Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 12 luglio 2007, causa C-507/04
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quarta Sezione)
12 luglio 2007
Nella causa C-507/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art 226 CE, proposto in data 8 dicembre 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e B. Schima, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Lang, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'I 1 gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con il proprio ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di voler dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 2, dell'art. 5, dell'art. 6, n. 1, dell'art. 7, nn. 1 e 4, dell'art. 8, dell'art. 9, nn. 1 e 2, nonché dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
Sentenza › Contesto normativo › La normativa comunitaria
punto 2
La direttiva riguarda, ai termini dell'art. 1, n. 1, della medesima, la conservazione di tutte le specie viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato CEE. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Il n. 2 del medesimo articolo precisa che la direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi ed ai relativi habitat.
punto 3
L'art. 5 della direttiva così dispone:
«Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi modo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».
punto 4
L'art. 6, n. 1, della direttiva proibisce il commercio delle specie di uccelli protette nei termini seguenti:
«1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili».
punto 5
L'allegato III, parti 1 e 2, contiene un elenco delle specie che, ai termini dell'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva stessa, esulano, in presenza di talune condizioni, dal divieto di vendita.
punto 6
L'art. 7 della direttiva disciplina la caccia delle specie di uccelli protette. Il primo periodo del n. 1 di tale articolo così recita:
«In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale».
punto 7
L'art. 7, n. 4, della direttiva così dispone:
«Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia».
punto 8
Ai termini del successivo art. 8:
«1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).
2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicate nell'allegato IV, lettera b)».
punto 9
Ai termini dell'art 9, n. 1, della direttiva:
«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
a)
nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
nell'interesse della sicurezza aerea,
per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità».
punto 10
Ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva, le deroghe devono indicare:
«— le specie che formano oggetto delle medesime,
— i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
— le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
— l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
— i controlli che saranno effettuati».
punto 11
L'art. 11 della direttiva impone agli Stati membri di vigilare affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo dei detti Stati non pregiudichi la flora e la fauna locali.
Sentenza › Contesto normativo › Le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Länder austriaci di cui si contesta la conformità con le disposizioni della direttiva › Il Land della Bassa Austria
punto 12
Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art 17, comma 5, l'art 18, nonché gli artt. 20, comma 4, e 21 della legge della Bassa Austria sulla protezione della natura [Niederösterreichisches Naturschutzgesetz 2000, LGBL (Niederösterreich) 87/00; in prosieguo: il «Nö NSchG»], l'art. 95 della legge della Bassa Austria relativa alla caccia [Niederösterreichisches Jagdgesetz 1974, LGBL (Niederösterreich) 76/74; in prosieguo: il «Nö JagdG»] e l'art. 22 del regolamento della Bassa Austria sulla caccia [Niederösterreichische Jagdverordnung, LGBl. (Niederösterreich) 28/77; in prosieguo: la «Nö JagdVO»].
punto 13
L'art 17 del Nö NSchG così recita:
«(...)
5. L'impianto e lo sviluppo di vegetali non autoctoni ed inadatti ai luoghi di cui trattasi nonché l'introduzione e lo sviluppo, nell'ambiente naturale, di animali non autoctoni sono assoggettati ad autorizzazione da parte del governo. L'autorizzazione è negata quando le popolazioni autoctone adattate, le caratteristiche naturali (genetiche) delle specie animali e vegetali autoctoni o la bellezza e le caratteristiche del paesaggio risultino durevolmente pregiudicate».
punto 14
L'art 18 del Nö NSchG così dispone:
«1. Le norme in materia di protezione delle specie sono dirette alla protezione ed al mantenimento delle specie della fauna e della flora selvatiche nella loro diversità naturale e storica. La protezione delle specie comprende:
1) la protezione degli animali, delle piante e delle loro biocenosi contro i pericoli dovuti all'uomo, in particolare ai suoi interventi,
2) la protezione, il mantenimento, lo sviluppo ed il ripristino degli habitat delle specie della fauna e della flora selvatiche nonché la salvaguardia delle rispettive condizioni di vita e
3) l'introduzione, in biotopi adeguati all'interno delle rispettive aree di diffusione naturale, di animali e di piante di specie selvagge allontanate.
2. Il governo del Land dichiara, mediante regolamento, specie protette, interamente o — laddove sia sufficiente ai fini della conservazione della specie — parzialmente o temporaneamente, le piante selvatiche o gli animali selvatici che non possono essere cacciati, di cui risulti necessario proteggere o mantenere la popolazione
1) in considerazione del loro carattere raro o della minaccia gravante sulla rispettiva popolazione,
2) per ragioni scientifiche o attinenti alla civilizzazione del paese,
3) in considerazione della loro utilità o della loro importanza per l'ecosistema, o
4) al fine di conservare la diversità o la specificità della natura e dei paesaggi. Il regolamento può indicare le specie animali o vegetali la cui popolazione sul territorio del Land sia minacciata di estinzione.
3. Le specie non naturalmente presenti sul territorio del Land possono essere assimilate, mediante regolamento, a specie particolarmente protette naturalmente presenti sul territorio medesimo laddove ciò risulti necessario al fine di proteggerne la popolazione, al fine di limitare o escludere, sul territorio di applicazione della presente legge, le cause all'origine del regresso della popolazione di tali specie che minaccino l'esistenza delle medesime e laddove tali specie:
1) siano soggette a particolare protezione in un altro Land dell'Austria o nel loro paese d'origine,
2) siano indicate e individuate come tali in una convenzione internazionale cui la Repubblica d'Austria abbia aderito, ovvero
3) risultino minacciate di estinzione, in base ad informazioni comprovate, senza godere di protezione nel loro paese di origine.
4. Per quanto riguarda le specie particolarmente protette ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, è fatto divieto:
(...)
2) di dare la caccia, molestare intenzionalmente, catturare, mantenere in cattività, ferire o uccidere animali, acquistarli, detenerli, cederli, trasportarli o offrirli in vendita, sia vivi sia morti;
3) di danneggiare, distruggere o rimuovere uova, larve, crisalidi o nidi di tali animali o i loro luoghi di nidificazione, di riproduzione, di ricovero o di rifugio, nonché
4) di perturbare i biotopi, i siti di riproduzione e di habitat delle specie minacciate di estinzione ed indicate nel regolamento, in particolare effettuando fotografie o filmati.
5. In assenza di altra soluzione soddisfacente, è consentito, nel periodo intercorrente dal mese di ottobre sino alla fine del mese di febbraio, rimuovere, danneggiare o distruggere siti di riproduzione o di nidificazione di animali specialmente protetti laddove non contengano piccoli e si trovino all'interno di edifici.
6. Il regolamento potrà eventualmente definire le misure di protezione dell'habitat nonché di conservazione e di accrescimento della popolazione delle specie particolarmente protette nonché vietare o limitare le azioni idonee a causare un ulteriore regresso delle rispettive popolazioni.
(...)».
punto 15
L'art. 20 del Nö NSchG così recita:
«(...)
4) Il governo del Land può decidere la concessione di deroghe all'art. 18, in particolare per scopi scientifici o pedagogici, quando non vi sia ragione di temere che ne derivi un pericolo per la flora e la fauna selvatiche protette (...). L'autorizzazione deve quanto meno indicare:
1. le specie che formano oggetto della deroga;
2. i mezzi, i sistemi e i metodi di cattura o di uccisione, e
3. i controlli da effettuare».
punto 16
L'art. 21 del No NSchG così dispone:
«1. Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente legge o dai regolamenti e dalle decisioni amministrative adottate ai fini della sua applicazione, le misure collegate all'uso commerciale di terreni non sono, in linea di principio, colpite (...). Tale disposizione derogatoria non trova applicazione qualora piante e animali protetti o habitat protetti vengano intenzionalmente compromessi, o quando piante e animali minacciati di estinzione (...) siano colpiti da talune misure.
2. Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente legge o dai regolamenti e dalle decisioni amministrative adottate in sua applicazione, le misure collegate all'uso agricolo o forestale moderno e durevole dei terreni, nell'ambito di un'azienda agricola o forestale, non sono, in linea di principio, colpite (...). Tale disposizione derogatoria non trova applicazione qualora piante e animali protetti o habitat protetti vengano intenzionalmente danneggiati, o piante e animali minacciati di estinzione (...) siano colpiti da talune misure.
3. L'utilizzo agricolo o forestale è considerato moderno e durevole quando, in un'azienda agricola o forestale, le attività servano a produrre o a ottenere prodotti vegetali o animali e siano organizzate secondo procedimenti in uso in una determinata regione e ad un dato momento o in virtù di esperienze trasmesse, e quando il detto utilizzo, adattato alle condizioni naturali, garantisca in modo duraturo risultati in un sistema in buono stato di funzionamento, senza esaurire i fattori della produzione e gravare indebitamente sulla natura e sui paesaggi».
punto 17
L'art. 95 del Nö JagdG prevede quanto segue:
«1. Sono vietati tutti i metodi di caccia non selettivi; in particolare è vietato:
(...)
3) cacciare di notte (...); costituisce deroga a tale divieto la caccia (...) al tetraone e al fagiano di monte, alle oche selvatiche, alle anatre selvatiche e alle beccacce;
4) utilizzare, per catturare o per uccidere la selvaggina, dispositivi per illuminare gli obiettivi,
(...)
8) utilizzare, come esche vive, uccelli accecati o mutilati nonché esche anestetizzanti; utilizzare registratori a nastro, dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o stordire; utilizzare specchi o altri mezzi atti all'abbagliamento, esplosivi o reti non selettive; avvelenare con gas o affumicare;
9) cacciare la selvaggina di piuma mediante paniuzze, lacci, ami, reti o trappole;
10) cacciare da aeromobili, autoveicoli in movimento o battelli a motore di velocità superiore a 5 chilometri l'ora.
(...)».
punto 18
L'art. 22 della No JagdVO così recita:
«1) Le seguenti specie di selvaggina possono essere, in linea di principio, cacciate, catturate o uccise solamente nei periodi qui di seguito indicati:
(...)
15. tetraone, dal 1o al 31 maggio degli anni pari;
16. fagiano di monte, dal 1o al 31 maggio degli anni dispari;
(...)
18. tetraone mezzano, dal 1o gennaio al 31 dicembre;
(...)
22. beccaccia, dal 1o settembre al 31 dicembre e dal 1° marzo al 15 aprile;
(...)».
Sentenza › Contesto normativo › Le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Länder austriaci di cui si contesta la conformità con le disposizioni della direttiva › Il Land del Burgenland
punto 19
Si tratta delle disposizioni seguenti: gli artt. 16,16 a e 16 b della legge del Burgenland relativa alla protezione della natura ed alla conservazione del paesaggio [Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz, LGBl. (Burgenland) 27/1991; in prosieguo: il «Bgld NSchLPflG»], gli artt. 88 a, commi 1 e 2, e 88 b della legge del Burgenland in materia di caccia [Burgenländisches Jagdgesetz 1988, LGBl. (Burgenland) 11/1989; in prosieguo: il «Bgld JagdG»], l'art. 76, comma 1, del regolamento del Burgenland relativo alla caccia [Burgenländische Jagdverordnung, LGBl. (Burgenland) 24/1989; in prosieguo: la «Bgld JagdVO»], nonché gli artt 2 e 6 del regolamento del Burgenland in materia di protezione delle specie [Burgenlandische Artenschutzverordnung 2001, LGBL (Burgenland) 36/2001; in prosieguo: la «Bgld Artenschutz VO»].
punto 20
L'art. 16 del Bgld NSchLPflG così recita:
«1. Sempre che non siano considerati selvaggina o assoggettati al diritto della pesca, sono protetti
a) gli animali selvatici (...) nonché quelli indicati nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, negli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE, negli allegati II e III della convenzione di Berna nonché le specie elencate negli allegati I e II della convenzione di Bonn;
b) fatto salvo quanto disposto al punto a), tutte le altre specie di uccelli selvatici sono protette, eccezion fatta per lo storno (Sturnus vulgaris), conformemente all'art. 88 a [del Bgld JagdG], (...)
2. Per quanto attiene alle specie della fauna protette o minacciate, il governo del Land stabilisce mediante regolamento:
a) deroghe (...);
b) strumenti e metodi di cattura vietati al fine di proteggere la popolazione delle specie;
c) provvedimenti da adottare al fine di favorire la riproduzione delle specie protette; (...)
d) le specie con riguardo alle quali, a fini di protezione, sono vietati la rimozione, il deterioramento o la distruzione di nidi e di siti di nidificazione, di siti di parata nuziale, di riproduzione, di riposo e di svernamento (alberi che ospitino nidi, alberi cavi, rocce e pareti rocciose di nidificazione, canneti, tane e siti analoghi);
(...)
4. È vietato cacciare, molestare, catturare, trasportare, mantenere in cattività, ferire, uccidere, detenere, rimuovere o arrecare lesione ad animali protetti, in qualsiasi fase del loro sviluppo. È vietato offrire in vendita, acquistare o trasferire tali animali o parti dei medesimi, indipendentemente dal loro stato, dalla loro età o dalla fase del loro sviluppo. È parimenti vietato annunciare pubblicamente di essere disposti a vendere o ad acquistare tali animali.
5. Chiunque possieda o sia proprietario di animali appartenenti a specie protette (ivi comprese parti di tali animali ed indipendentemente dalla fase di sviluppo degli animali medesimi) deve fornire, su domanda dell'amministrazione, la prova della loro provenienza. Animali protetti scoperti morti ovvero in uno stato che richieda l'effettuazione di cure sono di proprietà del Land e devono essere consegnati senza indugio all'amministrazione o ad un istituto scientifico dalla medesima indicato.
(...)».
punto 21
L'art 16 a del Bgld NSchLPflG così dispone:
«1. Il governo del Land garantisce ovvero ristabilisce una diversità ed una superficie sufficienti degli habitat delle specie indicate dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (...). Ciò implica, in primo luogo, l'attuazione dei seguenti provvedimenti:
a) la creazione di zone protette (...) o la conclusione di convenzioni nonché la concessione di aiuti (...);
b) il mantenimento e la sistemazione finalizzata alla protezione degli habitat all'interno e all'esterno di zone di protezione speciale;
c) il ripristino degli habitat distrutti;
d) la creazione di habitat;
e) il mantenimento, il ripristino e il miglioramento dei processi ecologici che condizionano lo sviluppo naturale degli habitat.
2. Il governo del Land sorveglia e documenta lo stato di conservazione delle specie indicate dalle direttive (...)
3. Il governo del Land pone in essere, mediante regolamento, misure di ricerca, di controllo o di conservazione affinché le catture o le uccisioni involontarie non incidano negativamente sulle specie protette.
(...)».
punto 22
L'art. 16 b del Bgld NSchLPflG prevede quanto segue:
«In considerazione delle rispettive esigenze di protezione, il governo del Land adotta misure speciali di protezione nei confronti delle specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornino regolarmente, con riguardo alle rispettive aree di riproduzione, di muta e di svernamento, alle zone di riposo nelle rispettive aree di migrazione nonché al rispettivo ambiente diretto. A tal fine, particolare importanza viene attribuita alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone di importanza internazionale».
punto 23
Ai termini dell'art. 88 a del Bgld JagdG:
«1) Ai fini della protezione delle vigne (comma 2), è autorizzata la lotta contro lo storno nel corso del periodo intercorrente dal 15 luglio al 30 novembre.
2) La necessità di tale misura dev'essere accertata mediante regolamento del governo del Land qualora sia prevedibile la comparsa massiccia di storni nei vigneti
(...)».
punto 24
Ai termini dell'art. 88 b del Bgld JagdG:
«(...)
2) La beccaccia può essere cacciata nel periodo intercorrente dal 1° marzo al 15 aprile (caccia al crepuscolo, durante il passaggio di primavera)».
punto 25
Ai sensi dell'art. 76 della Bgld JagdVO:
«1. Gli animali di cui è consentita la caccia, qui di seguito elencati, non possono essere cacciati, catturati o uccisi nei periodi di riposo biologico di seguito indicati:
(...)
2. selvaggina di piuma:
(...)
e) piccioni selvatici:
colombaccio e tortora dal collare orientale, dal 16 aprile al 30 giugno,
tortora comune, dal 1° novembre al 30 giugno;
f) beccacce:
beccaccia, dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 aprile al 30 settembre,
(...)
(...)».
punto 26
L'art. 2 della Bgld ArtenschutzVO così dispone:
«1. È vietato arrecare danno ai siti di nidificazione, di riproduzione, di riposo e di svernamento delle seguenti specie:
gruccione (merops apiaster)
ghiandaia marina (coradas garrulus)
taccola (corvus monedula)
martin pescatore europeo (alcedo atthis)
(...)
sterna comune (sterna hirundo)
topino (riparia riparia)
picchio rosso dal dorso bianco (dendrocopos leucotos)
cicogna bianca (ciconia ciconia)
upupa (upupa epops)
(...)
2. In particolare, è fatto divieto
1) di rimuovere rocce, pareti rocciose o piante lignee che servano da siti alle specie indicate all'art. 2, comma 1, o di scalarle durante i periodi di riproduzione;
(...)».
punto 27
L'art. 6 della Bgld ArtenschutzVO così dispone:
«L'utilizzazione a fini agricoli o silvicoli è consentita, ai sensi dell'art 19 [del Bgld NSchLPflG]. Le disposizioni del presente regolamento fanno salvo il regolare esercizio della caccia e della pesca».
