, in cui l'accertamento riguarda la qualità del prodotto stesso e può migliorare la posizione di questo sul mercato.
paragrafo 14
D'altra parte, la visita veterinaria in questione non va necessariamente considerata come un compito esclusivamente riservato all'amministrazione statale. Il controllo obiettivo della qualità della merce potrebbe essere effettuato da un esperto privato. Qualora la legge prescrivesse unicamente la produzione dei documenti comprovanti il fatto che le merci sono state sottoposte al controllo di un esperto designato all'atto dell'importazione, gl'importatori sarebbero ugualmente costretti a fare eseguire la visita sanitaria a proprie spese, senza che per questo si possa parlare di un «onere pecuniario imposto unilateralmente per il fatto che le merci attraversano la frontiera». La tassa deve soddisfare due condizioni:
paragrafo 15
a) essa dev'essere proporzionata al servizio reso (nella fattispecie alla quantità della carne sottoposta a controllo),
b) il suo importo deve restare limitato alle spese effettivamente connesse alla visita veterinaria.
paragrafo 16
In base ai suesposti argomenti, il governo olandese conclude che il diritto in questione non può considerarsi una «tassa d'effetto equivalente ai dazi doganali» ai sensi dell'art. 22, n. 1, del regolamento n. 805/68/CEE.
paragrafo 17
La Commissione delle Comunità europee aderisce alle conclusioni della Marimex e dei governi italiano e olandese sulla questione della liceità del controllo veterinario di cui trattasi. Quanto alla liceità della tassa, la Commissione sottolinea anzitutto che l'intimo nesso tra le misure di controllo sanitario e i relativi tributi non esclude la possibilità di un esame indipendente di questi ultimi.
paragrafo 18
Richiamando la definizione di «tasse d'effetto equivalente» data dalla Corte di giustizia nella sentenza 1o luglio 1969, causa 24-68, Commissione contro Repubblica italiana, Raccolta 1969, pag. 193 e segg. (cfr. anche la sentenza pronunciata alla stessa data nelle cause riunite 2 e 3-69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders c/ Brachfeld and Sons e altri, Raccolta 1969, pag. 211 e segg.), la Commissione sostiene che in linea di principio la nozione di tassa d'effetto equivalente può estendersi ad oneri del tipo suddetto, purché ricorra la condizione che essi colpiscano le merci importate a causa del transito della frontiera. Tuttavia detta nozione non si applica alle tasse che vengono percepite come corrispettivo di un servizio prestato dalle autorità amministrative. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la qualifica di una tassa come controprestazione di un servizio reso dall'amministrazione è subordinata ai seguenti criteri:
paragrafo 19
a) deve trattarsi di un servizio amministrativo dal quale deriva, per le merci su cui grava la tassa, un vantaggio concreto e verificabile;
b) l'onere dev'essere adeguato a tale vantaggio.
paragrafo 20
Ne consegue che l'importo della tassa non può dipendere dai costi che l'amministrazione deve sopportare per la prestazione del servizio, bensì dall'utile e dall'aumento di valore che ne deriva per le merci.
paragrafo 21
Pur ammettendo che le tasse di cui è causa si distinguono da quelle sulle quali la Corte si è pronunciata in passato, in quanto si ricollegano ad attività amministrative che richiedono l'impiego di personale specializzato e di attrezzature tecniche, la Commissione sottolinea che i controlli sanitari all'importazione non procurano alcun vantaggio concreto e verificabile alle merci colpite dalla tassa ed hanno luogo unicamente nell'interesse pubblico, traducendosi in un'accresciuta protezione della salute pubblica e della qualità del patrimonio zootecnico. Né a suo avviso si può sostenere, in base al fatto che i controlli sanitari garantiscono la qualità dei prodotti importati, ch'essi ne aumentino le possibilità di smercio: l'idoneità al consumo va considerata una qualità intrinseca e naturale dei prodotti, che in nessun caso può aumentarne il valore.
