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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 8 luglio 1987, causa 262/85

Decisione
decisa il 1987-07-08
ECLI
ECLI:EU:C:1987:340

Epigrafe

Sentenza della Corte 8 luglio 1987 Nella causa 262/85, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dott. Guido Berardis, del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. Georges Kremlis, del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal dott. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto la domanda volta a far constatare che la Repubblica italiana, non adottando, nel termine prescritto, tutte le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 79/409 del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, K. Bahlmann, R. Joliét e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici, avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça cancelliere: B. Pastor, amministratore vista la relazione d'udienza ed a seguito della fase orale del procedimento, svoltasi il 17 settembre 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 2 dicembre 1986, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 agosto 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo trasposto completamente e correttamente nell'ordinamento giuridico interno ed entro il termine prescritto la direttiva 79/409 del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — in prosieguo: la « direttiva » — è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.
punto 2
Ai sensi dell'art. 18 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro due anni dalla sua notifica. Poiché la direttiva è stata notificata il 6 aprile 1979, il suddetto termine è scaduto il 6 aprile 1981.
punto 3
Dopo aver esaminato la normativa italiana in materia e ritenendo che non fosse completamente conforme alla direttiva, la Commissione dava avvio alla procedura ex art. 169 del trattato. Dopo avere invitato la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni, il 16 ottobre 1984 essa emetteva un parere motivato. Poiché detto parere restava senza esito, essa proponeva il presente ricorso per inadempimento sollevando sei addebiti contro la normativa italiana in vigore.
punto 4
Il ricorso verte su tre disposizioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (GURI n. 3 del 4.1.1978), così come modificata due volte con decreti del presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1979 (GURI n. 1 del 2.1.1980) e 4 giugno 1982 (GURI n. 155 dell'8.6.1982), in prosieguo: la « legge ». Va sottolineato in proposito che, a norma del diritto interno italiano, spetta alle regioni, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, adottare le norme di legge ed i provvedimenti amministrativi inerenti alla caccia.
punto 5
Per quel che riguarda gli antefatti della controversia, le disposizioni della normativa italiana di cui è causa, le fasi del procedimento ed i mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono ricordati in prosieguo solo nei limiti necessari per illustrare il ragionamento della Corte.

Sentenza › Sugli obblighi generali derivanti agli Stati membri dalla direttiva

punto 6
Prima di esaminare i diversi addebiti mossi dalla Commissione, è opportuno ricordare le disposizioni e gli obblighi contenuti nella direttiva per quel che rilevano nel caso di specie. In proposito va innanzitutto constatato che, conformemente all'art. 1, la direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. La direttiva ritiene infatti che l'efficace protezione degli uccelli, ed in particolare delle specie migratrici, è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (terzo considerando).
punto 7
Ai fini di un regime efficace di protezione, la direttiva istituisce tre tipi di disposizioni. In primo luogo, la direttiva contiene divieti generali di uccidere, catturare, disturbare, detenere e commercializzare le specie di uccelli nonché di distruggere, danneggiare o raccogliere i nidi e le uova (artt. 5 e 6, n. 1). Inoltre, l'art. 8 vieta il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, ed in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lett. a), della direttiva. In secondo luogo, essa contempla deroghe ai suddetti divieti generali per quel che riguarda le specie di uccelli elencate negli allegati alla direttiva. Pertanto, purché vengano stabilite e rispettate talune condizioni e limitazioni, il commercio può essere autorizzato per le specie di cui all'allegato III e la caccia per le specie di cui all'allegato II della direttiva (artt. 6, nn. da 2 a 4, e 7). Ne consegue che per le specie di uccelli non elencate nei detti allegati, o se le condizioni e limitazioni contemplate dagli articoli non sono rispettate, i divieti generali continuano ad essere applicati. Infine, in terzo luogo, l'art. 9 della direttiva autorizza gli Stati membri a derogare ai suddetti divieti generali e disposizioni, relative, in particolare, al commercio ed alla caccia. Tuttavia, questa possibilità di deroga è soggetta a tre condizioni: in primo luogo, lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non vi sia un'altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi elencati in modo limitativo all'art. 9, n. 1, lett. a), b) e e). In terzo luogo, la deroga deve rispondere a precisi criteri di forma elencati al n. 2 di detto articolo, che hanno la finalità di limitare le deroghe allo stretto necessario e di permetterne il controllo da parte della Commissione. Pur autorizzando un'ampia deroga al regime generale di protezione, il suddetto articolo dispone quindi un'applicazione concreta e puntuale per rispondere a precise esigenze e situazioni specifiche.
punto 8
In quest'ambito va sottolineato che già dall'art. 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, si ricava che la protezione degli uccelli deve tener conto di altre esigenze. Pertanto, l'art. 2, pur non costituendo una deroga autonoma al regime generale di protezione, dimostra che la direttiva prende in considerazione sia la necessità di una protezione efficace degli uccelli sia le esigenze della salute e della sicurezza pubbliche, dell'economia, dell'ecologia, della scienza, della cultura e della ricreazione.
punto 9
Per quel che riguarda la trasposizione in diritto interno della direttiva, va osservato che quest'ultima non richiede necessariamente che le sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in una norma di legge espressa e specifica, e che può quindi essere sufficiente un contesto giuridico generale, purché esso garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso (cfr. sentenza 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione/Repubblica federale di Germania, Race. pag. 1661, in particolare pag. 1667). Tuttavia, l'accuratezza della trasposizione è particolarmente importante in un caso come quello di specie in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri.

