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Sez. 2, Sentenza n. 5710 del 27/06/1987 (Rv. 454139 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - RIFIUTO DI RICEVERE LA PRESTAZIONE - MANCANZA DI LEGITTIMO RIFIUTO - ESCLUSIONE DELL'INADEMPIMENTO - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454139-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - RIFIUTO DI RICEVERE LA PRESTAZIONE - MANCANZA DI LEGITTIMO RIFIUTO - ESCLUSIONE DELL'INADEMPIMENTO - IDONEITÀ.*

Mentre l'offerta formale della prestazione, prevista dagli artt. 1206 e seguenti del codice civile, costituisce la prima fase di un procedimento che conduce alla mora del creditore e alla liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio, l'offerta irrituale o non formale, contemplata dall'art. 1220 cod. civ., allorquando manchi un legittimo motivo di rifiuto a riceversi la prestazione, non produce gli stessi effetti, ma è tuttavia idonea ad escludere l'inadempimento del debitore. (Conf 1551/82, mass n 419371; (Conf 1341/81, mass n 411962; (Conf 2164/76, mass n 380962).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)