Sentenza › Contesto normativo › Le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Länder austriaci di cui si contesta la conformità con le disposizioni della direttiva › Il Land della Carinzia
punto 28
Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art. 3, l'art. 51, commi I-5, l'art. 59, comma 1, e l'art. 68, comma 1, della legge della Carinzia in materia di caccia [Kärntner Jagdgesetz 2000, LGBl. (Kärnten) 21/2000; in prosieguo: il «KrntJagdG»], nonché l'art. 9, comma 1, del regolamento della Carinzia relativo alla caccia [Kärntner Jagdgesetz 2000 — Durchführungsverordnung, LGBl. (Kärnten) 132/1991; in prosieguo: la «KrntJagdVO»].
punto 29
L'art. 3 del KrntJagdG così recita:
«1. La caccia dev'essere esercitata in modo idoneo e conformemente agli usi, in considerazione dei principi di corretta amministrazione della caccia. È vietato mettere in pericolo la popolazione di una specie di selvaggina per effetto di esercizio non idoneo della caccia. La caccia dev'essere inoltre effettuata in modo tale da non ridurre gli effetti positivi di interesse generale della foresta e, in particolare, da impedire che la selvaggina possa causare danni che minaccino la foresta (...)
2. La caccia è considerata correttamente amministrata quando il suo esercizio, ivi compresa la gestione cinegetica, produca l'effetto di ottenere e conservare una popolazione di selvaggina sana, di specie diversificate ed adeguate alle dimensioni nonché alle caratteristiche della zona di caccia. A tal riguardo devono essere presi in considerazione un ecosistema equilibrato, le esigenze dell'agricoltura e della silvicoltura nonché una gestione del territorio conforme ai principi dell'ecologia della selvaggina. La corretta amministrazione della caccia include parimenti la protezione della selvaggina conformemente alla normativa vigente.
(...)».
punto 30
L'art. 51 del KrntJagdG così dispone:
«1. La caccia è interdetta tutto l'anno per quanto attiene (...)
2. Per quanto attiene alle specie di selvaggina non indicate al comma 1, il governo del Land stabilisce mediante regolamento, in considerazione dei principi di corretta amministrazione della caccia (art. 3), della conservazione delle specie di selvaggina minacciate nonché, tenendo conto dell'età, del sesso e delle specificità biologiche della selvaggina, quali specie di selvaggina non possono essere cacciate durante l'intero anno o durante determinati periodi (periodi di interdizione della caccia) (...).
3. In caso di minaccia grave per le popolazioni di selvaggina risultante da perdite di selvaggina causate da condizioni meteorologiche straordinarie, da catastrofi naturali, da epidemie ecc., il governo del Land può disporre, nell'interesse di una corretta amministrazione della caccia, la proroga dei periodi di interdizione su tutto il territorio del Land, in taluni distretti amministrativi o in talune zone di caccia, ovvero decretare, per determinate specie di selvaggina, l'interdizione della caccia per tutto l'anno. Tale disciplina verrà abrogata non appena sarà venuto meno il motivo all'origine della sua adozione.
4. Il governo del Land può disporre, per specie di selvaggina determinate, la proroga dei periodi di interdizione fissati ai sensi dei commi 1 e 2, per tutte le zone di caccia o per talune di esse o, ancora — laddove non si tratti di specie di selvaggina di cui al comma 4 a — la loro abrogazione o riduzione, qualora ciò risulti giustificato nell'interesse di una corretta amministrazione della caccia, tenuto conto delle condizioni locali o climatiche. Discipline di tal genere possono essere adottate per una durata massima di due anni.
4a. Al fine di consentire, in modo selettivo ed in ridotta misura, l'uccisione, la cattura o la detenzione delle specie di selvaggina di piuma protette tutto l'anno (...), il governo del Land può — sempreché non sussista altra soluzione soddisfacente — eliminare o ridurre il periodo di interdizione della caccia (periodo di riposo biologico) fissato ai sensi del comma 1 per la selvaggina medesima, nell'interesse della salute pubblica, della sicurezza pubblica o della sicurezza della navigazione aerea, per prevenire danni considerevoli alle coltivazioni, al bestiame, alle foreste, alle zone di pesca e alle acque, per la protezione della fauna e della flora selvatica o a fini di ricerca, di ripopolazione, di reintroduzione nonché per l'allevamento necessario a tal fine. Inoltre, una siffatta disciplina può essere adottata solamente a condizione che le popolazioni delle specie indicate nel regolamento permangano in uno stato di conservazione favorevole malgrado l'eliminazione o la riduzione del periodo di interdizione. Sempreché non si tratti di una specie di selvaggina di piuma protetta tutto l'anno, una siffatta disciplina può essere inoltre adottata, in presenza degli altri requisiti, a fini di protezione della proprietà in generale o della conservazione dell'habitat naturale. Una siffatta disciplina può essere istituita per una durata massima di due anni.
5. Il governo del Land può peraltro sospendere, per un periodo adeguato, l'applicazione, in tutte le zone di caccia di un determinato distretto amministrativo o in talune di esse, il periodo di interdizione di cui goda una data specie di selvaggina — ad esclusione delle specie di selvaggina indicate al comma 4 a — qualora ciò risulti nell'interesse di una corretta amministrazione della caccia o dell'agricoltura o della silvicoltura. L'applicazione del periodo di interdizione per le specie di selvaggina indicate al comma 4 a può essere tuttavia sospesa laddove ciò risulti necessario al fine di tutelare uno degli interessi indicati al comma 4 a, in assenza di altra soluzione soddisfacente e a condizione che sussistano tutti i requisiti indicati nel comma 4 a, secondo periodo.
(...)».
punto 31
L'art. 59 del KrntJagdG così recita:
«1. Il titolare di un permesso di caccia è tenuto ad inserire in un elenco della selvaggina abbattuta gli animali abbattuti, catturati o deceduti in altra maniera nella propria zona di caccia nel corso dell'anno venatorio, laddove dev'essere tenuto un elenco separato per ogni zona di caccia; qualora sia stato fissato un unico piano di caccia per zone di caccia limitrofe, la selvaggina abbattuta dovrà essere riportata su un unico elenco. (...)
2. Per redigere l'elenco della selvaggina abbattuta dovrà essere utilizzato il formulario stabilito con regolamento dall'ufficio dell'Associazione dei cacciatori della Carinzia. Nell'adozione di tale regolamento, dovrà tenersi conto del contenuto e della finalità dell'elenco della selvaggina abbattuta.
(...)».
punto 32
Ai sensi dell'art. 68 del KrntJagdG:
«1) È vietato:
(...)
19. distruggere nidi e covate della selvaggina di piuma o prelevare le uova senza autorizzazione (...) nonché arrecare molestia ai siti di riproduzione della selvaggina di piuma nel periodo di riproduzione e di allevamento dei piccoli;
(...)».
punto 33
L'art. 9 della KrntJagdVO così dispone:
«(...)
2) La selvaggina indicata in prosieguo può essere cacciata unicamente nei periodi indicati (periodi de caccia) e dev'essere preservata al di fuori dei periodi medesimi:
(...)
tetraone, dal 10 al 31 maggio;
fagiano di monte, dal 10 al 31 maggio;
(...)
folaga, dal 16 agosto al 31 gennaio;
beccaccia, dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile;
colombaccio e tortora dal collare orientale, dal 1° agosto al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile;
cornacchia, dal 1° luglio al 15 marzo;
ghiandaia, dal 1° luglio al 15 marzo;
gazza, dal 1° luglio al 15 marzo».
Sentenza › Contesto normativo › Le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Länder austriaci di cui si contesta la conformità con le disposizioni della direttiva › Il Land dell'Alta Austria
punto 34
Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art 27, commi 1 e 2, della legge dell'Alta Austria sulla salvaguardia della natura e sulla tutela del paesaggio [Oberösterreichisches Natur- und Landschaftschutzgesetz 2001, LGBL (Oberösterreich) 129/2001; in prosieguo: l' «Oö NSchG»], l'art 48, commi I-4, nonché l'art 60, comma 3, della legge dell'Alta Austria in materia di caccia [Oberösterreichisches Jagdgesetz, LGBl. (Oberösterreich) 32/1964; in prosieguo: l'«Oö JagdG»], l'art 5, comma 2, e l'art. 11 del regolamento dell'Alta Austria relativo alla protezione delle specie [Oberösterreichische Artenschutzverordnung, LGBL (Oberösterreich) 73/2003; in prosieguo: l'«Oö ArtenschutzVO»], nonché l'art 1 del regolamento dell'Alta Austria relativo ai periodi di protezione degli animali che possono essere cacciati [Oberösterreichische Schonzeitenverordnung, LGBL (Oberösterreich) 30/1990; in prosieguo: l'«Oö Schonzeiten VO»].
punto 35
L'art 27 dell'Oö NSchG così dispone:
«1. Le piante e i funghi selvatici nonché gli animali selvatici per i quali è esclusa la caccia possono costituire oggetto di protezione speciale mediante regolamento del governo del Land, qualora la specie interessata sia rara nel paesaggio locale, la sua esistenza sia minacciata o il suo mantenimento presenti interesse pubblico per ragioni di equilibrio ecologico, sempreché altri interessi pubblici non prevalgano su tali interessi di protezione. Tale disposizione non pregiudica alcuna disposizione di legge contraria.
2. In tutti i regolamenti indicati al comma 1 dovranno essere precisati, in considerazione degli artt. 5-7 e dell'art. 9 della direttiva “uccelli” nonché degli artt. 12 e 13 della direttiva “habitat”:
1) le specie totalmente o parzialmente protette;
2) la zona ed il periodo di protezione;
3) le misure dirette a proteggere la progenie selvatica o di allevamento, piante, funghi o animali protetti;
4) le misure dirette a proteggere gli habitat ristretti di piante, funghi o animali protetti».
punto 36
L'art. 48 dell'Oö JagdG così recita:
«1) Ai fini della gestione cinegetica (...), la caccia dev'essere interdetta ove ciò risulti necessario, in considerazione delle esigenze connesse al genio rurale. Il governo del Land può fissare, mediante regolamento e sentita la commissione consultiva del Land in materia di caccia, periodi di interdizione per le singole specie di selvaggina, distinguendo eventualmente a seconda dell'età e del sesso, ovvero può sospendere interamente la caccia per talune specie di selvaggina.
2) Nel corso del periodo di interdizione, gli animali delle specie interessate non possono essere né cacciati, né catturati, né uccisi.
3) È vietato rimuovere, danneggiare o distruggere le covate e i nidi della selvaggina di piuma; il titolare del permesso di caccia è tuttavia autorizzato a raccogliere uova di selvaggina di piuma a fini di allevamento artificiale, per poterle far covare.
4) Nel corso del periodo di interdizione, il governo del Land può autorizzare la cattura di selvaggina a fini di allevamento nonché l'uccisione di selvaggina per fini scientifici o di esame.
(...)».
punto 37
L'art 60 dell'Oö JagdG così dispone:
«(...)
3. Negli immobili destinati ad abitazione e negli edifici commerciali nonché nei giardini familiari privati, il possessore può catturare o uccidere ed appropriarsi (...) degli astori, delle poiane e degli sparvieri laddove risulti necessario per impedire gravi danni, in particolare alle coltivazioni, agli allevamenti e ad altre forme di proprietà».
punto 38
L'art. 5 dell'Oö ArtenschutzVO così recita:
«Sono protette (...):
2) le specie di uccelli selvatici per i quali è esclusa la caccia che sono indigene nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (art. 1 della direttiva 79/409/CEE (...) ad eccezione della gazza (Pica pica), della ghiandaia (Garrulus glandarius), della cornacchia nera (Corvus corone corone) e della cornacchia grigia (Corvus corone cornix)».
punto 39
Ai sensi dell'art 11 dellOö ArtenschutzVO:
«La cattura selettiva [di esemplari] di specie (...) ai fini delle tradizionali esposizioni di uccelli canterini può essere autorizzata unicamente nel distretto amministrativo di (...), al di fuori delle zone di protezione degli uccelli (art. 4, comma 1, quarto trattino, della direttiva “uccelli”), e la loro detenzione può essere autorizzata unicamente nei distretti di (...), unicamente in presenza dei seguenti requisiti:
(...)».
punto 40
L'art. 1 dell'Oö SchonzeitenVO così dispone:
«1. Gli animali di cui è consentita la caccia, menzionati di seguito, non possono essere cacciati, catturati o uccisi durante il periodo di riposo biologico di seguito indicato:
(...)
Tetraone, tetraone mezzano e fagiano di monte:
maschi, dal 1° giugno al 30 aprile;
femmine, tutto l'anno.
(...)
Beccaccia, dal 1° maggio al 30 settembre.
(...)
2. Il primo e l'ultimo giorno di ogni periodo di riposo biologico sono inclusi nel medesimo».
Sentenza › Contesto normativo › Le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Länder austriaci di cui si contesta la conformità con le disposizioni della direttiva › Il Land di Salisburgo
punto 41
Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art. 3, art. 54, n. 1, l'art. 59, l'art. 60, commi 3 a e 4 a, l'art. 72, comma 3, nonché gli artt. 103 e 104 della legge di Salisburgo sulla caccia [Salzburger Jagdgesetz 1993, LGBl. (Salzburg) 100/1993; in prosieguo: l'«Sbg JagdG»], l'art. 34 della legge di Salisburgo sulla protezione della natura [Salzburger Naturschutzgesetz 1999, LGBl. (Salisburgo) 73/1999; in prosieguo: l'«Sbg NSchG»] nonché l'art. 1 del regolamento di Salisburgo relativo ai periodi di riposo biologico [Salzburger Schonzeiten-Verordnung, LGBl. (Salzburg) 53/1996; in prosieguo: la «Sbg Schonzeiten VO»].
punto 42
L'art. 3 delľSbg JagdG così recita:
«Il diritto di caccia dev'essere esercitato nel rispetto dei principi di una caccia responsabile (...), in modo tale:
a) da consentire la conservazione di una popolazione sana di selvaggina di specie diverse, adeguata all'habitat disponibile;
b) da consentire la conservazione delle basi naturali di vita della selvaggina;
c) da non pregiudicare gli effetti positivi di interesse generale della foresta e, in particolare, da impedire che la selvaggina possa causare danni che minaccino la foresta;
d) da non incidere sull'interesse generale alla protezione della natura e del paesaggio;
e) da preservare la fauna selvatica nella sua diversità quale componente essenziale della natura indigena e quale elemento dell'ecosistema naturale;
f) da incidere nella misura minore possibile sulla regolare utilizzazione dei terreni a fini agricoli o silvicoli».
punto 43
Ai termini dell'art 54 dell'Sbg JagdG:
«1) Per le specie di selvaggina indicate in prosieguo, devono essere fissati, mediante regolamento del governo del Land, periodi di riposo biologico: (...) tetraone, tetraone mezzano, fagiano di monte, fagiano, colombaccio, tortora dal collare orientale, germano reale, moriglione, moretta, oca granaiola, oca selvatica, beccaccia, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, corvo imperiale, gazza, ghiandaia, gabbiano comune, airone selvatico, cormorano. Durante i periodi di riposo biologico (ivi compresi il primo e l'ultimo giorno), tali specie di selvaggina non possono essere cacciate, catturate o uccise (...). Nello stabilire i periodi di riposo biologico occorrerà tener conto delle peculiarità biologiche delle dette specie nella prospettiva di una conservazione durevole nonché delle esigenze dell'agricoltura e della silvicoltura. I periodi di riposo biologico possono essere fissati separatamente in funzione dell'età e del sesso. Per le specie di uccelli che, a termini dell'allegato II della direttiva “uccelli” (...), non sono considerate quali specie di cui è consentita la caccia in Austria, i periodi di caccia possono essere fissati solamente in presenza dei requisiti indicati all'art. 104, comma 4. Per tutte le specie di uccelli occorre vigilare affinché il periodo di riposo biologico ricomprenda i periodi di nidificazione, le singole fasi di riproduzione e di dipendenza nonché, nel caso degli uccelli migratori, il tragitto di ritorno verso il luogo di nidificazione.
(...)».
punto 44
L'art. 59 dell'Sbg JagdG così dispone:
«1. (...) Inoltre, [gli esemplari delle] specie di uccelli selvatici non indicati nell'allegato II della direttiva “uccelli” quali specie di cui è consentita la caccia in Austria possono essere abbattuti unicamente nell'ambito di un piano di caccia. Il governo del Land è autorizzato a decretare, per mezzo di regolamento, che talune altre specie di selvaggina possono essere parimenti cacciate solamente nell'ambito di un piano di caccia laddove ciò risulti necessario ai fini dell'ottenimento e della conservazione di una popolazione di selvaggina conforme ai principi indicati all'art 3 (...).
2. La pianificazione degli abbattimenti deve sempre tener conto del numero di animali abbattuti nel corso degli anni precedenti, del numero accertato di animali morti per cause naturali o fortuite, dell'estensione e dello sviluppo dei danni causati alla foresta dalla selvaggina nonché dello stato di salute e della struttura della popolazione di selvaggina.
3. Il governo del Land stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie alla determinazione e all'adozione del piano di abbattimenti (...)».
punto 45
L'art. 60 dell'Sbg JagdG così dispone:
«(...)
