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Sez. L, Sentenza n. 2035 del 22/05/1975 (Rv. 375751 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - AMBITO DI APPLICABILITA - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO INSTAURATO DINANZI AL PRETORE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - APPELLO - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - GIUDICE COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1975-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375751-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - AMBITO DI APPLICABILITA - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO INSTAURATO DINANZI AL PRETORE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - APPELLO - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - GIUDICE COMPETENTE.*

La norma di cui al secondo comma dell'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533, (contenente la disciplina processuale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza sociale) - per la quale i giudizi pendenti 'in ogni gradò alla data di entrata in vigore della legge medesima (13 dicembre 1973) sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di Competenza anteriormente vigenti - va intesa nel senso che il fatto della pendenza, che importa l'applicazione delle norme previgenti sulla Competenza, deve essere riferita a ciascun grado del giudizio singolarmente considerato che, quindi, per 'giudizio pendentè alla data suddetta deve intendersi il procedimento relativo a ciascuna fase della controversia e non gia l'insieme dei procedimenti in cui la stessa controversia puo articolarsi, nei vari gradi, sino alla sua definitiva risoluzione. Da tanto consegue che la norma suddetta si applica ai soli giudizi di gravame gia pendenti al 13 dicembre 1973 e non anche alle impugnazioni proposte successivamente, rispetto alle quali la Competenza e, invece, regolata dalle nuove Disposizioni. Pertanto, nel caso di un giudizio istaurato dinanzi al pretore prima della entrata in vigore della cennata legge n 533 del 1970, la Competenza a decidere sull'impugnazione proposta, dopo questa stessa data, contro la sentenza di primo grado, spetta al tribunale e non alla Corte di appello, cui, il quarto comma dell'art 20 riserva la decisione dei soli gravami proponibili contro la sentenza emessa in primo grado dal giudice istruttore del tribunale, quale giudice monocratico, secondo la previsione del terzo comma, ovvero dallo stesso tribunale nella sua composizione ordinaria. (V 3084/74, mass n 371550).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)