Sez. 2, Sentenza n. 1341 del 10/03/1981 (Rv. 411962 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE - OFFERTA FORMALE - EFFETTI - LIBERAZIONE DEL DEBITORE - OFFERTA NON FORMALE - EFFETTI - INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE - OFFERTA FORMALE - EFFETTI - LIBERAZIONE DEL DEBITORE - OFFERTA NON FORMALE - EFFETTI - INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
Mentre l'offerta formale prevista dall'art 1206 cod civ costituisce la prima fase di un procedimento che conduce alla mora del creditore e alla liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio, l'offerta irrituale (o non formale) contemplata dall'art 1220 cod civ, quando corrisponda al dovuto e manchi un legittimo motivo di rifiuto, puo essere ritenuta idonea ad escludere l'inadempimento del debitore. (Conf 2164/76, mass n 380962).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)