Sentenza › Sugli obblighi generali derivanti agli Stati membri dalla direttiva › Primo addebito: L'elenco degli uccelli che possono essere cacciati.

punto 10
La Commissione osserva che l'art. 11 della legge menziona undici specie di uccelli, non elencate nell'allegato II della direttiva, che possono essere cacciate. Tuttavia, a norma dell'art. 7 della direttiva, potrebbero essere cacciate solo le specie elencate nell'allegato IL
punto 11
II governo italiano non contesta la fondatezza di questo addebito. Osserva tuttavia che due delle undici specie (cioè la ghiandaia e la gazza) sono state incluse nell'elenco delle specie cacciabili in ragione della loro potenziale capacità nociva. La deroga sarebbe pertanto giustificata a norma dell'art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva.
punto 12
A questo proposito va constatato che l'art. 7 della direttiva autorizza gli Stati membri a disporre, a talune condizioni ed entro taluni limiti, che le specie elencate nell'allegato II della direttiva possono essere cacciate. Dal regime generale di tutela predisposto dalla direttiva si ricava che la normativa nazionale non può estendere l'elenco delle specie cacciabili di cui all'allegato IL
punto 13
Per quel che riguarda l'argomento del governo italiano basato sull'art. 9, n. 1, leu. a), terzo trattino, della direttiva, va constatato che detta disposizione permette effettivamente agli Stati membri di derogare al regime generale di protezione al di là di quanto contemplato all'art. 7. Tuttavia, com'è stato sopra constatato, tale deroga deve soddisfare le tre precitate condizioni dell'art. 9.
punto 14
In proposito, il governo italiano non ha addotto alcun elemento che provi che la menzione della ghiandaia e della gazza nell'elenco italiano degli uccelli cacciabili fosse necessaria per evitare notevoli danni alle culture, al bestiame, alle foreste, al patrimonio ittico ed idrico e che non esistesse nessun'altra soluzione soddisfacente. Esso non ha neppure chiarito i motivi per cui la menzione delle suddette specie era a suo parere l'unica soluzione soddisfacente per prevenire gravi danni. Infine, la disposizione di cui è causa non indica le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga può essere adottata né i controlli che saranno effettuati. Pertanto, l'inclusione della ghiandaia e della gazza fra gli uccelli che possono essere cacciati non può essere giustificata in forza dell'art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva.
punto 15
Si deve quindi constatare la fondatezza del primo addebito.

