Sez. 3, Sentenza n. 8500 del 20/08/1990 (Rv. 468961 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - A COLTIVATORE NON DIRETTO - PROVA SCRITTA - INDICAZIONI NEL CONTRATTO DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE NON DIRETTO - SUPERFLUITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - A COLTIVATORE NON DIRETTO - PROVA SCRITTA - INDICAZIONI NEL CONTRATTO DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE NON DIRETTO - SUPERFLUITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio che dall'atto scritto richiesto dall'art. 3, primo comma, della legge 22 luglio 1966 n. 606, per la prova del contratto affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve risultare non solo la stipulazione del contratto di affitto di fondo rustico, ma anche l'indicazione della qualità di non coltivatore diretto del conduttore non trova applicazione qualora tale qualità dell'affittuario costituisca circostanza pacifica in causa per averne il concedente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ammesso l'esistenza. (V 3221/78, mass n 392669; (Conf 4544/85, mass n 444002).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 606 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)