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Sez. 2, Sentenza n. 2250 del 13/03/1997 (Rv. 503002 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Appello non iscritto a ruolo - Decorrenza dalla sua notificazione del termine breve di impugnazione per la controparte - Esclusione - Successivo appello principale della controparte - Rispetto del termine lungo - Sufficienza - Condizioni - Mancata riunione all'appello non iscritto a ruolo - Decadenza dell'impugnazione - Esclusione - Appello incidentale dell'originario appellante - Ammissibilità ex art. 358 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1997-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503002-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE

La notificazione di un atto di impugnazione, e specificamente dell'atto di appello, non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perché l'art. 326, primo comma, cod. proc. civ. ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., e d'altronde l'atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento. Ne consegue che, nel caso in cui l'appello proposto per primo non sia iscritto a ruolo, deve considerarsi tempestivo il successivo appello proposto dalla controparte nella forma di un appello principale prima del decorso del termine lungo d'impugnazione (in mancanza di notificazione della sentenza) e regolarmente iscritto a ruolo, senza che neanche possa a ragione eccepirsi la decadenza di tale appello per la sua qualificabilità quale appello incidentale e per la sua mancata riunione all'appello proposto per primo, poiché, in realtà, nella indicata situazione processuale, è proprio l'appello portato alla cognizione del giudice a poter assumere la qualifica di appello principale. E da questa circostanza deriva l'ammissibilità dell'appello incidentale in quest'ultima sede processuale proposto dalla parte che non aveva iscritto a ruolo il suo appello principale, senza che possa ritenersi consumato il suo potere di impugnazione, in difetto, ai sensi dell'art. 358 cod. proc. civ., della previa dichiarazione di improcedibilità del primo appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)