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Sez. 1, Sentenza n. 839 del 03/05/1967 (Rv. 326958 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROCEDIMENTI RIUNITI RELATIVI ALLA STESSA CAUSA - LITISCONSORTE NECESSARIO PRESENTE IN UNO SOLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NELL'ALTRO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326958-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROCEDIMENTI RIUNITI RELATIVI ALLA STESSA CAUSA - LITISCONSORTE NECESSARIO PRESENTE IN UNO SOLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NELL'ALTRO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di riunione di due procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice e relativi alla stessa causa in considerazione dell'identita dell'Azione proposta in entrambi i procedimenti, la mancata citazione, in uno dei procedimenti, di una parte necessaria, non comporta violazione del principio del contraddittorio, qualora la stessa parte sia stata regolarmente citata nell'altro procedimento, ed abbia cosi avuto la possibilita di contraddire in ordine all'unico rapporto giuridico fatto valere con identiche azioni nei due procedimenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)