Sentenza › Sugli obblighi generali derivanti agli Stati membri dalla direttiva › Secondo addebito: La commercializzazione degli uccelli.

punto 16
La Commissione sostiene che l'art. 11 della legge permette la commercializzazione di tutte le specie di uccelli che possono essere cacciati. Tuttavia, l'art. 6 della direttiva vieterebbe il commercio di tutti gli uccelli vivi o morti, di esemplari interi o di loro parti, ad eccezione delle specie elencate nell'allegato III della direttiva. Infine, la disciplina contenuta nell'art. 6, nn. da 2 a 4, della direttiva non sarebbe stata riportata nella normativa italiana.
punto 17
II governo italiano non contesta che la normativa italiana non sia, da questo punto di vista, completamente conforme alla direttiva. Esso osserva tuttavia che l'art. 20, lett. t), della legge, vieta la vendita delle beccacce nonché di uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia.
punto 18
Si deve ricordare in proposito che l'art. 6, n. 1, della direttiva, impone agli Stati membri di vietare in modo generale la commercializzazione di tutti gli uccelli cui si riferisce la direttiva, vivi o morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili. Ai sensi del n. 2 di detto articolo, per le sette specie elencate nell'allegato III, n. 1, la commercializzazione non è vietata purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati. Dato che l'elenco dell'allegato III, n. 1, riguarda soltanto sette specie di uccelli, mentre l'elenco delle specie cacciabili nell'ambito della normativa nazionale comprende 72 specie di uccelli, è evidente che la disposizione di cui trattasi non è conforme a quanto richiesto dalla direttiva. Inoltre, la finalità protettrice della direttiva implica che essa è intesa ad evitare che di tutte le specie cacciabili sia poi anche possibile la commercializzazione, a causa delle pressioni che gli interessi commerciali possono esercitare sulla caccia e, di conseguenza, sul livello della popolazione delle specie interessate. Quanto alle dieci specie menzionate nell'allegato III, n. 2, non è contestato che la normativa italiana non rispetti gli obblighi derivanti dall'art. 6, n. 3, della direttiva.
punto 19
Per quel che riguarda il rinvio del governo italiano all'art. 20, leu. t), della legge, la Commissione osserva giustamente che l'art. 6, n. 1, della direttiva vieta la commercializzazione di tutte le specie di uccelli, senza eccezione per quel che riguarda le loro dimensioni. Sebbene la normativa italiana non permetta pertanto la commercializzazione di tutte le specie di uccelli cacciabili, si deve constatare che l'art. 11 non costituisce una trasposizione completa della direttiva nemmeno in connessione con l'art. 20, lett. t), della legge.
punto 20
Il secondo addebito va pertanto accolto.

Sentenza › Sugli obblighi generali derivanti agli Stati membri dalla direttiva › Terzo addebito: I periodi di caccia.

punto 21
La Commissione addebita al governo italiano di aver stabilito, all'art. 11 della legge, le date di apertura della caccia senza tener conto, così come richiesto dall'art. 7, n. 4, della direttiva, del periodo della nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, per le specie migratrici, del ritorno al luogo di nidificazione. In risposta al controricorso, la Commissione ha osservato che la normativa italiana non vieterebbe la caccia in modo esplicito durante i summenzionati periodi. La stagione venatoria inizierebbe il 18 agosto, in un periodo, cioè, in cui sono ancora presenti in Italia o passano per la penisola italiana diverse specie di uccelli nidificanti; a questo proposito, il mondo scientifico avrebbe proposto l'apertura unica della caccia in data non anteriore alla terza domenica di settembre. La caccia terminerebbe il 10 marzo, mentre i migratori sarebbero ancora in viaggio verso i luoghi di nidificazione già dai primi di febbraio. Sarebbe stato chiesto che la chiusura della caccia venga fissata ad una data non successiva al 31 gennaio.
punto 22
Il governo italiano ribatte che l'art. 7, n. 4, della direttiva non prescrive date determinate di apertura o di chiusura della stagione venatoria. Orbene, l'art. 11 della legge stabilirebbe una diversificazione delle date di apertura e di chiusura della caccia alle diverse specie proprio in considerazione dei differenti periodi di nidificazione, riproduzione e dipendenza. Quanto alla considerazione del ritorno al luogo di nidificazione, il precitato decreto 20 dicembre 1979 consentirebbe in realtà solo fino al 28 febbraio la caccia a talune specie di migratori e solo fino al 10 marzo per altre specie. L'addebito sarebbe privo di fondamento perché nulla osserva quanto al merito delle scelte operate circa le date di apertura e chiusura della caccia.
punto 23
Per quel che riguarda la fondatezza dell'addebito mosso nel corso della procedura amministrativa precontenziosa e nel ricorso, va constatato innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la normativa italiana tiene conto, nelle disposizioni dell'art. 11 della legge e del decreto 20 dicembre 1979, dei diversi periodi di protezione degli uccelli di cui all'art. 7, n. 4, della direttiva. La suddetta normativa italiana contempla infatti diverse date di apertura e di chiusura della caccia per le diverse specie di uccelli tenuto conto dei loro diversi periodi di nidificazione e delle loro diverse fasi di riproduzione e di dipendenza e, per le specie migratrici, del loro ritorno al luogo di nidificazione. Su questo punto la censura della Commissione non può essere accolta.
punto 24
Per quel che riguarda l'addebito relativo alla scelta delle date contenuta nella normativa italiana per l'apertura e la chiusura della caccia a talune specie di uccelli, va constatato che la Commissione lo ha mosso per la prima volta al momento della replica. Dato che detto addebito estende la portata delle censure oggetto della procedura amministrativa precontenziosa e del ricorso, la questione relativa all'opportunità delle date dei diversi periodi di caccia deve essere esclusa dalla trattazione.
punto 25
Stando così le cose, il terzo addebito della Commissione deve essere respinto.

