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Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 11/11/1997 (Rv. 509739 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno derivante dal mancato abbattimento di un fabbricato disposto con sentenza passato in giudicato - Valutazione - Criteri - Equitativi - Adozione - Legittimità - Inidoneità o insufficienza dei criteri indicati dall'avente diritto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509739-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di risarcimento danni, la statuizione di condanna alla demolizione di un immobile pronunciata, con efficacia di giudicato, nei confronti del proprietario frontista consente, "ex se", la corretta individuazione dell'oggetto del danno, che si caratterizza in termini di certezza, attualità, permanenza, valutabilità economica per equivalente (secondo il criterio soggettivo "dell'id quod interest"), risultando l'interesse del danneggiato compiutamente specificato sia dalla regiudicata, sia dalle pregresse vicende da cui tale giudicato ebbe a derivare. Poiché la peculiare natura del pregiudizio "de quo" (mancata demolizione di un edificio per l'impossibilità di porre in concreta esecuzione il relativo giudicato alla stregua di fatti sopravvenuti e relativi a terzi estranei) rende impervia la prova del suo preciso ammontare economico (anche sotto il profilo della perdita di chance e dell'amenità dei luoghi), è legittimo il ricorso, da parte del giudice di merito, ad una autonoma valutazione equitativa, ancorata a parametri fondati "sull'id quod interest", qualora quelli indicati dalla parte danneggiata risultino inidonei ed errati, mentre deve ritenersi contraria a diritto una decisione di "non liquet", da parte di quel giudice, fondata sulla asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall'attore, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta illecita causativa di danno ingiusto e di conseguente richiesta risarcitoria relativa ad una "certa res lesiva".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)