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Sez. 1, Sentenza n. 1730 del 07/02/2001 (Rv. 543694 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Originaria domanda di accertamento della legittimità della sospensione dell'adempimento - Successiva domanda, conseguente al fallimento del promittente venditore e all'esercizio della facoltà del curatore di sciogliersi dal preliminare, di accertamento dell'effetto liberatorio, anche nei confronti del terzo - Domanda nuova in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543694-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Proposta in primo grado dal promittente acquirente domanda di accertamento della legittimità della sospensione dell'adempimento, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile perché involgente un mutamento sia nel "petitum" che nella "causa petendi", e senza che assuma rilievo alcuno la circostanza che la possibilità o l'esigenza di proporre la domanda siano sorte nel corso del giudizio, quella - conseguente all'esercizio della facoltà del curatore fallimentare del promittente venditore di sciogliersi dal preliminare non ancora eseguito (art. 72 legge fallimentare) - diretta all'accertamento dell'effetto liberatorio, anche nei confronti del terzo detentore dei titoli di credito incorporanti la prestazione di esso promittente acquirente, derivante da tale scioglimento, e alla condanna alla restituzione di titoli, girati al terzo dal promittente venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)