Sentenza › Sugli obblighi generali derivanti agli Stati membri dalla direttiva › Quarto addebito: L'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici

punto 26
La Commissione constata che l'art. 9 della legge autorizza l'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici a tre colpi. Questa disposizione della normativa italiana non costituirebbe un'applicazione corretta dell'art. 8, n. 1, e dell'allegato IV della direttiva.
punto 27
Il governo italiano sostiene invece che la disposizione censurata contiene un accorgimento tecnico per operare la riduzione del numero dei colpi di fucile. Questo meccanismo sarebbe volto ad impedire che nel serbatoio del fucile possano trovare collocazione più di due cartucce, la terza essendo direttamente inserita nella camera di scoppio della canna. La normativa italiana non sarebbe pertanto contraria alla disposizione della direttiva.
punto 28
Dinanzi a questa divergenza di opinioni, è opportuno ricordare innanzitutto il contenuto testuale della disposizione italiana e della direttiva. A norma dell'art. 9 della legge « la caccia è consentita con l'uso di fucile (...) a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi (...) ». Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, n. 1, e dell'allegato IV, sub a), della direttiva, gli Stati membri sono invece tenuti a vietare, in particolare, le armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
punto 29
Il raffronto di questi testi permette di constatare che l'art. 9 della legge contiene effettivamente il divieto delle armi che possono sparare più di tre colpi. È d'altronde assodato che la direttiva non vieta l'inserimento di una terza cartuccia nella camera di scoppio della canna. Pertanto, la direttiva non osta ad una normativa che autorizzi armi che possono esplodere tre colpi consecutivi qualora sussista la garanzia che i caricatori di dette armi possono contenere solo due cartucce. È opportuno constatare in proposito che la disposizione italiana limita esattamente l'uso delle armi a quelle che possono sparare solo tre colpi consecutivi. Dato che una cartuccia può trovarsi nella camera di scoppio della canna, il riferimento della disposizione italiana di cui è causa all'accorgimento tecnico volto a limitare l'uso di non più di tre cartucce è sufficiente per garantire che il caricatore non può contenere più di due cartucce. Stando così le cose, si deve ritenere che l'art. 9 della legge garantisce correttamente la piena applicazione dell'art. 8, n. 1, della direttiva.
punto 30
Il quarto addebito della Commissione è quindi infondato.

Sentenza › Sugli obblighi generali derivanti agli Stati membri dalla direttiva › Quinto addebito: Autorizzazioni regionali alla cattura e vendita degli uccelli migratori.