3a. Per quanto attiene alle specie di uccelli di cui all'art. 59, comma 1, secondo periodo, non può essere fissato un numero minimo di abbattimenti. Il governo del Land prowederà a determinare, mediante regolamento ed in applicazione, mutatis mutandis, dell'art. 104, comma 4, il numero massimo di abbattimenti autorizzati e la loro ripartizione tra le singole zone di caccia. Anteriormente all'adozione di tale regolamento dovrà essere sentita la federazione della caccia di Salisburgo, la federazione della pesca del Land di Salisburgo, la camera dell'agricoltura e della silvicoltura del Land di Salisburgo nonché il mediatore per l'ambiente del Land. Il numero massimo di abbattimenti autorizzati sarà fissato in modo tale da ottenere o conservare sul territorio del Land una popolazione di specie di uccelli di cui trattasi conforme ai principi indicati all'art. 3, senza che ciò dia luogo a danni inaccettabili.
(...)
4a. Il piano annuale di abbattimenti indicherà, per ogni singola specie di selvaggina, con eventuale ripartizione in funzione del sesso e dello scaglione d'età, il numero massimo di abbattimenti autorizzati o il numero minimo di abbattimenti [imposti], ovvero entrambi, nonché la ripartizione degli abbattimenti stessi tra le singole zone di caccia (...)».
punto 46
L'art. 72 dell'Sbg JagdG così recita:
«(...)
3. È vietata, in linea di principio, l'utilizzazione di trappole destinate all'uccisione della selvaggina. Il governo del Land potrà tuttavia decidere di consentire ai titolari di permessi di caccia o alle comunità di conservazione di utilizzare le trappole qualora:
a) la vita o la salute umana risulti minacciata da animali selvatici e tale minaccia non possa essere evitata diversamente, ovvero
b) interessi pubblici di importanza analoga non possano essere diversamente protetti
(...)».
punto 47
Ai termini dell'art 103 dell'Sbg JagdG:
«1. Le specie di selvaggina indicate in prosieguo sono assoggettate a protezione speciale, in tutte le fasi della loro vita:
(...)
b) tutte le specie di selvaggina di piuma.
2. Le disposizioni di protezione indicate in prosieguo si applicano per quanto attiene alle specie di selvaggina di cui al comma 1;
a) è vietata qualsiasi forma di cattura o di uccisione intenzionale di animali prelevati nell'ambiente naturale;
b) sono vietate le molestie intenzionali alle dette specie, in particolare durante i periodi di riproduzione, di dipendenza, di letargo e di migrazione;
c) sono vietati la distruzione, il deterioramento o la rimozione intenzionale dei siti di riproduzione, dei nidi o delle aree di riposo;
d) sono vietati la raccolta di uova nell'ambiente naturale ed il possesso di uova, ancorché vuote;
e) sono vietati il possesso, il trasporto, il commercio o lo scambio nonché l'offerta in vendita di esemplari, vivi o morti, delle specie (...) prelevate nell'ambiente naturale. Tale divieto si estende parimenti a tutti i prodotti ricavati dall'animale nonché a qualsivoglia altra merce laddove dalla documentazione giustificativa, dall'imballaggio, da un'etichetta o da qualsiasi altra circostanza emerga che si tratti di parti o di prodotti dell'animale di cui trattasi;
f) è vietata la vendita di esemplari, vivi o morti, delle specie (...) prelevati nell'ambiente naturale, così come il trasporto, la detenzione ai fini della vendita e l'offerta in vendita di tali esemplari; tale divieto si applica parimenti alle parti riconoscibili di tali animali e ai prodotti ricavati dai medesimi.
3. Qualora interventi a fini agricoli o silvicoli minaccino le covate, i titolari dei permessi di caccia possono spostarle o rimuoverle ai fini della loro cova artificiale laddove non sussista altra possibilità di salvataggio».
punto 48
L'art. 104 dell'Sbg JagdG così recita:
«(...)
4. L'autorità può autorizzare altre deroghe ai divieti di cui all'art. 103, comma 2, laddove ciò non metta in pericolo la popolazione della specie selvatica interessata e non sussista nessun'altra soluzione soddisfacente per raggiungere l'obiettivo voluto. Tali deroghe devono essere rilasciate unicamente ai fini seguenti:
a) la protezione di altri animali o piante selvatiche e la conservazione dei rispettivi habitat naturali;
b) la prevenzione di gravi danni alle coltivazioni, al bestiame, alle foreste, alle acque ittiche, nonché, nel caso di selvaggina di pelo, ad altre forme di proprietà;
c) la tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, ovvero, nel caso di selvaggina di pelo, anche altre ragioni imperative di rilevante interesse pubblico, in particolare di ordine sociale o economico, o connesse a conseguenze positive per l'ambiente;
d) la ricerca e l'insegnamento;
e) l'incremento della popolazione di tali specie o della rilocalizzazione, nonché l'allevamento a tal fine necessario;
f) la commercializzazione di un ridotto numero di animali (o di parti di animali o di prodotti elaborati ricavati da tali animali) di specie di selvaggina di piuma di cui sia autorizzata la cattura o l'uccisione ai sensi del comma 1».
punto 49
L'art 34 dell'Sbg NSchG così dispone:
«1. Le autorità competenti in materia di protezione della natura possono concedere, su domanda, deroghe ai divieti disposti (...). Tali deroghe possono essere in tal caso (...) concesse unicamente per una delle seguenti finalità:
(...)
2) La produzione di bevande;
(...)
3. Le deroghe ai sensi del comma 1 possono essere concesse unicamente quando la finalità dell'intervento non possa essere realizzata in modo soddisfacente mediante altri strumenti e le popolazioni animali o vegetali presenti nella zona non risentano di tale intervento».
punto 50
L'art. 1 della Sbg SchonzeitenVO così recita:
«Per le specie di selvaggina indicate in prosieguo, i periodi di riposo biologico, ivi incluso il primo e l'ultimo giorno, sono così fissati:
Specie di selvaggina Periodo di riposo biologico
(...)
Tetraone 1.6 - 30.4
Tetraone mezzano 16.6 - 30.4
Fagiano di monte 16.6 - 30.4
(...)
Beccaccia 1.1 - 28.2
16.4 - 30.9
(...)».
Sentenza › Contesto normativo › Le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Länder austriaci di cui si contesta la conformità con le disposizioni della direttiva › Il Land del Tirolo
punto 51
Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art. 1, n. 1, del regolamento d'attuazione della legge del Tirolo sulla caccia [Zweite Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 1983, LGBl. (Tirol) 16/1995; in prosieguo: la «DurchfVO Tiroler JagdG»] e l'art 4, comma 3, del regolamento del Tirolo sulla protezione della natura [Tiroler Naturschutzverordnung 1997, LGBL (Tirol) 95/1997; in prosieguo: la «Tiroler NSchVO»].
punto 52
L'art. 1 della DurchfVO Tiroler JagdG così dispone:
«1. Salvo disposizione contraria (...), le specie di selvaggina elencate in prosieguo possono essere cacciate unicamente durante i periodi indicati (periodi di caccia):
(...)
9) tetraone, unicamente negli anni dispari, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 15 maggio;
10) fagiano di monte, dal 10 maggio al 31 maggio;
(...)».
punto 53
L'art. 4 della Tiroler NschVO così recita:
«(...)
2) È vietato:
a) molestare, perseguitare, catturare, detenere, detenere vivi o morti, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o uccidere volontariamente gli uccelli di specie protette;
(...)
3) Il divieto di cui al comma 2, lett. a), non concerne l'allontanamento delle cornacchie, degli storni e dei merli dalle coltivazioni agricole e silvicole nonché dai giardini privati».
Sentenza › Contesto normativo › Le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Länder austriaci di cui si contesta la conformità con le disposizioni della direttiva › Il Land del Vorarlberg
punto 54
Si tratta dell'art. 27, comma 1, del regolamento del Vorarlberg sulla caccia [Vorarlberger Jagdverordnung, LGBl. (Vorarlberg) 24/1995; in prosieguo: la «Vlbg JagdVO»], che così dispone:
«1) Nei periodi elencati in prosieguo, ivi inclusi il primo e l'ultimo giorno, possono essere cacciati:
(...)
c) il fagiano di monte 11.05 - 31.05
(...)».
Sentenza › Contesto normativo › Le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Länder austriaci di cui si contesta la conformità con le disposizioni della direttiva › Il Land di Vienna
punto 55
Si tratta delle disposizioni seguenti: l'art. 69, comma 1, della legge del Land di Vienna sulla caccia [Wiener Jagdgesetz, LGBl. (Wien) 6/1948; in prosieguo: il «Wiener JagdG»] e l'art. 1, comma 1, del regolamento del Land di Vienna sui periodi di riposo biologico [Wiener Schonzeitenverordnung, LGBl. (Wien) 26/1975; in prosieguo: la «Wiener SchonzeitenVO»].
punto 56
L'art. 69 del Wiener JagdG così dispone:
«1. I periodi di riposo biologico per le singole specie animali di cui è consentita la caccia (...), saranno fissati mediante regolamento secondo i principi di corretta gestione della caccia, tenuto conto delle esigenze derivanti dalle tradizioni agricole, distinguendo eventualmente in base all'età e del sesso degli animali. Durante il periodo di riposo biologico, la selvaggina non può essere né cacciata, né catturata, né uccisa. Nei periodi di riposo biologico sono parimenti inclusi il primo e l'ultimo giorno.
(...)».
punto 57
Ai termini dell'art 1 della Wiener SchonzeitenVO:
«1) Gli animali di cui è consentita la caccia, elencati in prosieguo, non possono essere cacciati, catturati, o uccisi nei periodi di riposo biologico di seguito indicati:
(...)
12. beccaccia, dal 16 aprile al 15 ottobre;
(...)».
Sentenza › Fase precontenziosa del procedimento
punto 58
II 13 aprile 2000, la Commissione trasmetteva alla Repubblica d'Austria una lettera di diffida concernente talune disposizioni legislative e regolamentari dei Länder del detto Stato membro che, a parere dell'Istituzione, non rispondevano alle esigenze di una corretta e completa trasposizione della direttiva.
punto 59
La Repubblica d'Austria rispondeva con lettera 26 luglio 2000, in cui annunciava la modificazione di talune disposizioni, pur contestando, tuttavia, la posizione della Commissione quanto alla corretta trasposizione delle disposizioni della direttiva.
punto 60
Il 17 ottobre 2003, la Commissione emanava un parere motivato, invitando la Repubblica d'Austria ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere medesimo entro il termine di due mesi. Da tale parere emerge che la Commissione non ha reiterato taluni addebiti inizialmente formulati.
punto 61
Con lettera 23 dicembre 2003, la Repubblica d'Austria rispondeva al detto parere facendo presente che erano previste altre modifiche legislative e regolamentari nel senso indicato dalla Commissione, insistendo tuttavia su taluni argomenti a sostegno della posizione difesa nella comunicazione di risposta alla lettera di diffida.
punto 62
Ciò premesso, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
Sentenza › Procedimento dinanzi alla Corte
punto 63
Nel ricorso, la Commissione aveva formulato trentanove motivi di inadempimento nei confronti della convenuta.
punto 64
Nel controricorso, quest'ultima ha riconosciuto la fondatezza di tredici di essi, ammettendo inoltre che altri due motivi erano parzialmente fondati.
punto 65
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione ha desistito totalmente o parzialmente da vari motivi di inadempimento, ritenendo che talune disposizioni della direttiva fossero state, medio tempore, correttamente trasposte in taluni Länder.
punto 66
L'oggetto del ricorso, come si presenta nella fase attuale del procedimento, riguarda tuttavia la trasposizione delle stesse disposizioni già indicate nel ricorso introduttivo del procedimento.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento non contestati › Oggetto degli addebiti formulati dalla Commissione › — Violazione dell'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva in Carinzia, in Bassa Austria ed in Stiria
punto 67
Secondo la Commissione, dall'allegato 1 relativo all'art. 1 del regolamento della Carinzia sulla protezione delle specie animali (Kärntner Tierartenschutzverordnung, in prosieguo: la «KTaSchVO») emerge che la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la ghiandaia, la taccola, la gazza, il passero domestico ed il piccione domestico non costituiscono specie protette, pur trattandosi di uccelli selvatici. Orbene, la protezione imposta dalla direttiva si dovrebbe estendere, in linea di principio, a tutte le specie ornitologiche naturalmente viventi allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri.
punto 68
La Commissione rileva che, ai termini dell'art. 3, comma 5, del regolamento della Bassa Austria in materia di protezione della flora e della fauna selvatiche (Niederösterreichische Verordnung über den Schutz wildwachsender Pflanzen und freilebender Tiere; in prosieguo: la «Nö NSchVO»), sono interamente protette solamente le specie di uccelli «indigene». Peraltro, cinque specie appartenenti a tale categoria, vale a dire la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la taccola, il passero domestico ed il piccione domestico, risulterebbero escluse dal regime di protezione istituito dalla direttiva.
punto 69
La Commissione deduce che, ai termini dell'art. 4 del regolamento della Stiria sulla salvaguardia della natura (Steiermärkische Naturschutzverordnung, in prosieguo: la «StmkNSchVO»), lo storno, il passero domestico, il piccione domestico e il corvo imperiale, pur trattandosi di specie indigene, risultano esclusi dalla protezione istituita dalla direttiva nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 gennaio.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento non contestati › Oggetto degli addebiti formulati dalla Commissione › — Violazione dell'art. 5 della direttiva in Carinzia, in Bassa Austria ed in Stiria
punto 70
La Commissione osserva che dall'allegato 1 della KTaSchVO emerge che la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la ghiandaia, la taccola, la gazza, il passero domestico ed il piccione domestico non risultano protetti nei termini imposti dalla direttiva.
punto 71
La Commissione rileva che, ai termini dell'art. 3, comma 5, della Nö NSchVO, sono protette solo le specie di uccelli «indigene». Inoltre cinque delle dette specie, vale a dire la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la taccola, il passero domestico ed il piccione domestico, risulterebbero escluse dal regime di protezione istituito dalla direttiva. Il regime generale di protezione previsto dall'art. 18, commi 4 e 5, della Nö NSchVO non si applicherebbe peraltro a tali specie.
punto 72
La Commissione deduce che l'art 13 della legge della Stiria sulla salvaguardia della natura (Steiermärkisches Naturschutzgesetz) prevede l'adozione di regolamenti ai fini della protezione degli uccelli ricompresi nella sfera di applicazione della direttiva. Orbene, non sarebbe stato emanato alcun regolamento fondato su tale disposizione. Inoltre, lo storno, il passero domestico, il piccione domestico ed il corvo reale, pur trattandosi di specie indigene, risulterebbero protetti solamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento non contestati › Oggetto degli addebiti formulati dalla Commissione › — Violazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva in Bassa Austria
punto 73
La Commissione rileva che dall'art. 3, comma 5, nonché dall'art. 4, nn. 1 e 2, della No NSchVO emerge che la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la taccola ed il passero domestico sono totalmente esclusi dalla protezione istituita dalla direttiva; ciò varrebbe parzialmente anche per la ghiandaia e per la gazza. Orbene, tale disciplina risulterebbe in contrasto con l'art. 7, n. 1, della direttiva, ai termini del quale la caccia è consentita solamente per le specie indicate nell'allegato II della direttiva medesima.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento non contestati › Oggetto degli addebiti formulati dalla Commissione › — Violazione dell'art. 7, n. 4, della direttiva in Stiria
punto 74
La Commissione sottolinea che dal combinato disposto dell'art. 49, comma 1, della legge della Stiria sulla caccia (Steiermärkisches Jagdgesetz; in prosieguo: il «Stmk JagdG») e dell'art. 1, comma 1, del regolamento della Stiria relativo ai periodi di caccia (Steiermärkische Jagdzeitenverordnung) emerge che vi sono periodi di caccia incompatibili con le disposizioni della direttiva con riguardo a talune specie, vale a dire il tetraone (dal 1° al 31 maggio, invece che dal 1° ottobre al 28 febbraio), il fagiano di monte (dal 1° al 31 maggio, invece che dal 21 settembre al 31 marzo) e la beccaccia (dal 16 marzo al 15 aprile e dal 1° settembre al 31 dicembre, invece che dall'11 settembre al 19 febbraio).
