Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 26/06/1992 (Rv. 477957 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione | Art. 23, dodicesimo comma, l. n. 689 del 1981 - Disciplina - Portata - Sanzione amministrativa - Fatti costitutivi - Prova - Onere dell'amministrazione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione
In tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, la disposizione di cui all'art. 23, dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui "il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, va interpretata nel senso che spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)