punto 31
Secondo la Commissione, l'art. 18, 2° comma, della legge è contrario agli artt. 7 e 8 della direttiva in quanto conferisce alle regioni italiane un ampio potere di autorizzare la cattura con qualunque metodo e la vendita degli uccelli migratori, anche oltre il periodo di apertura della caccia.
punto 32
Il governo italiano contesta che la disposizione censurata attribuisca un ampio potere discrezionale alle regioni, le quali non potrebbero eludere la legge e la direttiva. Esse dovrebbero infatti regolamentare con precisione gli impianti per la cattura degli uccelli migratori. L'utilizzazione degli uccelli per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati sarebbe consentita dall'art. 2 della direttiva. Infine, le specie di uccelli migratori potrebbero essere catturate solo in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse. La disposizione costituirebbe pertanto una deroga contemplata dall'art. 9, n. 1, della direttiva.
punto 33
Questa divergenza rende necessaria una messa a fuoco preliminare del contenuto dell'addebito. Quest'ultimo va inteso nel senso che non contesta la competenza delle regioni in materia venatoria né le regolamentazioni a carattere legislativo o amministrativo da esse adottate. In realtà, l'addebito verte soltanto sul fatto che l'art. 18, 2° comma, non traspone di per sé o non obbliga le regioni a prendere in considerazione gli obblighi e le condizioni poste dalla direttiva in relazione ai metodi di caccia, di vendita nonché ai periodi di apertura della caccia per le specie migratrici.
punto 34
Per quel che riguarda l'art. 18 della legge, va ricordato che il 2° comma dispone che le regioni, sentito un determinato istituto scientifico, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione degli uccelli migratori. A tale scopo esse possono permettere l'uso di mezzi e impianti di cattura, stabilire i loro propri periodi di cattura e redigere l'elenco degli uccelli cacciabili anche al di là dei periodi di apertura della caccia di cui all'art. 11 della legge. Tuttavia, l'art. 18 precisa che le specie migratrici possono essere catturate solo per essere detenute ed utilizzate come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti o per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.
punto 35
Va constatato in proposito che l'art. 18, 2° comma, conferisce alle regioni la competenza per disciplinare i periodi di caccia alle specie migratrici ed i mezzi, impianti o metodi di cattura senza tener conto di quanto prescritto agli artt. 7 e 8 della direttiva.
punto 36
Il governo italiano eccepisce in proposito tre argomenti, in primo luogo che la competenza regolamentare può essere esercitata solo su parere di un istituto scientifico, in secondo luogo che la disposizione dell'art. 18 della legge sarebbe legittimata dall'art. 2 della direttiva e, in terzo luogo, che detta disposizione potrebbe fruire dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.
punto 37
Per quel che riguarda il primo argomento, si deve constatare che anche se le regioni sono tenute, prima di far entrare in vigore la loro regolamentazione, a consultare un istituto scientifico, il parere emesso da quest'ultimo non è vincolante, per cui quest'obbligo non garantisce che le prescrizioni della direttiva siano rispettate. Quanto al secondo argomento, va sottolineato che l'art. 2, come già osservato in precedenza, non costituisce una deroga autonoma agli obblighi ed alle condizioni posti dalla direttiva.
punto 38
Per quel che riguarda il terzo argomento basato sull'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, questa disposizione autorizza in effetti gli Stati membri a derogare, fra l'altro, agli artt. 7 e 8 per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. È evidente che la cattura e la cessione di uccelli anche al di fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati può corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c).
punto 39
Tuttavia, si deve constatare in primo luogo che la disposizione di cui è causa non fa alcun riferimento all'art. 9, n. 1, a norma del quale una deroga agli artt. 7 e 8 della direttiva può essere concessa soltanto qualora non esista altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, l'art. 18 della legge, pur autorizzando le regioni a permettere l'uso dei mezzi e degli impianti di cattura, a stabilire i periodi di cattura ed a determinare l'elenco degli uccelli cacciabili, non fa menzione, contrariamente a quanto impone l'art. 9, n. 2, della direttiva, né dei mezzi, degli impianti e dei metodi di cattura o di uccisione autorizzati, né delle circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere fatte, né delle specie oggetto delle deroghe. Orbene, tali criteri e condizioni sono necessari per garantire che la deroga sia applicata in modo rigidamente controllato e selettivo. Infatti, la circostanza che l'art. 18, 2° comma, della legge non introduca esso stesso i criteri e le condizioni di cui all'art. 9, n. 2, della direttiva, né imponga alle regioni di tener conto di detti criteri e condizioni, fornisce un elemento di insicurezza giuridica relativamente agli obblighi che le regioni devono rispettare nelle loro regolamentazioni. Pertanto non vi è la garanzia che la cattura di talune specie di uccelli sia limitata al minimo indispensabile, che il periodo di cattura non coincida inutilmente con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare e che i mezzi, impianti o metodi di cattura non siano massicci e non selettivi o atti a comportare localmente la scomparsa di una specie. Ne risulta che gli elementi essenziali di cui all'art. 9 della direttiva non sono trasposti in modo completo, chiaro ed inequivoco nella normativa italiana.
punto 40
Pertanto, il quinto addebito della Commissione dev'essere accolto.

