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Sez. L, Sentenza n. 2227 del 04/03/1991 (Rv. 471129 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione | Proposizione di appello in via principale - Successiva proposizione di appello incidentale ad opera della stessa parte - Preclusione - Esclusione - Condizioni - Impugnazioni di capi diversi della sentenza, nei due gravami - Acquiescenza alle parti della sentenza censurate solo successivamente con l'appello incidentale - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471129-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione

La proposizione dell'appello incidentale di una parte non è preclusa dalla precedente proposizione, ad opera della stessa parte, di appello in via principale, sempreché tale precedente gravame non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile, restando altresì escluso, ove i due gravami concernano capi diversi, che l'impugnazione parziale attuata con il primo appello implichi acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate con tale gravame e censurate invece con quello successivamente proposto in via incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)