Sez. 3, Sentenza n. 2910 del 27/02/2002 (Rv. 552646 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione di cause con convenuti litisconsorti necessari - Rinnovazione dell'istruttoria - Effetti - Integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercè la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)