paragrafo 22
Infine — osserva la Commissione — a norma della direttiva n. 64/432/CEE, gli Stati membri esportatori sono tenuti a controllare rigorosamente che i bovini destinati alla macellazione rispondano alle prescritte condizioni di polizia veterinaria; gli stessi bovini, quando arrivano alla frontiera italiana, subiscono una nuova visita da parte delle autorità sanitarie italiane; inoltre, essi sono sottoposti ad un terzo esame immediatamente prima e dopo la macellazione. Se si considerano tutte queste visite, appare evidente che il controllo al confine non porta alcun vantaggio specifico alle merci importate.
paragrafo 23
La Commissione giunge alla conclusione negativa secondo cui gli oneri fiscali per i controlli sanitari alla frontiera non costituiscono il corrispettivo di servizi resi dall'amministrazione e non possono perciò sottrarsi al divieto d'imporre tasse d'effetto equivalente a dazi doganali. Tuttavia, l'affermazione secondo cui gli oneri summenzionati sono tasse d'effetto equivalente vale unicamente nel caso in cui essi colpiscano le merci importate (o esportate), qualora cioè gli oneri stessi non possano essere considerati come «imposizioni interne» ai sensi dell'art. 95 del trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › 3. Sul problema del se i diritti relativi alla visita sanitaria di confine debbano essere considerati «imposizioni interne», ai sensi dell'art. 95 del trattato
paragrafo 1
La Marimex tratta ampiamente i vari aspetti di fatto e di diritto rilevanti per la soluzione di questo problema. La sua argomentazione si può suddividere in due parti: a) incompatibilità delle tasse in questione con l'art. 95 del trattato CEE, a causa della loro natura giuridica; b) incompatibilità delle suddette tasse con l'articolo summenzionato, a causa delle differenze esistenti fra i diritti sanitari sulle importazioni intracomunitarie di carni bovine e quelli percepiti sulle merci nazionali similari.
paragrafo 2
A — La Marimex svolge i seguenti argomenti contro l'assimilazione dei diritti di cui è causa ai tributi interni contemplati dall'art. 95 del trattato CEE:
1) Sia il trattato CEE, il quale colloca l'art. 95 tra le «disposizioni fiscali», sia la Corte (sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 2 e 3/62, Commissione contro Granducato del Lussemburgo e Regno del Belgio, Raccolta 1962, pag. 793 e segg.) mostrano di ritenere che le imposizioni contemplate dall'art. 95 del trattato CEE sono oneri «fiscali». Il loro carattere fiscale è confermato altresì dall'art. 17 del trattato CEE. I diritti di cui è causa hanno invece carattere «extrafiscale», come risulta dallo stesso bilancio dello Stato italiano.
2) I tributi contemplati dall'art. 95 del trattato CEE sono imposizioni interne nel senso che presentano una correlazione con l'imposta interna gene rale nella quale esse rientrano o che esse intendono compensare; il passaggio del confine non esaurisce, come tale, la situazione generativa di tali imposte.
La tassa in questione non costituisce un tributo generale e unitario che colpisca sia le merci interne sia le merci che transitano dal confine. Né si può ritenere ch'essa sia destinata a compensare tributi interni: il diritto di visita veterinaria di confine fu introdotto per motivi del tutto diversi da quelli della perequazione degli oneri fiscali all'importazione con gli oneri fiscali gravanti sulle merci nazionali; il diritto di visita veterinaria di confine è riscosso anche all'atto dell'esportazione di animali vivi; l'origine e l'evoluzione del diritto di visita veterinaria di confine sono sempre state autonome rispetto a quelle del compenso per visita sanitaria effettuata all'interno; vanno inoltre distinte le fattispecie generative dei due tributi (la principale differenza, secondo la Marimex, deriva dal fatto che le carni e i bovini che vengono importati devono rispondere a presupposti più rigorosi di quelli previsti per i prodotti nazionali, data la rigida disciplina stabilita dalle direttive 64/432/CEE e 64/433/CEE per gli scambi intracomunitari).
3) Le imposizioni di cui all'art. 95 mirano a rendere comparabile la situazione fiscale delle merci importate con quella dei prodotti nazionali: condizione necessaria per ripartire il carico fiscale fra le due categorie di merci è l'esistenza di basi di calcolo omogenee. Una base del genere manca nella fattispecie: l'importo del diritto per visita di confine è calcolato secondo criteri in massima parte diversi da quelli usati per calcolare l'importo dei compensi per visita sanitaria effettuata all'interno.