Sentenza › Sugli obblighi generali derivanti agli Stati membri dalla direttiva › Sesto addebito: L'uso di uccelli migratori come richiami vivi

punto 41
La Commissione addebita al governo italiano, nella lettera di messa in mora, nel parere motivato e nel ricorso, che l'art. 18 della legge autorizza anche l'uso degli uccelli migratori come richiami vivi per la caccia, in violazione dell'art. 8 della direttiva. Nella replica, essa ha precisato la portata dell'addebito nel senso che quest'ultimo non verte sul fatto che l'art. 18 della legge autorizza l'uso di richiami vivi, ma che detta disposizione non vieta l'accecamento e la mutilazione degli uccelli usati come richiami.
punto 42
Il governo italiano replica che l'art. 18, 2° comma, della legge, autorizzerebbe soltanto l'uso di uccelli migratori come richiami vivi, ma non l'accecamento o la mutilazione dei medesimi. L'art. 20, lett. o), della legge, vieterebbe in modo esplicito l'uso di richiami vivi accecati. La precisazione contenuta nella replica costituirebbe un ampliamento non ammissibile dell'originaria contestazione.
punto 43
Per quel che riguarda l'argomento del governo italiano relativo ad un ampliamento non ammissibile dell'addebito, è opportuno constatare che la Commissione ha ripetuto letteralmente nel ricorso l'addebito da essa già formulato nel corso della procedura precontenziosa, e cioè la mancata trasposizione dell'art. 8 della direttiva nella disciplina italiana. Nella replica, essa ha ricordato che l'art. 8 della direttiva, rinviando all'allegato IV della direttiva, vieta l'uso di richiami vivi, non soltanto accecati, ma altresì mutilati. Nonostante che l'addebito mosso dalla Commissione nella fase precontenziosa e nel ricorso sia formulato in modo malauguratamente molto succinto, cionondimeno contiene tutti gli elementi necessari perché il governo italiano comprenda il contenuto della censura mossagli ed abbia la possibilità di difendersi. Ricorrono infatti tutti gli elementi che permettono di valutare la portata della censura: la disposizione contravvenuta, cioè l'art. 8 della direttiva, la norma di diritto nazionale ritenuta illegittima, cioè l'art. 18 della legge, e il fondamento dell'addebito, cioè l'autorizzazione in contraddizione con le disposizioni dell'art. 8. Stando così le cose, l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal governo italiano non può essere accolta.
punto 44
Per quel che riguarda il merito dell'addebito, è opportuno constatare che l'art. 18, 2° comma, della legge permette alle regioni di autorizzare l'uso degli uccelli migratori come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti e l'art. 20, lett. o), vieta solo l'uso di richiami vivi accecati. Ne consegue che il combinato disposto dell'art. 18, 2° comma, e dell'art. 20, lett. o), della legge non vieta in modo esplicito alle regioni di permettere la detenzione e, a fortiori, l'uso delle specie migratrici come richiami vivi mutilati nell'esercizio venatorio degli appostamenti. Ora, tale uso è vietato dalla direttiva.
punto 45
L'addebito della Commissione deve pertanto essere accolto.
punto 46
Di conseguenza, si deve riconoscere che la Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto tutte le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 79/409 del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.

Sentenza › Sulle spese

punto 47
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del § 3, 1° comma, del medesimo articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese. Poiché la Commissione ha avuto causa vinta soltanto su una parte delle sue conclusioni, le spese vanno compensate.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto tutte le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 79/409 del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agii obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Mackenzie Stuart Kakouris O'Higgins Schockweiler Bosco Koopmans Bahlmann Joliét Rodríguez Iglesias Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, l'8 luglio 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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