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento non contestati › Oggetto degli addebiti formulati dalla Commissione › — Violazione dell'art 9, nn. 1 e 2, della direttiva in Stiria
punto 75
A parere della Commissione, l'art 62, comma 2, dell'Stmk JagdG e l'art 5, comma 1, della Stmk NSchVO non tengono conto delle disposizioni dell'art. 9 della direttiva, poiché prevedono una deroga generale al regime di protezione istituito dalla direttiva medesima per quanto attiene alla rimozione dei nidi ed all'allontanamento delle aree di riproduzione delle specie protette che si trovino in giardini ed edifici privati.
punto 76
La Repubblica d'Austria fa presente che sono attualmente in corso di elaborazione le modifiche necessarie al fine di rendere tutti i summenzionati strumenti giuridici nazionali conformi alle disposizioni della direttiva.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento non contestati › Giudizio della Corte
punto 77
Per quanto attiene all'addebito formulato dalla Commissione con riguardo alla conformità all'art. 5 della direttiva del regime di protezione del piccione domestico in Carinzia, si deve rilevare che, ai termini del punto 44 del ricorso, tale specie sarebbe ricompresa nelle disposizioni della direttiva, laddove la specie medesima, ai sensi del punto 47 del ricorso stesso, non farebbe parte degli uccelli selvatici.
punto 78
Ne consegue quindi che il ricorso risulta contraddittorio al riguardo e che esso non risponde pertanto ai requisiti postulati dall'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Il ricorso è quindi irricevibile nella parte in cui verte sul regime di protezione del piccione domestico in Carinzia.
punto 79
Occorre inoltre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la sussistenza di un inadempimento dev'essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, e la Corte non può tenere conto dei mutamenti legislativi o regolamentari successivamente intervenuti (v., in particolare, sentenze 30 maggio 2002, causa 0323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4711, punto 8, nonché 27 ottobre 2005, causa 023/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-9535, punto 9).
punto 80
In considerazione della notificazione del parere motivato, avvenuta il 17 ottobre 2003, e del termine fissato nel parere stesso, le disposizioni nazionali interessate dovevano essere rese conformi alle prescrizioni della direttiva entro e non oltre il 17 dicembre 2003.
punto 81
Orbene, dalle osservazioni della Repubblica d'Austria sui detti motivi di inadempimento emerge che lo Stato membro medesimo riconosce che le misure necessarie ad una corretta trasposizione della direttiva sotto i vari menzionati profili non sono state adottate entro il termine fissato.
punto 82
Il ricorso dev'essere quindi considerato fondato per quanto attiene ai detti motivi di inadempimento, eccezion fatta per l'addebito relativo al regime di protezione del piccione domestico in Carinzia, che è irricevibile.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva nel Burgenland e in Alta Austria › — Il Land del Burgenland › Argomenti delle parti
punto 83
La Commissione rileva che, ai termini dell'art 16, comma 1, lett. b), del Bgld NSchLPflG, tutte le specie di uccelli selvatici risultano protette, ad eccezione dello storno, secondo le modalità indicate all'art. 88 a del Bgld JagdG. Orbene, lo storno costituirebbe una specie da proteggere conformemente all'art. 1 della direttiva.
punto 84
La Commissione ritiene parimenti che l'art. 88 a, comma 2, del Bgld JagdG non subordini la misura regolamentare al rispetto dei requisiti di deroga indicati all'art. 9 della direttiva.
punto 85
La Repubblica d'Austria fa presente che lo storno non costituisce, in linea di principio, una specie di cui è consentita la caccia nel Burgenland. Tuttavia, tenuto conto dei considerevoli danni causati da tale specie alle coltivazioni viticole, il legislatore del Land avrebbe ritenuto necessario adottare disposizioni derogatorie ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva. In tal senso, la caccia allo storno sarebbe autorizzata solamente nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre.
punto 86
A parere del detto Stato membro, la protezione delle coltivazioni viticole, menzionata nell'art 88 a, comma 1, del Bgld JagdG, risponde all'obiettivo della detta disposizione della direttiva. Inoltre, il requisito secondo cui non deve sussistere nessun'altra soluzione soddisfacente sarebbe soddisfatto nella specie, considerato che colonie comprendenti sino a 50000 storni invaderebbero ogni anno i vigneti della regione e che gli strumenti di allontanamento convenzionali si sarebbero rivelati insufficienti.
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punto 87
In limine si deve ricordare, da un lato, che la direttiva, come emerge dal suo art. 1, mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie, e, dall'altro, che l'efficace protezione degli uccelli costituisce un problema ambientale tipicamente transfrontaliero, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 8 luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3029, punto 6).
punto 88
Conseguentemente, l'art. 1 della direttiva costituisce una disposizione che non afferma un orientamento programmatico, bensì detta una norma giuridica vincolante che dev'essere trasposta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
punto 89
A tal riguardo, la Corte ha precisato che la trasposizione nel diritto nazionale delle norme comunitarie non implica necessariamente la riproduzione formale e letterale delle disposizioni in una norma espressa e specifica e che può essere sufficiente il contesto giuridico generale, sempreché questo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso (v., in particolare, sentenza 27 aprile 1988, causa 252/85, Commissione/Francia, Racc. pag. 2243, punto 5).
punto 90
Per quanto attiene all'addebito formulato dalla Commissione, si deve rilevare che la normativa del Burgenland sottrae totalmente lo storno, specie ricompresa nella sfera dell'art. 1 della direttiva, dalla protezione degli uccelli selvatici per il periodo intercorrente dal 15 luglio al 30 novembre.
punto 91
Orbene, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 10 delle conclusioni, a prescindere dalla questione se le disposizioni nazionali controverse possano essere validamente adottate sulla base dell'art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva, l'esclusione totale di una determinata specie dal regime di protezione istituito dall'art. 1 della direttiva stessa, ancorché per un periodo limitato, quantunque considerevole, è incompatibile con quest'ultima disposizione.
punto 92
A tal riguardo si deve aggiungere che, per quanto attiene alla direttiva, l'accuratezza della trasposizione riveste importanza particolare, in quanto la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territorio, ai singoli Stati membri (v. sentenze 8 luglio 1987, causa 262/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 3073, punto 9, e 7 dicembre 2000, causa C-38/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-10941, punto 53).
punto 93
Ne consegue che le disposizioni legislative del Burgenland oggetto della presente censura della Commissione sono incompatibili con l'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva.
punto 94
La censura della Commissione è quindi fondata.
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punto 95
La Commissione rileva che l'art 27, comma 1, dell'Oö NSchG subordina la protezione degli animali selvatici, da un lato, all'adozione di un regolamento d'attuazione e, dall'altro, alla sussistenza di taluni requisiti. Orbene, l'art. 1 della direttiva detterebbe un obbligo di protezione per tutte le specie di uccelli selvatici. Inoltre, ai termini dell'art. 5, comma 2, dell'Oö ArtenschutzVO, la gazza, la ghiandaia, la cornacchia nera e la cornacchia grigia risulterebbero completamente escluse dal regime di protezione previsto dalla detta disposizione.
punto 96
La Repubblica d'Austria sottolinea che l'art. 27, comma 2, dell'Oö NSchG prevede un regime di protezione regolamentare della flora e della fauna che terrebbe conto dei requisiti fissati dalla direttiva.
punto 97
Il detto Stato membro aggiunge che la direttiva opera una distinzione tra le specie indigene e le specie straniere, ricollegandovi conseguenze giuridiche. In effetti, l'art. 11 della direttiva imporrebbe il controllo dell'introduzione di specie straniere al fine di proteggere la fauna e la flora locali.
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punto 98
Si deve anzitutto rammentare che, al punto 22 della sentenza 8 luglio 1987, Commissione/Belgio, citata supra, la Corte ha rilevato che gli effetti di protezione della direttiva devono essere garantiti con riguardo a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo di uno Stato membro.
punto 99
Conseguentemente, le misure di protezione che gli Stati membri sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 1 della direttiva devono riguardare parimenti gli uccelli selvatici il cui habitat naturale si trovi non sul territorio del detto Stato, bensì su quello di uno o di più Stati membri (v., in tal senso, sentenze 8 luglio 1987, Commissione/Belgio cit supra, punto 22, e 8 febbraio 1996, C-149/94, Vergy, Racc. pag. I-299, punti 17 e 18).
punto 100
Per quanto attiene all'addebito formulato dalla Commissione, si deve rilevare che il regime di protezione istituito dall'art. 27, commi 1 e 2, dell'Oö NSchG, segnatamente la delega di attuazione concessa all'autorità titolare del potere regolamentare, è caratterizzato da vari requisiti relativi alle caratteristiche biologiche delle specie interessate. Inoltre, l'art. 5, comma 2, dell'Oö ArtenSchutzVO esclude completamente talune specie dalla propria sfera di applicazione.
punto 101
Quanto all'argomento della Repubblica d'Austria relativo all'art. 11 della direttiva, si deve osservare che tale disposizione si limita ad istituire un obbligo specifico per effetto del quale gli Stati membri sono tenuti a vigilare affinché l'introduzione di specie di uccelli non naturalmente viventi allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali.
punto 102
Il detto articolo non può essere conseguentemente considerato quale fondamento normativo che consenta di derogare agli obblighi di protezione incombenti agli Stati membri ai sensi dell'art. 1 della direttiva e riguardanti tutte le specie di uccelli naturalmente viventi allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri, vale a dire, per quanto attiene ai singoli Stati, sia le specie ivi indigene sia quelle unicamente presenti in altri Stati membri.
punto 103
Infatti, come emerge dal punto 15 della sentenza 27 aprile 1988, causa 252/85, Commissione/Francia, citata sopra, l'importanza di una protezione completa ed efficace degli uccelli selvatici nell'ambito dell'intera Comunità, indipendentemente dal loro luogo di soggiorno o dalla zona di passaggio, rende incompatibile con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla fauna nazionale.
punto 104
Ne consegue che l'art 1, nn. 1 e 2, della direttiva non è stato correttamente trasposto nell'Alta Austria.
punto 105
L'addebito formulato dalla Commissione al riguardo dev'essere quindi ritenuto fondato.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art. 5 della direttiva nel Burgenland, in Carinzia e in Alta Austria › — Il Land del Burgenland › Argomenti delle parti
punto 106
La Commissione sostiene che il regime relativo allo storno, di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), del Bgld NSchLPflG ed all'art. 88 a del Bgld JagdG non garantisce per tale specie una protezione conforme all'art. 5 della direttiva, in ogni caso non durante tutto l'anno.
punto 107
La Commissione deduce parimenti che, ai termini dell'art. 6 della Bgld ArtenschutzVO, le disposizioni di tale regolamento non rimettono in discussione le attività di pesca e di caccia. Tale disposizione consentirebbe quindi danneggiamenti intenzionali di nidi nonché delle aree di riproduzione, di riposo e di svernamento delle specie protette.
punto 108
La Repubblica d'Austria fa presente che il legislatore del Land ha adottato disposizioni derogatorie in considerazione dei rilevanti danni causati dalla specie di cui trattasi alle coltivazioni viticole.
punto 109
Lo Stato membro medesimo deduce che la protezione di tale specie è garantita in tutte le fasi dello sviluppo, ivi compresa quella dell'uovo. Quanto all'art. 6 della Bgld ArtenschutzVO, l'ultimo periodo di tale disposizione non potrebbe essere interpretato come istitutivo di una deroga generale a favore delle attività di caccia e pesca.
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punto 110
Si deve rilevare, in limine, che il regime di protezione istituito dall'art. 5 della direttiva si estende, ai termini del primo periodo di tale disposizione, a tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva stessa. Tale regime prevede, inter alia, il divieto di uccidere, di catturare o di molestare intenzionalmente le specie di uccelli protette.
punto 111
Come già rilevato supra ai punti 90 e 91, il fatto che lo storno sia stato completamente escluso, nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 30 novembre, dal regime di protezione previsto dalla direttiva è incompatibile con l'art. 1 della medesima.
punto 112
Conseguentemente, gli interventi autorizzati dalle disposizioni di cui al punto 106 della presente sentenza sono parimenti incompatibili con i divieti dettati dall'art. 5 della direttiva.
punto 113
Per quanto attiene alla deroga fatta valere dalla Repubblica d'Austria, è vero che la prevenzione di danni alle coltivazioni viticole è, in linea di principio, idonea a consentire l'adozione di misure derogatorie, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva.
punto 114
Tuttavia, quest'ultima disposizione non può costituire il fondamento normativo che consenta di sottrarre una specie completamente, ancorché per un periodo limitato di tempo, al regime di protezione istituito dalla direttiva.
punto 115
Infatti, sottrarre completamente una specie di uccelli al regime di protezione istituito dalla direttiva, ancorché per un periodo di tempo limitato, rischia di mettere in pericolo l'esistenza stessa di tale specie. Gli Stati membri sono quindi autorizzati a prevedere deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici solamente nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 9, n. 2, della direttiva.
punto 116
Quanto alla protezione dei nidi nonché delle aree di riproduzione, di riposo e di svernamento, si deve rammentare che gli oggetti e gli spazi interessati ricadono nella sfera di applicazione del regime di protezione istituito dall'art. 5 della direttiva, in particolare alle lett. b)-d) del medesimo.
punto 117
Per quanto attiene alla normativa controversa, si deve rilevare che, ai termini dell'art. 16, comma 4, del Bgld NSchLPflG, è vietato cacciare, molestare, catturare, trasportare, mantenere in cattività, ferire, uccidere, detenere o prelevare animali protetti.
punto 118
Va tuttavia osservato che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. d), della legge medesima, viene delegata ad un regolamento di attuazione l'indicazione delle specie per le quali è vietato rimuovere, danneggiare o distruggere i nidi nonché i siti di parata nuziale, di riproduzione, di riposo e di svernamento.
punto 119
Orbene, si deve necessariamente rilevare che, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni, per effetto del combinato disposto deicommi 2 e 4 dell'art. 16 del Bgld NSchPflG si viene a creare una lacuna nella protezione di talune specie, ragione per cui tali disposizioni devono essere ritenute incompatibili con l'art. 5 della direttiva.
punto 120
Va aggiunto che le disposizioni della Bgld ArtenschutzVO non pongono rimedio a tale difetto di trasposizione. Infatti, i divieti dettati all'art. 2 del detto regolamento riguardano unicamente i siti di nidificazione, di riproduzione, di riposo e di svernamento di un ridotto numero di specie, e non quelli di tutte le specie protette.
punto 121
Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del detto regolamento, le misure di protezione dal medesimo istituite non si applicano alle attività di caccia e di pesca.
punto 122
Orbene, tali attività sono idonee a pregiudicare gli spazi e gli oggetti protetti indicati all'art. 5, lett. b)-d), della direttiva.
punto 123
Considerato che Repubblica d'Austria non ha dedotto alcun argomento idoneo a giustificare il regime normativo di cui trattasi, l'inadempimento dev'essere considerato dimostrato.
punto 124
L'addebito relativo alla violazione dell'art. 5 della direttiva è conseguentemente fondato con riguardo a tutte le disposizioni controverse del Burgenland.
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punto 125
La Commissione sottolinea che l'art. 68, comma 1, del KrntJagdG non traspone i divieti dettati dall'art. 5, lett. a) ed e), della direttiva. Infatti, il detto art. 68, comma 1, si limiterebbe a prevedere divieti relativi ai nidi ed alle aree di riproduzione. Peraltro, nemmeno l'art. 51, comma 4 a, del KrntJagdG garantirebbe la trasposizione delle menzionate disposizioni della direttiva.
punto 126
La Repubblica d'Austria afferma che il complesso delle disposizioni legislative applicabili in Carinzia garantisce il divieto di molestare i siti di riproduzione della selvaggina di piuma. Sarebbe parimenti vietato distruggere i nidi e le covate di tali specie ovvero raccogliere uova senza autorizzazione.
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punto 127
Si deve rilevare che l'art. 68, comma 1, del KrntJagdG, ancorché preveda misure di protezione relative ai nidi, alle covate, alle uova e ai siti di riproduzione della selvaggina di piuma, non contiene tuttavia alcuna disposizione in merito all'obbligo di vigilanza affinché gli uccelli indicati dall'art 1 della direttiva non vengano né uccisi, né catturati, né detenuti come imposto dall'art. 5, lett. a) ed e), della direttiva.
punto 128
Si deve parimenti osservare che l'art. 51, comma 4 a, del KrntJagdG non garantisce neppure la trasposizione di tali disposizioni della direttiva, limitandosi a prevedere una serie di eccezioni alla protezione generale risultante dal divieto di esercizio della caccia enunciato al comma 1 del medesimo articolo.
punto 129
Si deve necessariamente rilevare che i divieti dettati dall'art. 5, lett. a) ed e), della direttiva, vale a dire i divieti di uccidere, catturare o detenere uccelli protetti, non trovano riscontro nelle disposizioni nazionali indicate supra al punto 125.
punto 130
L'addebito formulato dalla Commissione al riguardo dev'essere quindi ritenuto fondato.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art. 5 della direttiva nel Burgenland, in Carinzia e in Alta Austria › — Il Land dell'Alta Austria › Argomenti delle parti
punto 131
La Commissione ritiene che l'art. 27, comma 1, dell'Oö NSchG contenga misure di natura programmatica, limitate alle specie indigene. Infatti, la delega regolamentare ivi prevista indicherebbe, segnatamente, quale requisito di protezione che la specie interessata sia rara nel paesaggio locale, che la sua popolazione sia minacciata o che la sua conservazione rivesta interesse pubblico.
punto 132
La Commissione aggiunge che, ai termini dell'art 5, punto 2, dell'Oö ArtenschutzVO, la gazza, la ghiandaia, la cornacchia nera e la cornacchia grigia risultano totalmente escluse dal regime di protezione ivi previsto.
punto 133
La Repubblica d'Austria sottolinea che l'art 27, comma 2, dell'Oö NSchG prevede la protezione di piante e di animali mediante regolamento, in considerazione, segnatamente, degli artt. 5-7 e 9 della direttiva. Tale obiettivo del legislatore non verrebbe minimamente relativizzato per effetto del rinvio all'art 27, comma 1, dell'Oö NSchG.
punto 134
Il detto Stato membro aggiunge che la direttiva opera una distinzione tra specie indigene e specie straniere, ricollegandovi conseguenze giuridiche. Infatti, l'art 11 della direttiva imporrebbe il controllo dell'introduzione di specie straniere al fine di proteggere la fauna e la flora locali.