B — La Marimex sostiene che, anche qualora potesse essere qualificato come tributo interno e non come tassa d'effetto equivalente, il diritto di visita sanitaria di confine istituirebbe una discriminazione a carico delle merci importate. I principali argomenti ch'essa deduce a sostegno di questa tesi sono i seguenti:
1) Le merci importate sono soggette al pagamento di due diritti di visita veterinaria, e cioè al diritto di visita veterinaria di confine e al compenso per la visita del veterinario comunale, previsto dai nn. 13 o 17 e 28 del decreto ministeriale 22 dicembre 1969 (GU 20 gennaio 1970 n. 16). Benché gli artt. 17 e 19 del decreto presidenziale 30 dicembre 1965, n. 1701 (supplemento ordinario alla GU n. 101 del 27 aprile 1966) sembrino vietare sia la visita veterinaria comunale sia il compenso per la visita stessa, in realtà i compensi vengono sempre percepiti.
2) Il diritto in questione è versato interamente allo Stato, mentre i compensi per la visita del veterinario comunale sono devoluti solo in parte ai comuni in cui vengono percepiti. La quota più importante spetta al veterinario comunale e non può quindi essere considerata come un tributo ai sensi dell'art. 95 del trattato.
3) Il raffronto fra le tasse che gravano le importazioni di bovini vivi o di carni bovine macellate e la somma dei tributi che gravano specificamente sul prodotto nazionale similare solleva delicati problemi a causa delle differenze nelle basi e nelle modalità del calcolo.
4) Qualora, nonostante le suddette difficoltà, si procedesse al raffronto dei rispettivi importi, si giungerebbe alla conclusione che le merci importate sono gravate in misura maggiore.
paragrafo 3
Secondo il governo italiano, la circostanza che gli oneri sui prodotti interni siano percepiti da enti diversi dallo Stato è affatto irrilevante in sede d'interpretazione della norma comunitaria. Poco importa che, in relazione alla particolare articolazione amministrativa di uno Stato, il provento del diritto sanitario venga percepito da organi comunali, ove la visita sanitaria avvenga all'interno del territorio nazionale, mentre per la visita effettuata alla .frontiera il relativo diritto viene percepito da organi statali. Quanto alla difficile comparabilità dei criteri di quantificazione degli oneri che gravano sulle varie categorie di prodotti, il governo italiano sostiene che la situazione è effettivamente complessa soltanto per gli animali vivi. I problemi particolari relativi a questi ultimi si ricollegano alle esigenze sanitarie inerenti al trasporto internazionale di animali vivi, nel quale il passaggio della frontiera dell'animale importato viene considerato un evento rilevante nell'ambito della tutela della salute pubblica.
paragrafo 4
Dato che la visita sanitaria al confine s'inquadra in un generale sistema di vigilanza sanitaria valido anche all'interno del paese, il governo italiano ritiene superfluo procedere ad un'analisi dettagliata delle somme percepite per la visita sanitaria di confine e, rispettivamente, degli analoghi oneri percepiti all'interno. Del resto, la difficoltà di un raffronto del genere non può oscurare il fatto che criteri analoghi vengono usati all'interno del paese per determinare gli oneri relativi ai servizi sanitari.
paragrafo 5
Il governo italiano conclude che la questione deferita alla Corte va risolta negativamente, almeno ogni volta che resti dimostrato che l'onere per la visita alla frontiera viene imposto dallo Stato membro nel quadro di un sistema normativo di tutela sanitaria a carattere nazionale che concerne sia gli animali importati che quelli interni, e nel quale l'onere pecuniario viene imposto in base a criteri sostanzialmente omogenei.
