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Sez. 3, Sentenza n. 1066 del 17/02/1979 (Rv. 397268 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - VALORE VENALE DI UN BENE DANNEGGIATO - LIMITE MASSIMO DEL RISARCIMENTO - CONFIGURABILITA - LIMITE - REDDITO DEL BENE SUPERIORE AL VALORE DI SCAMBIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397268-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - VALORE VENALE DI UN BENE DANNEGGIATO - LIMITE MASSIMO DEL RISARCIMENTO - CONFIGURABILITA - LIMITE - REDDITO DEL BENE SUPERIORE AL VALORE DI SCAMBIO - RILEVANZA.*

Poiche il risarcimento del danno deve comprendere - a norma dell'art 1223 cod civ - cosi la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, deve escludersi che il valore venale di un bene danneggiato costituisca il limite massimo, incondizionatamente insuperabile, del risarcimento di qualsiasi danno possa essere inferto alla cosa stessa, dovendosi tener conto del reddito superiore al suo valore di scambio, che essa, per il suo particolare impiego, e suscettibile di procurare al proprietario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)