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punto 135
Si deve anzitutto rilevare che, come risulta dal punto 110 della presente sentenza, la sfera di applicazione dell'art. 5 della direttiva comprende tutte le specie indicate all'art 1 della medesima. Conseguentemente, l'esclusione della gazza, della ghiandaia, della cornacchia nera e della cornacchia grigia dal regime di protezione delle specie vigente in Alta Austria non è conforme alla direttiva.
punto 136
Peraltro, il fatto di limitare il numero delle specie protette in relazione a taluni requisiti attinenti alle caratteristiche biologiche e a considerazioni di interesse pubblico è parimenti incompatibile con la direttiva.
punto 137
L'argomento della Repubblica d'Austria secondo cui l'autorità titolare del potere regolamentare deve agire in modo conforme alla direttiva non è idoneo ad incidere su tale conclusione. Infatti, è sufficiente rilevare che l'esecuzione conforme, da parte della detta autorità, delle disposizioni di una direttiva non può, di per sé, presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire l'esigenza della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze 19 settembre 1996, causa C-236/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4459, punti 12 e 13, e 10 maggio 2001, causa C-144/99, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3541, punto 21).
punto 138
Parimenti, l'argomento addotto dallo Stato membro medesimo, concernente l'art. 11 della direttiva, non può trovare accoglimento. Infatti, come emerge dai punti 101 e 102 della presente sentenza, tale articolo non può essere considerato come istitutivo di un fondamento normativo che consenta di derogare agli obblighi di protezione incombenti agli Stati membri in virtù dell'art. 1 della direttiva.
punto 139
Conseguentemente, l'addebito relativo alla violazione dell'art. 5 della direttiva in Alta Austria dev'essere ritenuto fondato.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva in Alta Austria › — Argomenti delle parti
punto 140
La Commissione deduce che, ai termini dell'art. 5, comma 2, dell'Oö ArtenschutzVO, la gazza, la cornacchia nera e la cornacchia grigia sono escluse dal regime di protezione istituito dall'art. 6, n. 1, della direttiva.
punto 141
La Repubblica d'Austria fa presente che le dette specie sono state omesse dall'elenco degli uccelli di cui è consentita la caccia in Austria in base all'allegato II della direttiva, benché gli esperti concordino sulla pertinenza dell'inclusione per l'Austria di tali specie nel detto allegato.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva in Alta Austria › — Giudizio della Corte
punto 142
Si deve rammentare che l'art. 6, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri vietino, per tutte le specie di uccelli indicate all'art. 1 della direttiva stessa, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita di uccelli vivi e di uccelli morti.
punto 143
Quanto all'addebito formulato al riguardo dalla Commissione, si deve rilevare che il fatto di escludere le specie menzionate dalla sfera di applicazione dell'art. 5, comma 2, dell'Oö ArtenschutzVO consente talune attività di commercializzazione di uccelli vietate dall'art. 6, n. 1, della direttiva.
punto 144
Ciò premesso, l'argomento della Repubblica d'Austria circa la pertinenza dell'allegato II della direttiva in ordine all'addebito formulato dalla Commissione è inoperante.
punto 145
Infatti, il detto elenco si riferisce alle disposizioni dell'art. 7 della direttiva, riguardanti la situazione delle specie che possono costituire oggetto di attività venatoria, e non al regime di protezione istituito dall'art. 6, n. 1, della direttiva.
punto 146
Conseguentemente, a prescindere dal regime venatorio applicabile, gli Stati membri sono tenuti a garantire la trasposizione dei divieti di commercializzazione dettati da quest'ultima disposizione.
punto 147
Orbene, dalle suesposte considerazioni emerge che tali divieti non sono stati attuati nell'Alta Austria con riguardo alle tre specie di uccelli sopra menzionate.
punto 148
Per quanto attiene a tale addebito, il ricorso dev'essere conseguentemente accolto.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva in Carinzia e in Alta Austria › — Il Land della Carinzia › Argomenti delle parti
punto 149
La Commissione sostiene che, ai termini dell'art. 9, comma 2, della KrntJagdVO, la cornacchia nera, la ghiandaia e la gazza possono essere cacciate nel periodo intercorrente dal 1° luglio al 15 marzo. Orbene, tale regime sarebbe incompatibile con le prescrizioni dettate dalla direttiva in materia di caccia.
punto 150
La Repubblica d'Austria sottolinea che, nell'allegato II, parte 2, della direttiva, il legislatore comunitario ha omesso di includere i corvìdi nell'elenco delle specie di cui è consentita la caccia sul territorio della Repubblica d'Austria.
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punto 151
Si deve rammentare che, ai termini dell'art. 7, nn. 1 e 3, della direttiva, le specie elencate nell'allegato II, parte 2, della stessa possono essere oggetto di atti di caccia negli Stati membri per i quali esse sono menzionate nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali.
punto 152
Orbene, è pacifico che le specie contestate dalla Commissione non fanno parte delle specie di uccelli di cui è consentita la caccia in Austria ai sensi della parte 2 del detto allegato.
punto 153
Conseguentemente, l'istituzione di una stagione di caccia per le dette specie è incompatibile con l'art. 7, n. 1, della direttiva.
punto 154
Si deve aggiungere che l'argomento, dedotto dalla Repubblica d'Austria, relativo alla pretesa omissione del legislatore comunitario quanto al contenuto dell'allegato II, parte 2, della direttiva e il fatto che la Repubblica d'Austria cerchi di ottenere che le specie de quibus vengano inserite nell'elenco delle specie di cui è consentita la caccia sul proprio territorio sono irrilevanti ai fini della valutazione della fondatezza dell'addebito formulato dalla Commissione.
punto 155
Ne consegue che l'art 7, n. 1, della direttiva non è stato correttamente trasposto in Carinzia.
punto 156
Quanto a tale addebito, il ricorso della Commissione dev'essere quindi accolto.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva in Carinzia e in Alta Austria › — Il Land dell'Alta Austria › Argomenti delle parti
punto 157
La Commissione osserva che, ai termini dell'art. 5, punto 2, dell'Oö ArtenschutzVO, la gazza, la ghiandaia, la cornacchia nera e la cornacchia grigia non figurano tra le specie che devono essere protette. Orbene, tale regime costituirebbe una deroga all'art. 7, n. 1, della direttiva, ai termini del quale unicamente le specie elencate nell'allegato II, parte 2, della medesima possono costituire oggetto di attività venatoria in Austria.
punto 158
La Repubblica d'Austria rinvia all'argomento dedotto con riguardo all'addebito formulato in ordine alla trasposizione della stessa disposizione della direttiva in Carinzia (v. punto 150 della presente sentenza).
punto 159
Il detto Stato membro fa parimenti valere che, in ogni caso, la detta normativa viene applicata in modo conforme alla direttiva.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva in Carinzia e in Alta Austria › — Il Land dell'Alta Austria › Giudizio della Corte
punto 160
Per quanto attiene alla fondatezza dell'addebito formulato dalla Commissione si deve rinviare al punto 154 della presente sentenza, concernente la pertinenza dell'allegato II, parte 2, della direttiva ai fini dell'applicazione dell'art 7, n. 1, della direttiva medesima in Austria.
punto 161
Ne deriva che l'art 5, punto 2, dell'Oö ArtenschutzVO dev'essere considerato incompatibile con la menzionata disposizione della direttiva.
punto 162
Per quanto attiene all'argomento dedotto dalla Repubblica d'Austria, relativo all'attuazione della normativa in senso conforme alla direttiva, è sufficiente rammentare che non si può ritenere che semplici prassi amministrative, per natura modificabili a discrezione dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, costituiscano valido adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri nel contesto della trasposizione di una direttiva (v., in tal senso, sentenze 13 marzo 1997, causa C-197/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1489, punto 14; 9 marzo 2000, causa C-358/98, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1255, punto 30, nonché 10 marzo 2005, causa C-33/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-1865, punto 25).
punto 163
L'addebito formulato dalla Commissione al riguardo dev'essere conseguentemente considerato fondato.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art 7, n. 4, della direttiva nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria, nel Land di Salisburgo, nel Tirolo, nel Vorarlberg e nel Land di Vienna › — Il Land del Burgenland › Argomenti delle parti
punto 164
La Commissione deduce che, ai termini dell'art 88 b, comma 2, del Bgld JagdG, la beccaccia può essere cacciata nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 15 aprile, secondo il metodo della cacciala crepuscolo, al passaggio di primavera. Inoltre, i periodi di protezione fissati all'art. 76 della Bgld JagdVO derogherebbero alle esigenze dettate dall'art. 7, n. 4, della direttiva per quanto attiene al colombaccio (protetto dal 16 aprile al 30 giugno, laddove, secondo la Commissione, la protezione dovrebbe estendersi dal 1° febbraio al 31 agosto), alla tortora dal collare orientale (protetta dal 16 aprile al 30 giugno, invece che dal 1° marzo al 20 ottobre), alla tortora (protetta dal 1° novembre al 30 giugno, invece che dall'I 1 aprile al 31 agosto) e alla beccaccia (protetta dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 aprile al 30 settembre, invece che dal 20 febbraio al 10 settembre).
punto 165
La Repubblica d'Austria osserva che i periodi di protezione fissati dall'art. 76 della Bgld JagdVO tengono conto delle condizioni climatiche di tale regione. Peraltro, per effetto della caccia selettiva praticata nel Burgenland, le femmine, in particolare della specie beccaccia, non risulterebbero molestate in nessuna fase del periodo di riproduzione. Inoltre, i periodi di protezione previsti terrebbero conto dei requisiti di deroga indicati all'art. 9 della direttiva. Infine, considerato che unicamente i maschi di tale specie potrebbero essere cacciati, si tratterebbe di una misura di intervento conforme al detto art. 9.
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punto 166
Si deve rilevare che nel ricorso la Commissione ha presentato calendari di caccia riguardanti la beccaccia, il colombaccio, la tortora dal collare orientale e la tortora che differiscono in misura considerevole dai calendari di caccia stabiliti dalle disposizioni nazionali indicate al punto 164 della presente sentenza.
punto 167
Infatti, tali calendari divergono non solo per quanto riguarda la durata totale dei periodi di protezione, bensì anche con riguardo al dies a quo e al dies ad quem dei periodi medesimi.
punto 168
Al fine di poter valutare la fondatezza dell'addebito formulato dalla Commissione, si deve rilevare che i periodi di protezione da rispettare in virtù dell'art. 7, n. 4, della direttiva devono essere fissati tenendo conto degli elementi scientifici che fanno testo nel settore dell'avifauna (v., segnatamente, sentenza 17 gennaio 1991, causa C-157/89, Commissione/Italia, Racc. pag. I-57, punti 15, 19 e 24).
punto 169
Orbene, il ricorso non contiene alcun elemento di tal genere idoneo ad avvalorare la pertinenza dei periodi indicati dalla Commissione con riguardo ai parametri di riferimento enunciati all'art. 7, n. 4, della direttiva, quali i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate.
punto 170
Si deve aggiungere che la deduzione di elementi scientifici di tal genere era tanto più necessaria in quanto la Repubblica d'Austria ha fatto presente che i periodi di caccia sono stati fissati nel Burgenland in considerazione delle particolari condizioni climatiche di tale regione.
punto 171
Ciò premesso, spettava alla Commissione fornire indicazioni scientifiche adeguate al fine di dimostrare l'incompatibilità dei regimi di caccia contestati con l'art 7, n. 4, della direttiva.
punto 172
In assenza di tali indicazioni, il ricorso dev'essere respinto al riguardo.
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punto 173
La Commissione afferma, in primo luogo, che l'art. 9, comma 2, della KrntJagdVO fissa, per talune specie, periodi di caccia che si collocano nelle varie fasi di riproduzione e di dipendenza, senza che sussistano sufficienti riferimenti alle condizioni di deroga previste dall'art. 9 della direttiva. Le specie interessate sarebbero il tetraone (la cui caccia è autorizzata dal 10 al 31 maggio, laddove, secondo la Commissione, dovrebbe essere autorizzata dal 1° ottobre al 28 febbraio), il fagiano di monte (la cui caccia è autorizzata dal 10 al 31 maggio, invede che dal 21 settembre al 31 marzo), la beccaccia (di cui è autorizzata la caccia dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile, invece che dall'I 1 settembre al 19 febbraio), la folaga (di cui è autorizzata la caccia dal 16 agosto al 31 gennaio, invece che dal 21 settembre al 10 marzo), il colombaccio (di cui la caccia è autorizzata dal 1° agosto al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile, invece che dal 1° settembre al 31 gennaio) e la tortora dal collare orientale (di cui la caccia è autorizzata dal 1° agosto al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile, invece che dal 21 ottobre al 20 febbraio).
punto 174
Per quanto attiene, in particolare, alla caccia in primavera, la Commissione rileva, in secondo luogo, che i periodi di caccia summenzionati comprendono la fase di parata nuziale del tetraone, del fagiano di monte e della beccaccia.
punto 175
La Commissione deduce al riguardo che non è possibile distinguere tra la detta fase, da un lato, e il periodo di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza, dall'altro. Conseguentemente, la disposizione nazionale di cui al punto 173 della presente sentenza sarebbe contraria all'art. 7, n. 4, della direttiva.
punto 176
La Commissione sottolinea che la fase di parata nuziale rappresenta parte del periodo di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza. La circostanza che tale fase sia anteriore alla riproduzione propriamente detta non può produrre l'effetto di escludere tale fase, per le specie interessate, dalla sfera di applicazione dell'art. 7, n. 4, della direttiva.
punto 177
La Commissione sostiene, in terzo luogo, che l'art. 3 del KrntJagdG, che disciplina i criteri di autorizzazione relativi ai piani di caccia, non opera alcun riferimento ai requisiti e ai criteri di deroga indicati all'art. 9 della direttiva.
punto 178
La Repubblica d'Austria riconosce, anzitutto, che i periodi di caccia stabiliti in Carinzia non sono conformi alla direttiva per quanto concerne la folaga, il colombaccio e la tortora dal collare orientale.
punto 179
Il detto Stato membro ritiene, per contro, che la caccia dei maschi delle specie tetraone, fagiano di monte e beccaccia sui siti di parata nuziale sia estranea al periodo di nidificazione, di riproduzione, di cova e di dipendenza. Infatti, la riproduzione di tali specie si effettuerebbe in un luogo diverso rispetto ai siti di parata nuziale. Inoltre, una serie di disposizioni restrittive garantirebbe che venga abbattuto solamente un ridotto numero di maschi e che venga assicurata la protezione delle femmine durante il periodo di cova.
punto 180
II detto Stato membro sottolinea che il regime venatorio introdotto dall'art. 51, comma 2, del KrntJagdG risponde alle esigenze di protezione postulate dall'art. 7, n. 4, della direttiva. I periodi di caccia sarebbero infatti fissati in modo tale da consentire una caccia selettiva della selvaggina di piuma, in quantitativi ridotti e sotto stretta sorveglianza, laddove non sussistano altre soluzioni soddisfacenti e tale caccia non nuoccia al mantenimento delle popolazioni interessate.
punto 181
La Repubblica d'Austria precisa che il tetraone, il fagiano di monte e la beccaccia ricadono in una pianificazione degli abbattimenti conforme alla direttiva. Infatti, la caccia di tali specie sarebbe autorizzata sulla base di un censimento preciso della popolazione per ogni singola zona di caccia e l'abbattimento di esemplari sarebbe autorizzato individualmente. Inoltre, tali autorizzazioni verrebbero accordate mediante decisione amministrativa ai titolari di un permesso di caccia.
punto 182
Il detto Stato membro fa parimenti presente che, per effetto di disposizioni restrittive relative alla sorveglianza delle popolazioni, al numero di abbattimenti individuali ed ai periodi di caccia, verrebbe abbattuto solamente un ridotto numero di maschi delle specie di cui trattasi.
punto 183
Lo Stato membro medesimo sottolinea, infine, che un divieto generale di caccia per le dette specie durante la fase di parata nuziale produrrebbe la conseguenza che i cacciatori perderebbero interesse per tali specie di selvaggina di piuma ed abbandonerebbero gli sforzi di preservazione dell'habitat di tali specie. Ciò si ripercuoterebbe immediatamente sulla popolazione delle dette specie, che necessitano di un habitat specifico, vale a dire pascoli forestali, che si sono considerevolmente rarefatti.