paragrafo 6
secondo la commissione, dalla sentenza della Corte nelle cause riunite 2 e 3-62 risulta che è necessaria una corrispondenza precisa fra le tasse riscosse sui prodotti importati ed i tributi gravanti sui corrispondenti prodotti interni, altrimenti sarebbe impossibile confrontare l'incidenza dell'imposta sulle due categorie di merci. Si ha corrispondenza ai sensi dell'art. 95 se alle tasse versate per merci importate corrisponde un'imposizione interna riscossa per le analoghe merci nazionali (sentenza della Corte 1o dicembre 1965, causa 45-64, Commissione contro Repubblica Italiana, Raccolta 1965, pag. 886 e segg.).
paragrafo 7
Per risolvere in modo soddisfacente il quesito formulato dal giudice nazionale, è necessario esaminare più a fondo le differenze che eventualmente sussistano tra i diritti percepiti, per ragioni di controllo sanitario, sui prodotti di cui trattasi al momento dell'importazione e le tasse riscosse per le stesse ragioni sui corrispondenti prodotti nazionali.
paragrafo 8
Per quanto riguarda le tasse riscosse dagli Stati membri sui prodotti importati di cui al regolamento n. 805/68, è sufficiente osservare ch'esse vengono percepite al confine e riguardano i prodotti importati in quanto tali, considerati a peso. Il controllo alla frontiera si limita, in pratica, a verificare la sussistenza dei certificati sanitari rilasciati nel paese di provenienza, nonché ad esaminare gli animali e le carni, in modo più o meno sommario.
paragrafo 9
Le tasse riscosse all' interno sui prodotti nazionali corrispondenti si differenziano sotto più aspetti da quelle sopra indicate:
paragrafo 10
a) esse non sempre vengono riscosse dallo Stato, ma possono essere percepite anche da enti territoriali subordinati;
b) non gravano necessariamente sulle merci, ma possono colpire le imprese che le producono;
c) anche se gravano sulle merci, esse non sempre sono percepite per controlli aventi ragioni o scopi analoghi a quelli dei controlli previsti per le merci importate.
paragrafo 11
A — Le differenze del tipo di quelle menzionate al punto a) sono irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 95 e quindi della distinzione tra «imposizioni interne» ai sensi di questo articolo e tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali. Lo Stato, ai sensi del trattato, va inteso nella sua accezione più ampia, ovverossia nella sua unità in quanto soggetto di diritto internazionale.
B — L'applicazione dell'art. 95 è invece esclusa, se alle tasse riscosse per controlli sanitari sulle merci importate fanno riscontro tasse che gravano non già sui corrispondenti prodotti interni, ma sugli esercizi o le imprese che trattano tali prodotti. In tal caso, è praticamente impossibile un confronto tra l'importo dell' onere gravante sulle merci importate e quello gravante sui prodotti interni similari.
La Commissione richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che, se le tasse riscosse all'interno del paese colpiscono gli esercizi e le imprese, si può pensare ch'esse gravino indirettamente sui prodotti importati sottoposti a lavorazione o trasformazione nel territorio nazionale.
C — In questo caso viene a mancare la corrispondenza richiesta dall'art. 95. A causa delle differenze nello scopo e nella causa delle due categorie di tasse, risulta in pratica impossibile il raffronto tra gli importi gravanti sui prodotti. Queste differenze sono altresì all'origine della prassi secondo cui i controlli effettuati all'interno sui prodotti nazionali si estendono ai prodotti importati, indipendentemente dal fatto che gli ultimi abbiano già subito una visita alla frontiera. Una prassi del genere si rende necessaria in relazione alle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi ed ai molteplici usi che se ne possono fare.
Da quanto precede risulta che, in generale, l'uguaglianza di trattamento per le due categorie di prodotti si verifica soltanto dopo l'importazione e la riscossione delle tasse a questa relative.
