diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10063 del 30/01/2015 Cc. (dep. 10/03/2015) Rv. 262579 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca a norma dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Procedimento iniziato nei confronti di erede "mortis causa" di persona ritenuta "post mortem" interposta del condannato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262579-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Non può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, nei confronti del successore ereditario di persona fisica defunta, ritenuta, solo "post mortem", interposta del condannato per uno dei delitti indicati dal medesimo art. 12 sexies nell'acquisto dei beni oggetto della richiesta di ablazione, in quanto l'avente causa del preteso soggetto interposto non è equiparabile all'erede del supposto interponente, ma terzo estraneo rispetto a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 07/08/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)