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Sez. L, Sentenza n. 3221 del 28/06/1978 (Rv. 392669 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - REQUISITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392669-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - REQUISITI - FATTISPECIE.*

Un fatto puo ritenersi come pacifico in causa - e quindi esonera chi lo ha dedotto dalla prova - quando la parte controinteressata lo ammetta o non lo contesti specificamente. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito, con cui, ai fini della cessazione della proroga legale di un affitto agrario, era stata ritenuta come pacifica la capacita lavorativa della famiglia del concedente-coltivatore diretto, avendo il convenuto- affittuario contestato soltanto genericamente la capacita lavorativa del figlio del concedente stesso).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)