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punto 184
Atteso che la convenuta ha riconosciuto l'incompatibilità dei periodi di caccia fissati in Carinzia per quanto attiene alla folaga, al colombaccio ed alla tortora dal collare orientale, la censura dev'essere ritenuta fondata con riguardo a tali specie.
punto 185
Quanto alla beccaccia, si deve osservare che la caccia è autorizzata non solo dalla fine dell'estate sino all'inizio dell'inverno, vale a dire dal 1° settembre al 31 dicembre, bensì parimenti dalla fine dell'inverno sino all'inizio della primavera, vale a dire dal 16 marzo al 10 aprile. La caccia per tale specie resta dunque aperta per un periodo di quasi cinque mesi.
punto 186
Orbene, non può in nessun caso ritenersi che un regime di caccia così esteso nel tempo possa ricadere nella sfera di applicazione dell'art. 9 della direttiva.
punto 187
Infatti, un siffatto regime di caccia è incompatibile, in considerazione della sua natura e della sua portata, con le finalità di protezione perseguite dalla direttiva.
punto 188
Atteso che la convenuta non ha dedotto alcun motivo di deroga ai sensi del menzionato art. 9 che sia idoneo a giustificare il regime venatorio di cui trattasi, l'inadempimento dev'essere considerato parimenti dimostrato al riguardo.
punto 189
Per contro, per il tetraone ed il fagiano di monte, la normativa di cui trattasi prevede unicamente un periodo di caccia in primavera.
punto 190
Tale periodo corrisponde tuttavia parzialmente alla fase di parata nuziale delle specie interessate.
punto 191
Occorre quindi accertare se tale fase sia ricompresa nei divieti sanciti dall'art. 7, n. 4, della direttiva.
punto 192
A tal riguardo si deve osservare che il regime di protezione istituito da tale disposizione è definito in termini ampi, con riferimento alle specificità biologiche delle specie interessate, atteso che fa riferimento, oltre che al periodo di nidificazione, alle singole fasi di riproduzione e di dipendenza.
punto 193
Infatti, solamente una siffatta impostazione risponde all'obiettivo dell'art. 7, n. 4, della direttiva, che, come la Corte ha già avuto modo di affermare, consiste nel garantire un regime completo di protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata (v. sentenze 17 gennaio 1991, Commissione/Italia, cit. supra, punto 14, e 19 gennaio 1994, causa C-435/92, Association pour la protection des animaux sauvages e a., Racc. pag. I-67, punto 9). Tale giurisprudenza riflette infatti il rilievo che qualsiasi intervento nel corso dei periodi inerenti alla riproduzione degli uccelli può incidere negativamente sulla medesima, anche quando sia interessata solo parte della loro popolazione.
punto 194
Ciò vale parimenti per la fase di parata nuziale, durante la quale le specie interessate sono particolarmente esposte e vulnerabili.
punto 195
Si deve quindi necessariamente concludere che tale fase fa parte del periodo durante il quale l'art 7, n. 4, della direttiva vieta, in linea di principio, qualsiasi attività venatoria.
punto 196
Quanto alla questione se le deroghe indicate all'art. 9 della direttiva possano applicarsi a situazioni caratterizzate dalle particolari esigenze di protezione sancite dall'art. 7, n. 4 della direttiva medesima, si deve rammentare che la Corte ha già avuto modo di affermare, nella sentenza 16 ottobre 2003, causa C-182/02, Ligue pour la protection des oiseaux sauvages e a. (Racc. pag. I-12105, punto 9), che l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva ammette la possibilità di autorizzare, nel rispetto degli altri requisiti indicati dal medesimo art. 9, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli durante i periodi indicati all'art. 7, n. 4, della direttiva medesima, durante i quali la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata.
punto 197
Conseguentemente, la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini ricreativi durante i periodi indicati dall'art. 7, n. 4, della direttiva può costituire, sempre che ricorrano i requisiti indicati all'art. 9, n. 2, della direttiva medesima, un «impiego misurato» ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva (v., in tal senso, la sentenza Ligue pour la protection des oiseaux e a., cit. supra, punto 11).
punto 198
Tuttavia, l'onere della prova quanto al rispetto di tali requisiti per ogni singola deroga spetta all'autorità nazionale che ne prende la decisione (v., in tal senso, sentenze 15 dicembre 2005, causa C-344/03, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-11033, punti 39 e 60, nonché 8 giugno 2006, causa C-60/05, WWF Italia e a., Racc. pag. I-5083, punto 34).
punto 199
Per quanto attiene all'accertamento se il regime venatorio di cui all'art. 51, comma 2, del KrntJagdG sia conforme all'art 9, n. 1, lett c) della direttiva, con particolare riferimento all'esigenza che gli abbattimenti derogatori siano limitati a «piccole quantità», si deve ricordare che gli Stati membri, nell'adottare le misure di trasposizione di quest'ultima disposizione, devono garantire che, in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, gli abbattimenti autorizzati non superino un tetto — da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi — conforme alla limitazione dei detti abbattimenti a piccoli quantitativi (v. sentenza WWF Italia e a., cit. supra, punto 29).
punto 200
A tal riguardo, se è pur vero che, come afferma la convenuta, la caccia al tetraone e al fagiano di monte è soggetta ad una pianificazione generale degli abbattimenti, la disposizione nazionale di cui trattasi non precisa tuttavia in cosa consista, in tale contesto, la nozione di «piccole quantità» ai sensi dell'art 9, n. 1, lett. c), della direttiva.
punto 201
Orbene, una trasposizione della direttiva conforme al diritto comunitario implica che le autorità competenti ad autorizzare abbattimenti in deroga di uccelli di una determinata specie devono potersi fondare su indici sufficientemente precisi quanto ai quantitativi massimi da rispettare (v., in tal senso, la sentenza WWF Italia e a., cit. supra, punto 36).
punto 202
Conseguentemente, il regime venatorio di cui all'art. 51, comma 1, del KrntJagdG non è conforme all'art 9, n. 1, lett. c), della direttiva.
punto 203
Si deve aggiungere che la Repubblica d'Austria ha ammesso che le specie di cui trattasi sono parimenti presenti sul territorio interessato in autunno ed in inverno, precisando tuttavia che la caccia durante tale periodo dell'anno si svolge in condizioni meno favorevoli. Orbene, tale circostanza è priva di pertinenza con riguardo al contesto normativo di protezione istituito dalla direttiva.
punto 204
Ciò premesso, l'art 51, comma 1, del KrntJagdG non è neppure conforme alla parte introduttiva dell'art. 9, n. 1, della direttiva, che assoggetta la concessione di deroghe alle disposizioni di protezione degli uccelli all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti (v., in tal senso, sentenza 9 giugno 2005, causa 0135/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5261, punto 19).
punto 205
Infine, quanto all'argomento dedotto dalla Repubblica d'Austria in ordine alla necessità di autorizzare la caccia al tetraone e al fagiano di monte affinché i cacciatori ne preservino e ne mantengano l'habitat, si deve osservare che, se è pur vero che la protezione della flora figura tra i motivi di deroga indicati all'art. 9, n. 1, lett. a), quarto trattino, della direttiva, va tuttavia rilevato che la protezione di tale habitat può essere garantita indipendentemente dalla caccia (v., in tal senso, Commissione/Finlandia, cit. supra, punti 35 e 40).
punto 206
D'altronde, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, gli Stati membri sono tenuti ad attuare tale protezione per effetto dell'art. 4 della direttiva, e ciò sia all'interno sia all'esterno delle zone di protezione speciale degli uccelli.
punto 207
L'argomento della Repubblica d'Austria dev'essere quindi respinto in toto.
punto 208
Si deve quindi necessariamente rilevare che la normativa del Land della Carinzia in materia di caccia non risulta conforme alla direttiva per quanto attiene a tutte le specie cui fa riferimento la presente censura.
punto 209
Il ricorso della Commissione dev'essere quindi considerato fondato al riguardo.
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punto 210
La Commissione deduce che l'art 22 del Nö JagdVO fissa periodi di caccia per talune specie che ricomprendono il periodo di nidificazione o le fasi di riproduzione e di dipendenza delle specie de quibus. Si tratterebbe del tetraone (di cui è consentita la caccia dal 1° al 31 maggio degli anni pari, laddove, secondo la Commissione, la caccia dovrebbe essere consentita dal 1° ottobre al 28 febbraio), del fagiano di monte (di cui è consentita la caccia dal 1° al 31 maggio, gli anni dispari, invece che dal 21 settembre al 31 marzo), del tetraone mezzano (di cui è consentita la caccia dal 1° gennaio al 31 dicembre, invece che dal 1° ottobre al 28 marzo), della beccaccia (di cui è consentita la caccia dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 1° marzo al 15 aprile, invece che dalľll settembre al 19 febbraio) e del colombaccio (di cui è consentita la caccia dal 1° agosto al 31 gennaio, invece che dal 1° settembre al 31 gennaio).
punto 211
La Repubblica dAustria riconosce che l'avvio della caccia autunnale al colombaccio dovrebbe essere fissato al 1° settembre, come sostenuto dalla Commissione.
punto 212
Per quanto attiene al regime della caccia al tetraone, al fagiano di monte e alla beccaccia, lo Stato membro medesimo rinvia a tutti gli argomenti dedotti in ordine alla trasposizione dell'art. 7, n. 4, della direttiva in Carinzia (v. punti 179-183 della presente sentenza).
punto 213
Il detto Stato membro ricorda che, per quanto concerne tali specie, il periodo di caccia in primavera si colloca nella fase di parata nuziale, che precede i periodi di nidificazione, di cova e di dipendenza. Conseguentemente, il regime di protezione particolare istituito dall'art. 7, n. 4, della direttiva non potrebbe trovare applicazione.
punto 214
A parere della Repubblica d'Austria, i periodi di caccia relativi al tetraone mezzano non potrebbero costituire oggetto del presente ricorso, atteso che tale specie non sarebbe stata indicata nell'ambito della fase precontenziosa del procedimento.
punto 215
Il detto Stato membro sostiene peraltro che i maschi adulti di tale specie presenterebbero dimensioni maggiori rispetto al maschio adulto della specie del fagiano di monte e, conseguentemente, disturberebbero questi ultimi in occasione della parata nuziale.
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punto 216
Alla luce della risposta fornita dalla convenuta in ordine al periodo di caccia al colombaccio, l'inadempimento dev'essere ritenuto accertato al riguardo.
punto 217
Per quanto attiene al tetraone mezzano, si deve rilevare che quest'ultimo costituisce l'incrocio di due specie e che, a prescindere dalla questione se possa essere considerato quale specie a sé stante in senso biologico, si distingue in ogni caso dal tetraone e dal fagiano di monte.
punto 218
Conseguentemente, il regime di caccia al tetraone mezzano nel Land della Bassa Austria avrebbe dovuto essere menzionato nella lettera di diffida, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale comunicazione delimita l'oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze 27 aprile 2006, causa C-441/02, Commissione/Germania, causa C-150/04, Racc. pag. I-3449, punti 59 e 60, nonché 30 gennaio 2007, causa C-150/04, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-1163, punti 66 e 67).
punto 219
Il ricorso della Commissione dev'essere quindi ritenuto irricevibile al riguardo.
punto 220
Per quanto attiene all'addebito relativo all'insufficiente protezione della beccaccia, si deve rilevare che, per tale specie, la caccia è autorizzata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 aprile e in quello intercorrente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno.
punto 221
Consentendo la caccia a tale specie per più di cinque mesi, il regime introdotto dall'art. 22 della NöJagdVO consente una pressione eccessiva sulla popolazione interessata.
punto 222
Orbene, come emerge dai punti 186 e 187 della presente sentenza, un siffatto regime non può in alcun caso rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 9 della direttiva.
punto 223
Per quanto attiene al tetraone e al fagiano di monte, si deve rammentare che, come emerge dai punti 194 e 195 della presente sentenza, la caccia in primavera corrisponde alla fase di parata nuziale di tali specie, la quale costituisce un periodo in ordine al quale l'art. 7, n. 4, della direttiva esige misure di protezione particolari.
punto 224
Se è pur vero che, per le dette due specie, non è prevista alcuna caccia in autunno e che la caccia in primavera è consentita solo ad anni alterni, la Repubblica d'Austria non ha tuttavia fornito indicazioni concrete in ordine alle modalità con cui viene garantito il rispetto dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, in particolare per quanto riguarda la limitazione degli abbattimenti a «piccole quantità».
punto 225
Orbene, come emerge dai punti 199 e 201 della presente sentenza, spetta alle competenti autorità dello Stato membro interessato garantire, con sufficiente precisione giuridica e sulla base di dati scientifici autorevoli, che il tetto massimo quantitativo non venga in alcun caso superato e che si provveda, pertanto, a una protezione completa delle specie di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 9 dicembre 2004, causa 079/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-11619, punto 41).
punto 226
Precisazioni di tal genere non figurano tuttavia nella normativa contestata.
punto 227
L'addebito della Commissione di cui trattasi è quindi fondato per quanto attiene a tutte le specie indicate, fatta eccezione per il tetraone mezzano, in ordine al quale l'addebito è irricevibile.
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punto 228
La Commissione rileva che, ai termini dell'art. 1, comma 1, dell'Oö SchonzeitenVO, la caccia è autorizzata durante il periodo di nidificazione o durante le fasi di riproduzione e di dipendenza per quanto attiene, da un lato, ai maschi adulti delle specie tetraone (di cui è autorizzata la caccia dal 1° al 31 maggio, laddove, secondo la Commissione, la caccia dovrebbe essere consentita dal 1° ottobre al 28 febbraio), fagiano di monte (di cui è consentita la caccia dal 1° al 31 maggio, invece che dal 21 settembre al 31 marzo) e tetraone mezzano (di cui è consentita la caccia dal 1° al 31 maggio, invece che dal 1° ottobre al 28 marzo) nonché, dall'altro, alla beccaccia (di cui è consentita la caccia dal 1° ottobre al 30 aprile, invece che dall'I 1 settembre al 19 febbraio).
punto 229
La Repubblica d'Austria sottolinea che la caccia in primavera al tetraone, al fagiano di monte e al tetraone mezzano si colloca nella fase di parata nuziale e non ricade quindi nella sfera di applicazione dell'art. 7, n. 4, della direttiva.
punto 230
Il detto Stato membro rinvia a tal riguardo agli argomenti già riassunti ai punti 179-183 della presente sentenza per quanto riguarda il regime venatorio vigente in Carinzia.
punto 231
Quanto alla beccaccia, lo Stato membro medesimo rileva che i periodi di caccia previsti derogano alla direttiva unicamente per quanto riguarda i maschi, che vengono in realtà cacciati unicamente durante la fase di parata nuziale. Conseguentemente, le femmine non verrebbero molestate in alcuna fase del periodo di riproduzione. Le particolarità biologiche di tale specie fornirebbero, inoltre, la garanzia della compatibilità di tale regime venatorio con i principi di un impiego misurato e di una regolamentazione equilibrata delle popolazioni interessate.
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punto 232
Per quanto attiene all'addebito relativo alla protezione del tetraone e del fagiano di monte, si deve rammentare che, come emerge dai precedenti punti 194 e 195, il periodo di caccia previsto in Alta Austria per tali due specie corrisponde ad un periodo che deve costituire oggetto di protezione speciale ai sensi dell'art. 7, n. 4, della direttiva.
punto 233
Orbene, se è pur vero che per tali specie è autorizzata unicamente la caccia in primavera, la Repubblica d'Austria non ha fornito elementi idonei a provare che tale regime risponda alle esigenze dettate dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, come precisate dalla giurisprudenza (v. punti 199 e 201 della presente sentenza). In particolare, la normativa contestata non precisa in qual misura il detto regime garantirebbe che gli abbattimenti si limitino a «piccole quantità».
punto 234
Per quanto riguarda l'addebito relativo al regime della caccia al tetraone mezzano, che costituisce un uccello frutto dell'incrocio tra il tetraone ed il fagiano di monte, si deve rammentare che la direttiva, ai termini dell'art. 1 della medesima, si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato.
punto 235
A tal riguardo, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, una specie biologica è definita quale insieme di tutti gli individui costituenti una comunità riproduttiva.
punto 236
Orbene, nel controricorso la Repubblica d'Austria ha contestato che il frutto di un accoppiamento con un tetraone mezzano, maschio o femmina, possa maturare in libertà, senza essere contraddetta al riguardo dalla Commissione.
punto 237
Per quanto attiene al tetraone mezzano, la Commissione non ha quindi dimostrato l'esistenza di una comunità riproduttiva che consenta di considerarlo interamente quale specie, rientrando in tal modo nella sfera di applicazione della direttiva.
punto 238
La censura inerente al regime di caccia del tetraone mezzano in Alta Austria dev'essere quindi respinta perché infondata.
punto 239
Quanto all'addebito relativo al regime venatorio della beccaccia, si deve rilevare che tale specie può essere cacciata non solo in primavera, bensì parimenti in autunno e in inverno.
punto 240
Tale regime, in considerazione dell'ampiezza dei periodi di caccia previsti, è incompatibile, come emerge dai punti 186 e 187 della presente sentenza, con le esigenze di protezione della direttiva e non può essere quindi giustificato sulla base dell'art. 9 della medesima.
punto 241
Infine, quanto alla distinzione operata dalla Repubblica d'Austria tra i maschi e le femmine della specie interessata, è sufficiente rilevare che tale distinzione non trova alcun fondamento normativo nelle disposizioni della direttiva in ordine alla portata della protezione di cui devono beneficiare gli uccelli selvatici.
punto 242
L'addebito della Commissione dev'essere quindi considerato fondato con riguardo al regime venatorio vigente in Alta Austria per tutte le specie, ad esclusione del tetraone mezzano.