La Commissione conclude che le tasse riscosse al confine per controlli sanitari su merci alle quali si applica il regolamento n. 805/68/CEE non possono essere considerate imposizioni interne ai sensi dell'art. 95, a meno che anche all'interno vengano riscosse tasse per controlli sanitari identici, quanto alla loro causa e al loro scopo specifico, ai controlli effettuati alla frontiera, e purché queste tasse gravino esclusivamente sui prodotti nazionali e non anche sulle merci importate già tassate alla frontiera.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 17 maggio 1972, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 1972, il presidente del tribunale di Trento ha sottoposto a questa Corte una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 22, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 805/68/CEE, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU 1968, n. L 148). In conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del trattato, questo articolo vieta la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente negli scambi intracomunitari.
punto 2
La questione deferita alla Corte tende a stabilire se un onere pecuniario imposto, per ragioni di controllo sanitario, sui bovini vivi e sulle carni bovine al momento del loro passaggio dalla frontiera debba considerarsi una tassa d'effetto equivalente. Il presidente del tribunale precisa che sulle merci corrispondenti, prodotte all'interno dello Stato membro importatore, si applica un onere pecuniario percepito da enti diversi dallo Stato e determinato secondo criteri di calcolo non comparabili con quelli in base ai quali viene fissato l'onere pecuniario che grava sulle stesse merci importate.
SENTENZA › In diritto › Sulla portata della deroga di cui all'art. 36 del trattato
punto 3
Secondo il governo della Repubblica italiana, dal fatto che i controlli sanitari sono ammessi dall'art. 36 del trattato risulta altresì la conformità al trattato della riscossione degli oneri pecuniari relativi ai controlli stessi.
punto 4
L'art. 36 del trattato stabilisce che «le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione … giustificati da motivi … di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali». Questa norma, che deroga al principio fondamentale dell'abolizione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, va interpretata restrittivamente, e non può quindi essere intesa nel senso ch'essa autorizzi provvedimenti diversi da quelli contemplati dagli artt. 30 — 34.
punto 5
Di conseguenza l'art. 36, benché non osti all'istituzione di controlli sanitari, non può essere tuttavia interpretato nel senso che autorizzi implicitamente la riscossione di oneri gravanti sulle merci importate che vengono sottoposte ai suddetti controlli e destinati al finanziamento di questi. La riscossione di tali oneri non è infatti intrinsecamente legata all'esercizio del potere attribuito dall'art. 36, e può quindi costituire un ulteriore ostacolo per gli scambi intracomunitari. La questione non può essere perciò risolta alla luce dell'art. 36 del trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulla qualificazione degli oneri litigiosi alla luce dell'art. 22 del regolamento n. 805/68/CEE
punto 6
Il divieto di applicare, nei rapporti fra Stati membri, dazi doganali e tasse d'effetto equivalente si riferisce a qualsiasi onere riscosso in occasione o in ragione dell'importazione, il quale, colpendo specificatamente le merci importate, e non invece le merci nazionali similari, ne alteri il costo ed abbia quindi sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale.
punto 7
Tale divieto non ammette alcuna distinzione a seconda dello scopo perseguito mediante la riscossione degli oneri pecuniari di cui è sancita l'abolizione; esso comprende, perciò, anche gli oneri percepiti sulle merci importate per ragioni di controllo sanitario. Una diversa soluzione sarebbe possibile soltanto qualora gli oneri pecuniari di cui trattasi rientrassero in un sistema generale di tributi interni, applicati a tutte le merci — nazionali e importate — secondo gli stessi criteri.
punto 8
Di conseguenza, vanno considerati tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali gli oneri pecuniari riscossi, per ragioni di controllo sanitario, al momento del passaggio della frontiera, qualora tali oneri siano determinati secondo propri criteri di calcolo, non comparabili con i criteri di quantificazione dell'onere pecuniario gravante sulle analoghe merci nazionali.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 9
Le spese sostenute dal governo della Repubblica italiana, dal governo del Regno dei Paesi Bassi e della Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali del governo della Repubblica italiana, della Commissione delle Comunità europee e della ditta Marimex,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 36 e 177,
visto il regolamento del Consiglio n. 805/68, in ispecie l'art. 22,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione deferitale dal presidente del tribunale di Trento con ordinanza 17 maggio 1972, afferma per diritto:
Vanno considerati tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali gli oneri pecuniari riscossi, per ragioni di controllo sanitario, al momento del passaggio della frontiera, qualora tali oneri siano determinati secondo propri criteri, non comparabili con i criteri di determinazione dell'onere pecuniario gravante sulle analoghe merci nazionali.
Firme
Lecourt
Monaco
Pescatore
Donner
Mertens de Wilmars
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1972.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt