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Sez. L, Sentenza n. 4655 del 28/10/1977 (Rv. 388255 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - IMPUGNAZIONI PROPOSTE DOPO IL 13 DICEMBRE 1973 - NORME APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1977-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388255-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - IMPUGNAZIONI PROPOSTE DOPO IL 13 DICEMBRE 1973 - NORME APPLICABILI.*

La norma di cui al secondo comma dell'art 20 della legge n 533 del 1973 - per la quale i giudizi pendenti, in ogni grado, alla data di entrata in vigore della legge medesima (13 dicembre 1973) sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di Competenza anteriormente vigenti - va intesa nel senso che la 'pendenzà deve essere riferita a ciascun grado del giudizio singolarmente considerato e che, quindi, per 'giudizio pendentè alla data suddetta deve intendersi il procedimento relativo a ciascuna fase della controversia, e non gia l'insieme dei procedimenti in cui la controversia puo articolarsi nei vari gradi. Da cio consegue che la norma suddetta si applica ai soli giudizi di gravame gia pendenti al 13 dicembre 1973 e non anche alle impugnazioni proposte successivamente, rispetto alle quali la Competenza e, invece, regolata dalle nuove Disposizioni. Pertanto, nel caso di un giudizio instaurato dinanzi al pretore prima dell'entrata in vigore della legge n 533 la Competenza a decidere l'appello proposto dopo la detta data spetta al tribunale e non alla Corte d'appello. (Conf 2630/75, mass n 376589; (Conf 2035/75, mass n 375751).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)