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punto 243
La Commissione rileva che dal combinato disposto dell'art. 54, comma 1, del Sbg JagdG e dell'art. 1 della Sbg SchonzeitenVO emerge che, per talune specie, la caccia è autorizzata durante il periodo di nidificazione, di riproduzione o di dipendenza, vale a dire in periodi durante i quali la caccia è, in linea di principio, vietata, senza che sussistano i requisiti e i criteri di deroga previsti all'art. 9 della direttiva. Si tratterebbe del tetraone (di cui è autorizzata la caccia nel periodo tra il 1° ed il 31 maggio, laddove, secondo la Commissione, il periodo dovrebbe essere quello intercorrente tra il 1o ottobre e il 28 febbraio), del fagiano di monte (di cui è autorizzata la caccia dal 1o maggio al 15 giugno, invece che dal 21 settembre al 31 marzo), del tetraone mezzano (di cui la caccia è autorizzata dal 1o maggio al 15 giugno, invece che dal 1o ottobre al 28 marzo) e della beccaccia (di cui è autorizzata la caccia dal 1o marzo al 15 aprile e dal 1o ottobre al 31 dicembre, invece che dall'11 settembre al 19 febbraio).
punto 244
La Commissione rileva che l'art. 60, comma 3 a, dell'Sbg JagdG si limita a fissare un numero minimo e, all'occorrenza, un numero massimo di abbattimenti. Non esisterebbe quindi alcuna possibilità, nell'ambito dell'adozione dei piani di caccia, di valutare i motivi di deroga alla luce dell'art. 9 della direttiva.
punto 245
Per quanto attiene alla caccia al tetraone, al fagiano di monte e al tetraone mezzano durante la fase di parata nuziale, la Repubblica d'Austria rinvia essenzialmente all'argomento svolto con riguardo al regime di protezione di tali specie in Carinzia (v. supra, punti 179-183).
punto 246
Il detto Stato membro fa presente che, all'atto dell'adozione del regolamento relativo ai piani di caccia, le autorità competenti tengono conto dei requisiti e dei criteri in presenza dei quali è consentito derogare ai divieti previsti dalla direttiva, ai sensi dell'art. 9, nn. 1 e 2, della medesima.
punto 247
Lo Stato membro medesimo precisa che, ai termini dell'art. 60, comma 3, dell'Sbg JagdG, il numero massimo di abbattimenti autorizzati dev'essere fissato in modo da ottenere o preservare una popolazione che soddisfi i principi fissati dall'art. 3 dell'Sgbg JagdG. Il regolamento relativo ai piani di caccia verrebbe peraltro fissato sulla base di relazioni dettagliate dei danni registrati nonché di relazioni e di stime relative alla popolazione delle specie interessate. Le cifre indicate nel detto regolamento sarebbero da intendersi quali abbattimenti massimi.
punto 248
La Repubblica d'Austria aggiunge che gli interventi autorizzati riguardano unicamente le specie di uccelli di cui all'art. 59, comma 1, dell'Sbg JagdG, vale a dire quelli non elencati nell'allegato II della direttiva quali specie cacciabili in Austria. Orbene, nessun piano di caccia sarebbe stato fissato al riguardo, malgrado tali specie di uccelli ricadano nel divieto generale di caccia. La loro caccia potrebbe essere autorizzata, in taluni casi, unicamente sulla base dell'art. 104, comma 4, dell'Sbg JagdG, ciò tuttavia unicamente al di fuori dei periodi di protezione stabiliti dalla direttiva.
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punto 249
Come emerge dalle considerazioni svolte supra ai punti 186 e 187, la caccia alla beccaccia in primavera, in aggiunta alla caccia autunnale parimenti autorizzata per tale specie, non può trovare giustificazione sulla base dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.
punto 250
Quanto all'accertamento della sussistenza dei requisiti e dei criteri di deroga relativi alla caccia al tetraone e al fagiano di monte, per i quali è autorizzata unicamente la caccia in primavera, si deve rilevare che l'art. 59, comma 1, dell'Sbg JagdG trova applicazione solamente con riguardo alle specie che non figurano nell'allegato II della direttiva quali specie cacciabili in Austria.
punto 251
Orbene, il tetraone e il fagiano di monte sono indicati nell'allegato in questione. Le due dette specie non rientrano quindi nella pianificazione degli abbattimenti.
punto 252
Quanto alla questione se la caccia alle dette specie possa risultare giustificata in base all'art. 9 della direttiva, si deve rilevare che la convenuta non ha dimostrato che la normativa del Land di Salisburgo sia conforme ai motivi di deroga indicati all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.
punto 253
Infatti, l'art. 59, comma 1, dell'SbgJagdG rinvia all'autorità titolare del potere regolamentare per l'esame dei piani di caccia senza che l'esercizio di tale potere regolamentare sia inquadrato entro valori quantitativi vincolanti.
punto 254
Conseguentemente, il ricorso è fondato per quanto attiene al regime di caccia applicabile alla beccaccia, al tetraone ed al fagiano di monte.
punto 255
Per quanto riguarda le disposizioni del Land di Salisburgo relative alla caccia al tetraone mezzano, si deve rammentare che, come emerge dai precedenti punti 234-237, non è stato dimostrato che tale specie ricada nella sfera di applicazione della direttiva.
punto 256
La censura relativa alla caccia al tetraone mezzano nel Land di Salisburgo dev'essere quindi respinta in quanto infondata.
punto 257
Dalle suesposte considerazioni emerge che la presente censura è fondata per quanto riguarda il regime della caccia del Land di Salisburgo per tutte le specie indicate, ad eccezione del tetraone mezzano.
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punto 258
La Commissione osserva che l'art 1, comma 1, della DurchfVO Tiroler JagdG fissa periodi di caccia che includono periodi di nidificazione, di riproduzione o di dipendenza con riguardo al tetraone (di cui è autorizzata la caccia nel periodo dal 1° al 15 maggio degli anni dispari, laddove, secondo la Commissione, l'autorizzazione dovrebbe limitarsi al periodo dal 1° ottobre al 28 febbraio) e il fagiano di monte (di cui è autorizzata la caccia nel periodo dal 10 al 31 maggio, invece che dal 21 settembre al 31 marzo), derogando in tal modo al disposto dell'art. 7, n. 4, della direttiva.
punto 259
La Commissione sottolinea che, se la caccia al tetraone ed al fagiano di monte, specie particolarmente minacciate in Austria, dovesse aver luogo solo eccezionalmente, conformemente all'art. 9 della direttiva, occorrerebbe vigilare affinché vengano rispettati i requisiti e criteri di deroga fissati in tale disposizione.
punto 260
La Repubblica d'Austria rinvia agli argomenti da essa formulati in ordine al regime di caccia primaverile delle specie di cui trattasi, corrispondente alla loro fase di parata nuziale per quanto riguarda la Carinzia (v. punti 179-183 della presente sentenza).
punto 261
Il detto Stato membro sottolinea parimenti che è difficile cacciare in Tirolo alla fine dell'autunno o in inverno e che, in ogni caso, le popolazioni delle dette specie non risultano minacciate in tale regione.
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punto 262
Quanto alla portata del regime di protezione previsto all'art. 7, n. 4, della direttiva, si deve rammentare che, come emerge dai punti 194 e 195 della presente sentenza, tale regime si estende alla fase di parata nuziale del tetraone e del fagiano di monte.
punto 263
Quanto all'argomento della Repubblica d'Austria relativo alla difficoltà di praticare la caccia in Tirólo in autunno ed in inverno, è sufficiente osservare che tale considerazione non può essere ricollegata ad alcuna causa di deroga prevista all'art. 9 della direttiva.
punto 264
Il ricorso è quindi fondato per quanto attiene ai periodi di caccia al tetraone ed al fagiano di monte fissati all'art. 1, comma 1, della DurchfVO Tiroler JagdG.
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punto 265
La Commissione rileva che il periodo di caccia fissato all'art. 27, comma 1, della Vlbg JagdVO non è conforme alle esigenze dettate all'art. 7, n. 4, della direttiva con riguardo al fagiano di monte. Tale periodo sarebbe stato fissato dall'I 1 al 31 maggio, laddove, secondo la Commissione, avrebbe dovuto esserlo dal 21 settembre al 31 marzo. Il detto periodo si collocherebbe, quindi, nella fase di parata nuziale della specie di cui trattasi.
punto 266
La Repubblica d'Austria rileva che, per le specie di selvaggina di piuma — ad eccezione del fagiano di monte —, la Vlbg JagdVO fissa periodi di caccia conformi alle disposizioni della direttiva. Essa rinvia al riguardo agli argomenti formulati in ordine alla trasposizione della direttiva in Carinzia (v. punti 179-183 della presente sentenza).
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punto 267
Al fine di poter valutare la fondatezza dell'addebito formulato dalla Commissione, è sufficiente rilevare, come emerge dai punti 194 e 195 della presente sentenza, che la Repubblica d'Austria non ha dimostrato che la normativa nazionale contestata con tale addebito risponda ai requisiti e criteri di deroga fissati dall'art. 9 della direttiva con riguardo alle esigenze di protezione particolare di cui all'art. 7, n. 4, della medesima.
punto 268
La censura della Commissione relativa al periodo di caccia al fagiano di monte di cui all'art. 27, comma 1, della Vlbg JagdVO è quindi fondata.
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punto 269
La Commissione deduce che il periodo di caccia della beccaccia, risultante dal combinato disposto dell'art. 69 del Wiener JagdG e dell'art. 1, comma 1, della Wiener SchonzeitenVO comprende i periodi di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza, i quali, in linea di principio, sono oggetto di divieto ai sensi dell'art 7, n. 4, della direttiva, senza che venga fatto riferimento alcuno ai pertinenti requisiti di deroga di cui all'art. 9 della direttiva.
punto 270
La Repubblica d'Austria sostiene che il regime di caccia contestato con tale addebito è conforme alla deroga prevista all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.
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punto 271
In considerazione della giurisprudenza richiamata al punto 198 di questa sentenza, si deve osservare che, per il Land di Vienna, la Repubblica d'Austria non ha fornito elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti e dei criteri indicati all'art. 9 della direttiva, in particolare per quanto attiene alla limitazione degli abbattimenti di uccelli a «piccole quantità», ai sensi del n. 1, lett. c), del detto articolo, nonché l'assenza di altra soluzione soddisfacente, conformemente a quanto disposto nel passo introduttivo di tale disposizione.
punto 272
Conseguentemente, il ricorso dev'essere accolto per quanto attiene al periodo venatorio della beccaccia nel Land di Vienna quale risultante dal combinato disposto dell'art. 69 del Wiener JagdG e dell'art. 1, comma 1, della Wiener SchonzeitenVO.
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punto 273
La Commissione sostiene che l'art 20, comma 4, dell'Nö NSchG non contiene disposizioni che stabiliscano in termini sufficienti i metodi di caccia vietati ex art 8 della direttiva, nel combinato disposto con l'allegato IV, lett. a), della medesima. Vi sarebbe, al contrario, solamente un riferimento di ordine generale ai metodi, alle attrezzature o ai sistemi di cattura o di uccisione autorizzati.
punto 274
La Commissione deduce che, per quanto l'autorità competente sia obbligata ad agire in senso conforme alla direttiva, una prassi amministrativa conforme ad una direttiva non risponde alle esigenze di un'adeguata trasposizione del diritto comunitario.
punto 275
La Repubblica d'Austria ritiene che l'art. 20, comma 4, dell'Nö NSchG, che consente l'uccisione di animali protetti sulla base di autorizzazioni speciali, risponda alle prescrizioni dell'art. 8 della direttiva.
punto 276
Il detto Stato membro sostiene che, in considerazione della tecnica legislativa applicata per quanto riguarda l'obiettivo perseguito dall'art. 20, comma 4, dell'Nö NSchG, la protezione imposta dalla direttiva è garantita. Le autorità competenti sarebbero infatti tenute a stabilire, nella decisione di autorizzazione speciale, i metodi, le attrezzature o i sistemi di cattura o di uccisione di cui è consentita l'utilizzazione. Le dette autorità dovrebbero adottare le loro decisioni in senso conforme alla direttiva e, in considerazione del principio di applicazione coerente dell'ordinamento giuridico nazionale, parimenti nel rispetto dei divieti sanciti all'art. 95 del Nö JagdG.
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punto 277
Come rammentato supra al punto 92, l'esattezza della trasposizione riveste un'importanza particolare nel caso della direttiva, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri (v. sentenza 13 ottobre 1987, causa 236/85, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 3989, punto 5).
punto 278
Conseguentemente, il fatto di invocare una prassi conforme alla direttiva non soddisfa le esigenze di una corretta trasposizione della stessa.
punto 279
In particolare, per quanto attiene ai metodi, alle attrezzature o ai sistemi di cattura o uccisione, spetta agli Stati membri stabilire, con forza giuridica vincolante, l'elenco delle pratiche illecite (v., in tal senso, sentenza 13 ottobre 1987, Commissione/Paesi Bassi, cit. supra, punti 27 e 28).
punto 280
Va aggiunto che i divieti sanciti dalla direttiva circa l'utilizzazione di taluni metodi di cattura nell'esercizio della caccia devono risultare da disposizioni di natura normativa. Il principio della certezza del diritto esige che i divieti di cui trattasi siano riprodotti in norme giuridiche cogenti (v., in tal senso, sentenza 15 marzo 1990, causa C-339/87, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-851, punto 22).
punto 281
Infatti, l'inesistenza di una prassi incompatibile con la direttiva non può esonerare lo Stato membro interessato dall'obbligo di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari al fine di assicurare l'adeguata trasposizione delle disposizioni della direttiva stessa. Inoltre, il fatto che, in uno Stato membro, non si faccia uso di un metodo di caccia determinato non può motivare la mancata trasposizione di tale divieto nell'ordinamento giuridico nazionale, (v. sentenza 15 marzo 1990, Commissione/Paesi Bassi, cit. supra, punto 32).
punto 282
Va aggiunto che il rinvio all'art 95 del Nö JagdG non può essere considerato pertinente, atteso che tale legge riguarda solamente le specie animali selvatiche che possono essere cacciate, ma non tutte le specie di uccelli selvatici ricomprese nella sfera di applicazione della direttiva.
punto 283
Conseguentemente, l'art 8 della direttiva non è stato correttamente trasposto in Bassa Austria.
punto 284
Il ricorso della Commissione è quindi fondato al riguardo.
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punto 285
La Commissione deduce che, conformemente all'art. 88 a, comma 1, dell'Bgld JagdG, la caccia allo storno è autorizzata dal 15 luglio al 30 novembre e che, conformemente al successivo comma 2, in caso di prevedibile massiccia apparizione di esemplari di tale specie, la necessità di tale misura viene accertata mediante regolamento d'applicazione. Orbene, tale delega normativa non indicherebbe in termini sufficienti i requisiti e i criteri di deroga dettati dall'art. 9 della direttiva.
punto 286
La Repubblica d'Austria sostiene che, alla luce dei considerevoli danni che lo storno causa alle coltivazioni viticole, il Land del Burgenland ha ritenuto necessario ricorrere alla disposizione derogatoria dell'art 9 della direttiva e adottare l'art 88 a del Bgld JagdG. Non sussisterebbe altra soluzione soddisfacente, atteso che gli strumenti convenzionali di allontanamento di tale specie si sarebbero rivelati insufficienti.
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punto 287
Va osservato, in limine, che qualsiasi misura di deroga alle disposizioni di protezione della direttiva dev'essere esaminata alla luce dei requisiti e dei criteri sanciti dall'art. 9 della direttiva. Conseguentemente, gli Stati membri non possono delegare l'autorità titolare del potere regolamentare al fine di adottare misure di deroga alle regole di protezione prescritte dalla direttiva senza definire in termini precisi le esigenze sostanziali e formali risultanti dal detto articolo, alle quali tali deroghe devono essere subordinate (v., in tal senso, sentenza WWF Italia e a., cit. supra, punti 25 e 28).
punto 288
Orbene, si deve rilevare che l'art 88 a del Bgld JagdG non prevede quali siano i metodi, le attrezzature o i sistemi di cattura o di uccisione autorizzati e che inoltre esso non impone in termini cogenti le modalità concrete di intervento.
punto 289
Infatti, ai sensi del comma 2 di tale articolo, è sufficiente che un regolamento di attuazione accerti l'esistenza di un pericolo per le coltivazioni viticole risultante dalla presenza di storni. Non viene richiesto, per contro, che l'emanando regolamento contenga indicazioni precise con riguardo ai criteri fissati dall'art 9, n. 2, della direttiva.
punto 290
Conseguentemente, il regime istituito dall'art 88 a del Bgld JagdG per quanto attiene alla lotta contro gli storni non risponde alle modalità di deroga prescritte dall'art. 9 della direttiva.
punto 291
La censura della Commissione è quindi fondata al riguardo.
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punto 292
La Commissione deduce che l'autorizzazione generale concessa dall'art. 20, comma 4, del No NSchG per quanto attiene alle attività scientifiche o pedagogiche non contiene un elenco esaustivo dei requisiti e dei criteri necessari perché si possa derogare alle disposizioni in materia di protezione degli uccelli selvatici. Tale autorizzazione sarebbe d'altronde formulata in termini talmente vaghi da non poter risultare in alcun caso giustificata alla luce dell'art. 9 della direttiva.
punto 293
La Commissione fa parimenti valere che l'art. 21, comma 2, della legge medesima consente parimenti di derogare a disposizioni relative alla protezione degli uccelli selvatici nella gestione di aziende agricole o silvicole senza subordinare tale deroga ai requisiti e ai criteri indicati dall'art. 9 della direttiva.
punto 294
La Repubblica d'Austria afferma che la protezione imposta dalla direttiva risulta garantita dall'art. 20, comma 4, del Nö NSchG. Infatti, nell'ambito dell'applicazione di tale disposizione, le autorità competenti dovrebbero agire, da un lato, in senso conforme alle direttiva e, dall'altro, nel senso della uniforme applicazione dell'ordinamento giuridico nazionale e, quindi, tenendo conto delle esigenze di protezione stabilite dal diritto venatorio. In ogni caso, la concessione di deroghe sarebbe, in pratica, molto restrittiva.
punto 295
Il detto Stato membro sostiene che l'attuazione della deroga prevista dall'art. 20, comma 4, del No NSchG implica, inoltre, la possibilità d'applicare eventualmente criteri più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dall'art. 9 della direttiva. Quanto all'art. 21, comma 2, del No NSchG, tale disposizione prevedrebbe espressamente l'inapplicabilità delle clausole derogatorie in caso di danno intenzionale alle piante, agli animali o agli habitat protetti.
punto 296
Lo Stato membro medesimo aggiunge che, anche se le deroghe al regime venatorio nonché agli altri divieti e restrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva devono essere fondate quantomeno su uno dei motivi indicati all'art. 9, n. 1, della medesima, occorre parimenti tener conto del fatto che la cattura di uccelli in piccoli quantitativi è possibile a condizione di rispettare gli altri requisiti indicati da quest'ultimo articolo.
