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Sez. 3, Ordinanza n. 1194 del 31/03/1978 Cc. (dep. 10/05/1978) Rv. 139232 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CONTRAVVENZIONI - VALORI DICHIARATI - NON CORRISPONDENZA A QUELLI ACCERTATI - CLAUSOLA DI SUSSIDIARIETA DELL'IPOTESI CONTRAVVENZIONALE - RIFERIMENTO ALLA ATTIVITA FRAUDOLENTA.*
Stato
decisa il 1978-03-31
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139232-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CONTRAVVENZIONI - VALORI DICHIARATI - NON CORRISPONDENZA A QUELLI ACCERTATI - CLAUSOLA DI SUSSIDIARIETA DELL'IPOTESI CONTRAVVENZIONALE - RIFERIMENTO ALLA ATTIVITA FRAUDOLENTA.*

La clausola di sussidiarieta ("qualora il fatto non costituisca piu grave reato") contemplata per l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art 303 DPR 23 gennaio 1973, n 43, richiama l'esigenza, avvertita dal legislatore doganale, di una piu grave Rilevanza sul piano delle conseguenze penali, della discordanza tra i valori dichiarati e quelli reali delle merci importate, allorche essa sia effetto di dolo e miri, con mezzi fraudolenti, a sottrarre in tutto o in parte la merce al tributo per essa stabilito. Tale esigenza e espressa dalla norma di cui all'art 292 tu cit che incrimina qualunque attivita dolosa dalla quale derivi la sottrazione di merci al pagamento di diritti di confine dovuti e da quella di cui all'art 293 che equipara il tentativo alla consumazione del delitto.*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 293 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)