Sez. 2, Sentenza n. 12258 del 20/08/2002 (Rv. 556967 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Modifica in appello della causa petendi - Caratteri - Mutamento dei fatti costitutivi del diritto - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un mutamento della "causa petendi" tra la domanda proposta con l'atto di citazione basata sull'art.840, secondo comma, cod. civ. e l'appello che lamentava, invece, un aggravamento di servitù ex art, 1067 cod. cit.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)