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punto 297
Si deve rilevare, in limine, che la possibilità di derogare alle disposizioni di protezione relative all'esercizio della caccia nonché ai divieti sanciti agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva è subordinata, per effetto dell'art. 9 della direttiva medesima, a taluni requisiti e criteri.
punto 298
Si deve parimenti rammentare che, per quanto attiene ai requisiti essenziali relativi alla forma giuridica di trasposizione della direttiva, la Corte ha precisato che, al fine di garantire la piena applicazione della stessa, in diritto e non solo in fatto, gli Stati membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi e che il fatto che talune attività incompatibili con i divieti di una direttiva non siano effettuate in un determinato Stato membro non può giustificare la mancanza di norme giuridiche in tal senso (sentenza 15 marzo 1990, Commissione/Paesi Bassi, cit supra, punto 25).
punto 299
Va aggiunto che i requisiti e i criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni precise (v. sentenza 7 marzo 1996, causa C-118/94, Associazione Italiana per il WWF e a., Racc. pag. I-1223, punto 22).
punto 300
Ne consegue che le disposizioni legislative o regolamentari che gli Stati membri adottano in materia devono esse stesse elencare, in termini esaustivi, i motivi che consentano eventualmente di derogare alle disposizioni di protezione previste dalla direttiva.
punto 301
Inoltre, come già rilevato supra al punto 162, prassi amministrative conformi alla direttiva non soddisfano le esigenze di una corretta trasposizione.
punto 302
Ciò premesso, si deve dichiarare che l'art. 20, comma 4, del Nö NSchG non può costituire, alla luce del suo tenore letterale, una corretta trasposizione di uno dei motivi di deroga previsti dall'art. 9 della direttiva.
punto 303
Quanto all'art. 21, comma 2, dell'Nö NSchG, che sottrae l'utilizzazione agricola e silvicola dei terreni ai divieti in materia di protezione degli uccelli, si deve rilevare che tale disposizione non trova applicazione in caso di pregiudizio causato intenzionalmente a piante ed animali protetti.
punto 304
Orbene, i vari divieti sanciti dall'art. 5 della direttiva, applicabili alle aziende agricole o silvicole, si riferiscono ai danni causati intenzionalmente.
punto 305
Conseguentemente, le deroghe previste all'art. 21, comma 2, del No NSchG, non possono ricadere nell'ambito dell'art. 9 della direttiva.
punto 306
Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura della Commissione secondo cui la normativa del Land della Bassa Austria violerebbe l'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva è fondata per quanto riguarda l'art. 20, comma 4, del Nö NSchG.
punto 307
Per contro, la censura non è fondata nella parte riguardante l'art. 21, comma 2, del Nö NSchG.
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punto 308
La Commissione deduce che l'art. 60, comma 3, dell'Oö JagdG non soddisfa i requisiti e criteri indicati dall'art. 9 della direttiva, in quanto la liceità delle misure di intervento autorizzate dalla detta disposizione nazionale non sarebbe subordinata all'assenza di altra soluzione soddisfacente.
punto 309
La Repubblica d'Austria afferma che la detta disposizione nazionale è conforme al diritto comunitario, atteso che sarebbero soddisfatti tutti i requisiti sostanziali e formali dettati dall'art. 9 della direttiva. Gli uccelli oggetto della disposizione nazionale di cui trattasi sarebbero infatti protetti durante tutto l'anno e occorrerebbe sempre ottenere un'autorizzazione per derogare al regime di protezione istituito dall'art. 48 dell'Oö JagdG.
punto 310
Il detto Stato membro fa parimenti presente che dai lavori preparatori dell'art. 60, comma 3, dell'Oö JagdG emerge parimenti che il legislatore dell'Alta Austria ha esso stesso esaminato i requisiti e i criteri indicati dall'art. 9 della direttiva.
punto 311
Orbene, il detto legislatore avrebbe ritenuto che i poteri concessi ai possessori al fine di prevenire danni seri alle coltivazioni, al bestiame nonché ad altre forme di proprietà fossero giustificati, considerato che i proprietari non dispongono, in linea generale, di altra soluzione soddisfacente quando gli animali di cui trattasi penetrino nelle loro abitazioni o aziende.
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punto 312
Si deve osservare che l'art. 60, comma 3, dell'Oö JagdG consente la cattura o l'uccisione nonché l'appropriazione di uccelli protetti per prevenire danni ad «altre forme di proprietà».
punto 313
Un siffatto motivo di deroga non corrisponde agli interessi protetti dall'art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva.
punto 314
Inoltre, dall'art. 9, n. 2, quarto trattino, della direttiva emerge che le autorità degli Stati membri incaricate di dare attuazione alla direttiva medesima sono tenute a designare un'autorità che, per ogni singola misura derogatoria prevista, esamini la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione di una siffatta misura, decida, in merito ai mezzi, agli impianti e ai metodi utilizzabili e stabilisca i limiti di tali misure nonché le persone che possono avvalersene.
punto 315
Orbene, l'art. 60, comma 3, dell'Oö JagdG non contiene tali precisazioni.
punto 316
Si deve parimenti rilevare che tale disposizione non precisa nemmeno le modalità dei controlli previsti dall'art. 9, n. 2, quinto trattino, della direttiva.
punto 317
Infine, quanto all'argomento relativo ad un'interpretazione conforme alla direttiva medesima da parte delle autorità competenti, è sufficiente rammentare, come già esposto supra al punto 162, che semplici prassi amministrative, per natura modificabili a discrezione dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono costituire valido adempimento degli obblighi incombenti agli Stati membri destinatari di una direttiva.
punto 318
L'art. 60, comma 3, dell'Oö JagdG non è pertanto conforme all'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva.
punto 319
Il ricorso della Commissione dev'essere conseguentemente accolto al riguardo.
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punto 320
La Commissione rileva che, ai termini dell'art. 34, comma 1, dell'Sbg NSchG, deroghe alle disposizioni in materia di protezione possono essere concesse, segnatamente, ai fini della produzione di bevande. Orbene, non sarebbe dimostrato a quali elementi costitutivi di una deroga autorizzata dalla direttiva tale regime possa ricollegarsi.
punto 321
La Commissione fa parimenti valere che, ai termini dell'art. 72, comma 3, dell'Sbg JagdG, deroghe al divieto di utilizzare trappole per uccidere gli animali possono essere concesse senza tener conto dei requisiti e dei criteri indicati dall'art. 9 della direttiva. Un'interpretazione restrittiva del detto art. 72, comma 3, dell'Sbg JagdG non sarebbe peraltro sufficiente affinché i requisiti ed i criteri ivi indicati siano soddisfatti in modo giuridicamente vincolante.
punto 322
Per quanto attiene alla produzione di bevande di cui all'art. 34, comma 1, della Sbg NSchG, la Repubblica d'Austria sostiene che tale disposizione non trova applicazione agli uccelli. Si tratterebbe di una deroga diretta a consentire la produzione di bevande alcoliche ottenute da talune specie di piante. Inoltre, tale disposizione non autorizzerebbe la concessione di deroghe se non in presenza dei requisiti indicati al comma 3 del medesimo articolo.
punto 323
Quanto all'utilizzazione di trappole sulla base dell'art. 72, comma 3, dell'Sbg JagdG, lo Stato membro medesimo sostiene che i requisiti dettati ai fini della deroga sono conformi alle esigenze dettate dall'art. 9 della direttiva.
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punto 324
Occorre rilevare, in primo luogo, che l'art 34, comma 1, dell'Sbg NSchG indica un motivo di deroga connesso alla fabbricazione di bevande che non figura nell'elenco tassativo di motivi di cui all'art. 9, n. 1, della direttiva.
punto 325
Inoltre, i commi 1 e 3 del detto art. 34 non contengono alcuna restrizione quanto alle modalità di applicazione della deroga ivi prevista.
punto 326
Per quanto attiene, in secondo luogo, all'art. 72, comma 3, dell'Sbg JagdG, si deve rilevare che tale disposizione contrasta parimenti con il carattere tassativo dell'elenco dei motivi di deroga di cui all'art. 9, n. 1, della direttiva. Infatti, il menzionato art. 72, comma 3, consente la posa di trappole, inter alia, nel caso in cui non possano essere diversamente protetti interessi pubblici di importanza analoga alla prevenzione di minacce alla vita o alla salute umana.
punto 327
Orbene, un siffatto motivo di deroga non figura nel detto elenco.
punto 328
L'addebito formulato dalla Commissione dev'essere conseguentemente ritenuto fondato.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art 9, nn. 1 e 2, della direttiva nel Burgenland, in Bassa Austria, in Alta Austria, nel Land di Salisburgo e nel Tirólo › — Il Land del Tirólo › Argomenti delle parti
punto 329
La Commissione sostiene che l'art. 4, comma 3, della Tiroler NSchVO disporrebbe la liceità della caccia alla cornacchia, allo storno ed al merlo nelle colture agricole e silvicole nonché nei giardini privati senza alcun riferimento ai requisiti e ai criteri dettati dall'art. 9 della direttiva.
punto 330
La Repubblica d'Austria ritiene che l'art. 4, comma 3, della Tiroler NSchVO non sia in contrasto con l'art. 9 della direttiva, sulla base del rilievo che non costituirebbe una deroga agli artt. 5, 6 e 7 della medesima. In particolare, conformemente all'art. 5, lett. d), di quest'ultima, sarebbero vietate unicamente le molestie che producano effetti significativi rispetto agli obiettivi della direttiva. Orbene, l'allontanamento autorizzato di tre specie non produrrebbe tali effetti.
punto 331
Il detto Stato membro sottolinea parimenti che il regime di protezione istituito dagli artt. 5, 6 e 7 della direttiva, al pari del regime di deroga di cui al successivo art. 9, nn. 1 e 2, riguarda molestie di carattere intenzionale.
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punto 332
Si deve rilevare che, alla luce del tenore dell'art. 4, comma 3, della Tiroler NSchVO, tre specie di uccelli selvatici sono sottratte, senza alcuna limitazione, al regime di protezione previsto dalla direttiva quando esemplari di tale specie si trovino all'interno o in prossimità di coltivazioni agricole o silvicole nonché in giardini privati.
punto 333
Si deve rilevare che tale deroga non è accompagnata da alcuna riserva quanto alle sue modalità di attuazione.
punto 334
Va aggiunto che, qualora le specie interessate venissero effettivamente allontanate da tutti gli spazi indicati, i loro habitat risulterebbero praticamente ridotti a zero. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d'Austria, il pregiudizio che ne deriva è tale da poter produrre effetti significativi rispetto agli obiettivi di protezione della direttiva.
punto 335
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve necessariamente ritenere che l'art. 4, comma 3, della Tiroler NSchVO non rispetta i requisiti e i criteri di deroga indicati dall'art. 9 della direttiva.
punto 336
Conseguentemente, la censura formulata dalla Commissione con riguardo a quest'ultima disposizione merita accoglimento.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art. 11 della direttiva in Bassa Austria › — Argomenti delle parti
punto 337
A parere della Commissione, l'art. 17, comma 5, del No NSchG subordina l'introduzione di specie di uccelli non naturalmente viventi allo stato selvatico in Bassa Austria alla condizione che tali interventi non provochino un deterioramento permanente dell'ambiente naturale autoctono. Orbene, tale requisito costituirebbe un criterio supplementare rispetto a quelli previsti dall'art. 11 della direttiva.
punto 338
La Repubblica d'Austria osserva che, nell'ambito di un'interpretazione dell'art. 17, comma 5, del No NSchG conforme alla detta disposizione della direttiva, l'autorizzazione all'introduzione nell'ambiente naturale di una specie non indigena viene sempre negata laddove questa arrechi pregiudizio alla fauna ed alla flora locali.
Sentenza › Sul ricorso › Sui motivi di inadempimento contestati › Violazione dell'art. 11 della direttiva in Bassa Austria › — Giudizio della Corte
punto 339
Si deve rammentare in limine che, come già esposto supra al punto 103, l'importanza di una protezione completa ed efficace degli uccelli selvatici nell'ambito dell'intera Comunità, indipendentemente dal loro luogo di soggiorno o dalla loro zona di passaggio, rende incompatibile con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di patrimonio nazionale.
punto 340
Si deve parimenti osservare che l'art 11 della direttiva, ai termini del quale gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali, fissa un quadro normativo particolarmente vincolante per quanto attiene alla possibilità di autorizzare l'introduzione di tali specie di uccelli.
punto 341
Orbene, l'art. 17, comma 5, del Nö NSchG prevede un regime di protezione che si discosta sotto vari profili da quello istituito dall'art. 11 della direttiva. Esso non può essere pertanto considerato conforme a quest'ultima disposizione.
punto 342
Per quanto attiene all'argomento secondo cui, in ogni caso, il detto art. 17, comma 5, verrebbe interpretato in modo conforme alla direttiva dalle autorità nazionali competenti, è sufficiente rammentare, come esposto al punto 162 della presente sentenza, che una siffatta situazione non è idonea a garantire la completa trasposizione della direttiva.
punto 343
Conseguentemente, quest'ultima censura della Commissione deve trovare accoglimento.
punto 344
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che, non avendo provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni seguenti:
l'art 1, nn. 1 e 2, della direttiva nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;
l'art. 5 della direttiva nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;
l'art. 6, n. 1, della direttiva in Alta Austria;
l'art. 7, n. 1, della direttiva in Carinzia, in Bassa Austria ed in Alta Austria;
l'art. 7, n. 4, della direttiva nei Länder seguenti e con riguardo alle seguenti specie:
in Carinzia per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte, alla folaga, alla beccaccia, al colombaccio e alla tortora dal collare orientale,
in Bassa Austria per quanto attiene al colombaccio, al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
in Alta Austria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
nel Land di Salisburgo per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
in Stiria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
in Tirólo per quanto attiene al tetraone ed al fagiano di monte,
nel Land del Vorarlberg per quanto attiene al fagiano di monte, e
nel Land di Vienna per quanto attiene alla beccaccia,
l'art 8 della direttiva in Bassa Austria;
l'art 9, nn. 1 e 2, della direttiva nel Burgenland, in Bassa Austria con riguardo all'art. 20, comma 4, del NöNSchG, in Alta Austria, nel Land di Salisburgo, in Tirolo e in Stiria;
l'art. 11 della direttiva in Bassa Austria,
la Repubblica dAustria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell'art. 18 della direttiva.
Sentenza › Sulle spese
punto 345
A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d'Austria, rimasta soccombente con riguardo alla parte essenziale della domanda relativa ai motivi di inadempimento che costituiscono ancora oggetto di giudizio, dev'essere condannata alle spese ivi afferenti.
punto 346
Per quanto attiene ai motivi di inadempimento enunciati nel ricorso introduttivo del procedimento dai quali la Commissione ha successivamente desistito, si deve rilevare che la desistenza da tali addebiti è intervenuta a seguito di modifiche apportate agli strumenti giuridici nazionali contestati. Tale desistenza è pertanto imputabile alla convenuta, considerato che soltanto con ritardo tali strumenti nazionali sono stati resi conformi a quanto prescritto dal diritto comunitario. In applicazione dell'art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, la Repubblica d'Austria dev'essere pertanto parimenti condannata alle spese afferenti a tali motivi di inadempimento. Conseguentemente, la convenuta dev'essere condannata a tutte le spese del giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni seguenti:
l'art, 1, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;
l'art, 5 della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;
l'art, 6, n, 1, della direttiva 79/409 in Alta Austria;
l'art, 7, n, 1, della direttiva 79/409 in Carinzia, in Bassa Austria ed in Alta Austria;
l'art, 7, n, 4, della direttiva 79/409 nei Länder seguenti e con riguardo alle seguenti specie:
in Carinzia per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte, alla folaga, alla beccaccia, al colombaccio e alla tortora dal collare orientale,
in Bassa Austria per quanto attiene al colombaccio, al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
in Alta Austria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
nel Land di Salisburgo per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
in Stiria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
in Tirolo per quanto attiene al tetraone ed al fagiano di monte,
nel Vorarlberg per quanto attiene al fagiano di monte, e
nel Land di Vienna per quanto attiene alla beccaccia;
l'art. 8 della direttiva 79/409 in Bassa Austria;
l'art. 9, nn, 1 e 2, della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Bassa Austria con riguardo all'art, 20, comma 4, della legge della Bassa Austria sulla protezione della natura (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), in Alta Austria, nel Land di Salisburgo, in Tirolo e in Stiria;
l'art. 11 della direttiva 79/409 in Bassa Austria,
la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell'art. 18 della direttiva 79/409,
2) Il ricorso è respinto quanto al resto,
3) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
Firme
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