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Sez. 3, Sentenza n. 1760 del 01/10/1970 (Rv. 347720 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIFERIMENTO AL CONTENUTO SOSTANZIALE - PRONUNCIA DI MERITO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347720-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIFERIMENTO AL CONTENUTO SOSTANZIALE - PRONUNCIA DI MERITO - NOZIONE.*

Al fine di stabilire se sia proponibile il regolamento di Competenza, bisogna aver riguardo al contenuto sostanziale della pronuncia per accertare se effettivamente, con la pronuncia stessa, sia stata risolta una questione di Competenza. Per pronuncia di merito, nel senso di cui agli artt 42 e 43 cod proc civ si deve intendere non gia una pronuncia sul rapporto sostanziale in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensi la risoluzione di questioni diverse da quella sulla Competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito. (nella specie, il tribunale aveva statuito preliminarmente che la citazione, con la quale era stato investito del giudizio, non costituiva un atto riassuntivo del precedente giudizio promosso dinanzi al pretore, ma l'atto introduttivo di un nuovo giudizio, ed aveva poi affermata la propria incompetenza per materia. La suprema Corte, dinanzi alla quale il ricorrente aveva risollevato la questione, respinta in Sede di appello, della inammissibilita dell'appello proposto dalla controparte per avere la sentenza del tribunale statuito solo sulla Competenza con la conseguente esperibilita esclusiva del regolamento di Competenza, nell'enunciare il principio che precede ha affermato che, poiche la pronuncia sulla istituzione di un giudizio ex novo non era stata emessa ai soli fini della Competenza, ma costituiva una autonoma statuizione di merito, la decisione di primo grado avrebbe potuto essere impugnata sia con istanza di regolamento di Competenza facoltativo sia nei modi ordinari). (V 2895-68, mass n 335613).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)