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Sez. 3, Sentenza n. 2910 del 27/02/2002 (Rv. 552646 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione di cause con convenuti litisconsorti necessari - Rinnovazione dell'istruttoria - Effetti - Integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552646-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercè la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)