Sez. 2, Sentenza n. 23079 del 30/10/2009 (Rv. 610598 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio assolutorio ex art. 23, dodicesimo comma, della legge n. 689 del 1981 - Presupposti - Applicabilità in ragione della sola mancata costituzione dell'Amministrazione - Esclusione - Fondamento - Onere dell'opponente di depositare l'ordinanza ingiunzione - Sussistenza - Applicabilità anche in caso di opposizione al verbale di contestazione di infrazioni al codice della strada - Configurabilità - Fondamento - Portata.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui alle legge n. 689 del 1981, il giudizio assolutorio, emesso ai sensi dell'art. 23, dodicesimo comma, della legge citata, che prevede l'accoglimento dell'opposizione "quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente", non può trovare giustificazione adeguata nel solo fatto che l'Amministrazione opposta non si sia costituita, ostandovi il prioritario obbligo del giudice di esaminare gli atti del contesto, che non solo detta Amministrazione, sebbene non costituita, è tenuta a far pervenire ed il giudice, comunque, ad acquisire, ma che lo stesso opponente, quanto meno relativamente al provvedimento impugnato, è tenuto ad allegare al ricorso, in forza della disposizione di cui all'art. 22, comma terzo, della medesima legge n. 689, la quale, pur menzionando l'ordinanza-ingiunzione, è applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell' art. 204-bis cod. strada, anche ai ricorsi in opposizione avverso verbali di infrazione al codice della strada e, in tale ipotesi, deve intendersi come riferita alla necessità dell'opponente di allegare la copia del verbale opposto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 12 CORTE COST., Cod. Strada art. 204 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)