Sez. 1, Sentenza n. 45138 del 20/06/2014 Cc. (dep. 31/10/2014) Rv. 261131 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca a norma dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Procedimento iniziato nei confronti di erede "mortis causa" di persona ritenuta "post mortem" interposta del condannato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
È inammissibile il procedimento per la confisca di cui all'art. 12 sexies, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 2 D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 501, quando lo stesso è iniziato nei confronti del successore di persona fisica defunta, ritenuta, solo "post mortem", come interposta del condannato per uno dei delitti indicati dal medesimo art. 12 sexies nell'acquisto dei beni oggetto della richiesta di ablazione, in quanto l'avente causa del preteso soggetto interposto non è equiparabile all'erede del supposto interponente, ma terzo estraneo rispetto a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 art. 2 CORTE COST., Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 com. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)