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Sez. L, Sentenza n. 5290 del 08/08/1983 (Rv. 430189 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - DISCIPLINA EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - MEMORIA DIFENSIVA DEL CONVENUTO - DEPOSITO - PROVVEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL RITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430189-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - DISCIPLINA EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - MEMORIA DIFENSIVA DEL CONVENUTO - DEPOSITO - PROVVEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL RITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 20 della legge n. 533 del 1973, stabilendo che le nuove norme sul rito del lavoro si applicano anche ai giudizi pendenti alla data della loro entrata in vigore, comporta che, a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., il convenuto debba formulare le istanze istruttorie e proporre le eccezioni processuali o di merito con una memoria difensiva da depositare in cancelleria o all'udienza fissata per la prosecuzione della causa davanti a sè dal giudice istruttore, divenuto nelle cause pendenti davanti al tribunale, giudice unico, senza che la necessità di siffatto deposito sia subordinata ad alcun provvedimento di trasformazione del rito, ex art. 426 cod. proc. civ. (operando tale norma nel solo caso in cui sia stata iniziata nelle forme ordinarie una causa attinente ad uno dei rapporti menzionati dall'art. 409 cod. proc. civ.) o alla effettiva fissazione di un termine perentorio per eventuale integrazione di istanze e difese in funzione dell'udienza di discussione, posto che la mancata assegnazione di un termine siffatto non determina alcun vizio del procedimento neanche quando accompagni la pronunzia del suddetto provvedimento di trasformazione del rito, ove non risulti che l'omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa. (V 3277/82, mass n 421240).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)