diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2895 del 07/09/1968 (Rv. 335613 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA- PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNCIA SUL MERITO DELLA CAUSA - NOZIONE - DECISIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI OVVERO DI UNA QUESTIONE DI MERITO AL FINE DELLA STATUIZIONE SULLA COMPETENZA - PRONUNCIA SUL MERITO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335613-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA- PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNCIA SUL MERITO DELLA CAUSA - NOZIONE - DECISIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI OVVERO DI UNA QUESTIONE DI MERITO AL FINE DELLA STATUIZIONE SULLA COMPETENZA - PRONUNCIA SUL MERITO - INSUSSISTENZA.*

Per pronuncia sul merito della causa, nel senso di cui agli artt. 42 e 43 cod.proc.civ., si deve intendere non gia una pronuncia sul rapporto sostanziale in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensi la risoluzione di questioni diverse da quella sulla Competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito. Peraltro non sussiste pronuncia sul merito nell'ipotesi in cui il giudice abbia dovuto previamente esaminare questioni pregiudiziali ovvero portare il proprio esame incidentale su una questione di merito al solo fine di statuire sulla Competenza. (nella specie e stato ritenuto ammissibile in Sede di regolamento di Competenza il riesame da parte del supremo collegio, della questione della legitimatio ad processum, questione gia esaminata in via incidentale dal giudice di merito adito ai soli fini della pronuncia sulla Competenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)